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Fascicolo: Processo contro Mallini Guglielmina (RG. N. 94/1945)

C00/00962/01/01/00002
Processo contro Mallini Guglielmina (RG. N. 94/1945)
Processo contro Mallini Guglielmina (RG. N. 94/1945).

Organo giudicante: Corte d'Assise Straordinaria di Torino - Sez. 1°
- Presidente: Dott. Raffaele Ruggiero
- Giudici popolari: Gastone Guerrini, Bartolomeo Lavagno, Emilio Montemaggi, Francesco Della Valle

Procura del Re di Torino: P.M.: Avv. Michele Rivero

Imputati:
n. 1 Guglielmina Mallini

Parti lese:
3 (1 uomo e 2 donne) ; tipologia (status): 3 partigiani: Teresa Cavallo, Adele Tavolino, Gaetano Bassi.

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre 1943 sino alla Liberazione, Torino
- Tipologia: delazione
- Descrizione sintetica: accusata di aver denunciato alla polizia fascista repubblicana due donne e un uomo quali collaboratori del movimento clandestino di Resistenza.

Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 12.06.1945
- Autorità ricevente: Ufficio del PM presso la Cas di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino, ufficio politico
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: si denuncia Guglielmina Mallini quale collaboratrice dei fascisti repubblicani. Sono allegate due denunce sporte da Teresa Cavallo contro l’accusata e indirizzate al Questore di Torino.

Arresto:
- Data e luogo: 28.04.1945, Torino
- Autorità procedente: polizia del popolo di Torino (Cln di Torino)
- Sintesi verbale: sospetta delazione

Imputazioni:
- collaborazionismo politico art. 58 cpmg.

Descrizione: accusata di collaborazionismo politico per aver in Torino, dopo l’8 settembre 1943, denunciato tre persone quali collaboratori del movimento di liberazione nazionale, determinando perquisizioni e arresti a carico degli stessi.

- Posizione processuale: detenuta, costituita in giudizio

- Difesa: Avv. Carlo Rango D’Aragona (di ufficio)

Esito della sentenza:
- Condanna: riconosciuta responsabile del reato di collaborazionismo politico e condannata alla pena detentiva di 3 anni e 9 mesi.

- Sanzioni accessorie: spese processuali e spese di mantenimento in carcere.

- Concorso: elementi della federazione fascista.

- Attenuanti: vizio parziale di mente art. 89 cp. minima partecipazione al fatto art. 114 cp. attenuanti generiche art. 62 cp.

- Motivazioni della sentenza: nessun dubbio può sussistere sull’attività collaborazionista della Mallini di fronte all’esibizione del PM della denuncia dattilografata a firma della Mallini a carico di Teresa Cavallo quale fautrice di partigiani. Inoltre, nei precedenti interrogatori l’imputata aveva negato l’accusa mossale da Teresa Cavallo, mentre in seguito riferì di non aver letto il contenuto di ciò che firmava. Tuttavia, nella denuncia sono presenti particolari che non possono essere stati suggeriti dai militi della federazione, e che solo la Mallini poteva sapere: rimane in tal modo smentito che vi sia stata una costrizione sull’animo della Mallini da parte di elementi della federazione. Non può pertanto contestarsi la sussistenza della responsabilità della Mallini inquadrata dall’art 58 cpmg; esplicazione volontaria e cosciente, cioè, di attività collaborazionista, mediante opera di spionaggio che metteva le autorità della pseudo repubblica sulle tracce del movimento partigiano. Tuttavia, in seguito all’esibizione di una certificazione del Manicomio di Affori che attesta un ricovero della Mallini, la Corte ritiene di poter concedere l’attenuante del vizio parziale di mente; inoltre, applicando le norme del concorso di persone del reato al delitto associato come è quello di collaborazionismo, nella cui consumazione è intervenuta l’opera della federazione, può equitativamente rinnovarsi una attenuata partecipazione della Mallini al fatto.

Impugnazioni/Rinvio a giudizio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:
- Data:12.09.1945
- Promosso da: Gugliemina Mallini, Avv. Carlo Rango D’Aragona
- Sintesi dei motivi di impugnazione: erronea applicazione dell’art 58 cpmg. Il collegio giudicante ha omesso di tenere in evidenza la circostanza processuali dalle quali era risultato evidente che la Mallini, per salvare suo figlio, partigiano e renitente alla leva, dalle persecuzioni dei fascisti, era stata costretta ad avere contatti con la federazione e in particolare con certo maresciallo Arena, sotto il dominio del quale aveva firmato la denunzia scritta a macchina e non lettale. E poiché per la sussistenza del reato occorre il dolo specifico e cioè la consapevolezza di assecondare i disegni politici del nemico, non essendo sufficiente la partecipazione passiva derivante da costrizione, la ricorrente doveva essere assolta quanto meno in linea di dubbio. Inoltre, se è vero che il collegio ha concesso senza bisogno di perizia l’attenuante della parziale infermità mentale, ciò maggiormente dimostra che dovevasi accogliere l’istanza difensiva di sottoporre la giudicabile ad una perizia psichiatrica dalla quale poteva sorgere la determinazione a ritenerla non imputabile per infermità mentale.

- Sentenza Corte di Cassazione
Data:20.08.1946
Esito: estinto il reato per amnistia

Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: dall’28.04.1945 al 05.09.1945
- Pena: dal 5.09.1945 al 20.08.1946
Durata prevista della detenzione: 3 anni e 9 mesi
Durata effettiva della detenzione: 11 mesi e 15 giorni

05/09/1945
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 236. Collocazione archivistica della copia della sentenza in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 32, fascicolo a, n. 61.

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De Luna Barbara 15/11/2022
Berruti Barbara 09/05/2023
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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020