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Fascicolo: Processo contro Fassone Antonio (RG. N. 93/1945)

C00/00962/01/01/00001
Processo contro Fassone Antonio (RG. N. 93/1945)
Processo contro Fassone Antonio (RG. N. 93/1945).

Organo giudicante: Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez 1°
- Presidente: Dott. Domenico Pirani
- Giudici popolari: Giuseppe Caldera, Dino De Bernardi, Mario Capra, Alessandro Crosetto

Procura del Re di Torino: P.M.: Avv. Michele Rivero

Imputati:
n. 1 Antonio Fassone

Parti lese:
6 (5 uomini, 1 donna); tipologia (status): 2 partigiani, 4 civili: Carlo Di Dario, Franco Battaglini, Giuseppe Battaglini, Umberto Di Dario, Federico Grignolo, Lidia Lingua.

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre 1943 sino alla Liberazione, Torino
- Tipologia: repressione antipartigiana, persecuzione politica, estorsione
- Descrizione sintetica: accusato di aver favorito il nemico, tenendo con esso intelligenza, svolgendo attività poliziesca investigativa e repressiva del Movimento di Liberazione Nazionale e procedendo a perquisizioni e arresti. È inoltre imputato per essersi in Torino, il 14.02.1945, in concorso con altre persone rimaste sconosciute, procurato ingiusto profitto avvalendosi della minaccia delle armi.

Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 06.06.1945
- Autorità ricevente: Ufficio del PM presso la Cas di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino, ufficio politico
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: si denuncia la persona in oggetto perché iscritta al Pfr e appartenente alla squadra federale di Torino.

Arresto:
- Data e luogo: 24.05.1945, Comando Cln “Divisione Rossi” -Torino
- Autorità procedente: Cln di Torino
- Sintesi verbale: presunta appartenenza all’Ufficio Politico Investigativo della Gnr

Imputazioni:
- Capo 1°: intelligenza con il nemico art. 54 cpmg.
- Capo 2°: rapina in concorso art. 110-628 n.1 cp.

Descrizione:
- Capo 1°: imputato di intelligenza con il nemico per avere svolto attività poliziesca, investigativa e repressiva del movimento partigiano procedendo a perquisizioni e arresti, in particolare nei confronti di Di Dario Carlo, Umberto e Vittorio e di Battaglini Giuseppe e Franco.
- Capo 2°: imputato di rapina per essersi, in concorso con altre persone rimaste sconosciute, valendosi della situazione politica creata dal fascismo, e mediante volenza e minaccia con le armi, per procurarsi ingiusto profitto, impossessato di oggetti vari del valore di duecento mila lire, sottraendole al proprietario Carlo Di Dario.

- Concorso: con altri agenti non identificati

- Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

- Difesa: Avv. Luciano Salza e Gino Obert (di fiducia)

Esito della sentenza:
- Condanna: riconosciuto colpevole dei reati di collaborazionismo politico e furto, e condannato alla pena detentiva di 15 anni.

- Sanzioni accessorie: 2000 lire di multa, pagamento spese processuali, della tassa di sentenza e delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia preventiva.

- Derubricazione: collaborazionismo politico art. 58 cpmg e furto 624-61 n. 5 cp.

- Motivazioni della sentenza: è accertato, per sua stessa ammissione, che l’imputato partecipò a perquisizioni e arresti in danno di Giuseppe e Franco Battaglini, Carlo e Umberto Di Dario, Lidia Lingua e Federico Grigolo, tutti coinvolti nel Movimento di Liberazione Nazionale. La Corte ritiene inverosimile la giustificazione addotta dall’imputato, che racconta di essere stato costretto dagli agenti della federazione a partecipare alle operazioni di polizia. La Corte ritiene che l’imputato non sia riuscito a fornire alcuna prova di questa sua versione, che spieghi come mai gli agenti della polizia federale si ostinassero a servirsi di lui per gli arresti, dato che, stando al suo racconto, non nutrivano fiducia nei suoi confronti. Inoltre non si spiega come il Fassone non sia riuscito a ricordare nemmeno un nome degli altri agenti che erano con lui. Infine, ad eccezione del Grignolo, tutti i testimoni hanno detto di aver avuto l’impressione che il Fassone fosse il comandante delle operazioni. La Corte ritiene accertata anche la seconda imputazione, che l’imputato ha pienamente confessato.
La Corte, pertanto, ritiene inaccoglibile l’istanza assolutoria, in quanto anche qualora l’imputato avesse agito non di sua iniziativa, ma in seguito ad ordini impartitigli dalla federazione, si tratterebbe di ordini totalmente illegittimi; né la circostanza di aver ubbidito ad un ordine può eliminare nelle azioni dell’imputato l’elemento della coscienza e della volontà. La Corte non ritiene inoltre che l’imputato sia meritevole del beneficio delle circostanti attenuanti generiche. In merito alla prima imputazione, tuttavia, poiché il giudicabile si limitò ad arresti e perquisizioni e non infierì mai sulle persone con cui ebbe a che fare, la Corte ritiene di dover applicare l’art. 58 cpmg (collaborazionismo politico) invece dell’art. 54 cpmg (intelligenza con il nemico). Quanto alla seconda imputazione la Corte ritiene non si tratti di rapina, ma dell’ipotesi meno grave di furto, sembrando evidente come nella specie, anche se provato che la sottrazione sia stata commessa mediante violenza e minacce, tali minacce risultano assorbite nel precedente reato di collaborazionismo.

Impugnazioni/Rinvio a giudizio
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:
Data: 11.08.1945
Promosso da: Antonio Fassone, Avv. Gino Obert
- Sintesi dei motivi di impugnazione:
le sporadiche azioni di polizia operate dal Fassone durante il periodo di un mese non potevano essere animate da intenzione diretta al fine di collaborare con il nemico perché compiute in modo coatto. Se poi si tiene presente il contributo del condannato al movimento di Liberazione appare evidente come tale comportamento sia in antitesi con il dolo che la sentenza ha ritenuto sussistere nel suo operato. Quanto alla seconda imputazione, la Corte non ha tenuto in considerazione che il prelievo eseguito per ordine superiore rientra nelle attribuzioni delle funzioni di polizia che rappresentano l’elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 58 cpmg.

- Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 15.07.1946
Esito: annullamento senza rinvio
Sintesi della sentenza / principi di diritto: estinto il reato per amnistia

Esecuzione della pena:

- Carcerazione preventiva: dal 24.05.1945 al 09.08.1945

- Pena: dal 09.09.1945 al 15.07.1946
Durata prevista della detenzione: 15 anni
Durata effettiva della detenzione: 10 mesi

09/08/1945
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 236. Collocazione archivistica della copia della sentenza in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 31, fascicolo g, n. 51.

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De Luna Barbara 09/11/2022
26/04/2023
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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020