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Fascicolo: Processo contro Frascarolo Evasio (RG. N. 96/1945)

C00/00962/01/01/00004
Processo contro Frascarolo Evasio (RG. N. 96/1945)
Processo contro Frascarolo Evasio (RG. N. 96/1945).

Organo giudicante: Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez. 2°
- Presidente: Dott. Aurelio Cialente
- Giudici popolari: Giuseppe Spertino, Pierino Suozzi, Ausonio Rossi, Leopoldo Zaramella

Procura del Re di Torino: P.M.: Dott. Giovanni Durando

Imputati:
n. 1 Evasio Frascarolo

Parti lese:
2 (2 uomini); tipologia (status): 2 civili: Ettore Roatti, Ferruccio Jacomoni

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: autunno 1944, Torino
- Tipologia: delazione, collaborazionismo politico
- Descrizione sintetica: accusato di aver favorito il nemico nei suoi disegni politici, rivelando al nemico stesso l’attività svolta nel campo del movimento di liberazione di Ferruccio Jacomoni e Ettore Roatti provocando l’arresto di quest’ultimo e il suo deferimento al Tribunale militare di guerra.

Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 10.06.1945
- Autorità ricevente: Ufficio del PM presso la Cas di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino, ufficio politico
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: presunta delazione contro Ettore Roatti, collaboratore e ingaggiatore di patrioti

Arresto:
- Data e luogo: 16.05.1945, Torino
- Autorità procedente: polizia partigiana del V° settore Borgo Po (Cln di Torino)
Sintesi verbale: presunta delazione

Imputazioni:
- Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg.

- Descrizione: imputato di collaborazionismo politico per avere rivelato al nemico nell’autunno 1944 in Torino l’attività svolta nel campo del movimento di liberazione da Ferruccio Jacomoni e Ettore Roatti, provocando l’arresto di quest’ultimo e il suo deferimento al Tribunale Militare di guerra.

- Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

- Difesa: Avv. Bruno Villabruna (di fiducia)

Esito della sentenza:
- Condanna: pena detentiva di 8 anni e 4 mesi.

- Sanzioni accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici e pagamento delle spese processuali.

- Attenuanti: generiche 62 bis Cp.

- Motivazioni della sentenza: è accertato il fatto che il partigiano Frascarolo fu arrestato dalla milizia ferroviaria e che, durante l’interrogatorio, accusò il sindaco di Cuorgné Ettore Roatti di averlo istigato ad andare i montagna con i partigiani. Per questa accusa il Roatti fu brutalmente picchiato e deferito al Tribunale Militare di guerra, da cui fu posto in libertà provvisoria grazia alla testimonianza del padre dell’imputato, che si assunse la responsabilità di aver istigato il figlio ad andare con i partigiani.
La Corte ritiene che l’atto compiuto dal Frascarolo integri il reato previsto dall’art. 58 cpmg perché egli con quell’atto contribuì senza dubbio a favorire i disegni politici del nemico. Né la Corte ritiene che l’imputato si fosse trovato nella necessità di compiere quell’atto, poiché anche sotto minaccia egli avrebbe potuto fare il nome di un qualsiasi individuo inesistente. Può solo ammettersi a favore dell’imputato che forse egli possa essere stato influenzato, nel suo passaggio da partigiano a collaborazionista, dalla propaganda giornalistica che influenzò molti giovani. In considerazione di ciò e della giovanissima età dell’imputato la Corte ritiene di poter concedere le attenuanti generiche.

Impugnazioni/Rinvio a giudizio:
Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:
Data: 12.09.1945
Promosso da: Evasio Frascarolo, Avv. Bruno Villabruna
- Sintesi dei motivi di impugnazione: la Corte sembra aver ignorato che per la sussistenza del reato occorre un dolo specifico, cioè la consapevolezza di assecondare i disegni del nemico, e una partecipazione attiva non derivata da costrizione; è stato infatti accertato che il Frascarolo era partigiano e che il giorno del suo arresto fu ammanettato, percosso e minacciato di morte. Inoltre, è pacifico in giurisprudenza che la collaborazione implichi l’aiuto ordinario abituale, che non si può vedere nel singolo fatto compiuto dal Frascarolo.

- Sentenza Corte di Cassazione:
- Data: 16.05.1946
- Esito: annullamento senza rinvio
- Sintesi della sentenza / principi di diritto: la Cassazione ritiene che nei fatti emersi in dibattimento non si potesse riconoscere la sussistenza dell’elemento morale del reato dal momento che per questo è richiesto il dolo costituito dal proposito spontaneo e immanente di favorire il nemico nei suoi disegni politici, a cui invece il Frascarolo era contrario.

Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: dal 16.05.1945 al 05.09.1945
- Pena: dal 05.09.1945 al 16.05.1946
Durata prevista della detenzione: 8 anni e 4 mesi
Durata effettiva della detenzione: 8 mesi e 11 giorni

05/09/1945
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 236. Collocazione archivistica della copia della sentenza in Istoreto: Fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 32, fascicolo a, n. 62.

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De Luna Barbara 16/11/2022
Berruti Barbara 09/05/2023
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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020