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Fascicolo: Processo contro Meoni Ovidio (RG. N. 153/1945)

C00/00962/01/01/00041
Processo contro Meoni Ovidio (RG. N. 153/1945)
Processo contro Meoni Ovidio (RG. N. 153/1945).

Organo giudicante: Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez. 1°
- Presidente: Dott. Raffaele Ruggiero
- Giudici popolari: Leopoldo Zaramella, Tillo Ticciati, Alessandro Rigo, Carlo Vietti

Procura del Re di Torino: PM: Avv. Ettore Fortini

Imputati:
n. 1 Ovidio Meoni

Parti lese:
9 (7 uomini, 2 donne); tipologia (status): 5 civili, 4 partigiani: Carlo Locatelli, Piero Carretto, Mario Magroni, Federico Magroni, Antonietta Minetto, Giovanni Giachino, Caterina Vil Giachino, Alfredo Raineri, Giovanni Rigo.

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dal 08.09.1943 sino alla Liberazione, Piemonte
- Tipologia: persecuzione antipartigiana, rastrellamento, sevizie, estorsione.
- Descrizione sintetica: l’imputato è accusato di aver favorito le operazioni militari del nemico e tenuto con esso intelligenza procedendo all’arresto di numerosi patrioti che, dopo essere stati torturati e seviziati, venivano consegnati alle autorità nazi-fasciste per la loro uccisione e il loro internamento in Germania. È inoltre accusato di aver, in Santena, in concorso con certo Gianni non meglio identificato, minacciato con le armi i commercianti Carlo Locatelli e Pietro Carretto, costringendoli a firmare una dichiarazione con cui ammettevano di rifornire i partigiani con carne di bovini macellati clandestinamente. Infine, è accusato di avere, nelle medesime circostanze del fatto precedente ed in concorso con tale Gianni, abusando delle sue funzioni di milite confinario assegnato temporaneamente al servizio annonario, costretto Locatelli e Carretto a consegnargli 50.000 lire minacciandoli di denunciarli alle autorità nazi-fasciste come favoreggiatori di partigiani e di incendiare le loro case.

Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 26.06.1945
- Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Polizia del Popolo di Torino
- Tipologia denunciante: Cln di Torino
- Sintesi denuncia: si denuncia Ovidio Meoni quale milite della Gnr e complice di truffa.

Arresto:
- Data e luogo: 25.05.1945, Torino
- Autorità procedente: Polizia del Popolo di Torino
- Sintesi verbale: appartenenza alla Gnr

Imputazioni:
- Capo 1°: collaborazionismo militare art. 51 cpmg e intelligenza con il nemico art. 54 cpmg
- Capo 2°: violenza privata in concorso di persone art. 110 cp 620 cp
- Capo 3°: concussione in concorso di persone art. 110 cp 317 cp

Descrizione:
- Capo 1°: imputato di collaborazionismo militare e intelligenza con il nemico per aver favorito le operazioni militari del nemico e tenuto con esso intelligenza procedendo all’arresto di numerosi patrioti che, dopo essere stati torturati e seviziati, venivano consegnati alle autorità nazi-fasciste per la loro uccisione e il loro internamento in Germania.

- Capo 2° imputato di violenza privata per aver, in Santena, in concorso con certo Gianni non meglio identificato, minacciato con le armi i commercianti Carlo Locatelli e Pietro Carretto, costringendoli a firmare una dichiarazione in cui ammettevano di rifornire i partigiani con carne di bovini macellati clandestinamente.

- Capo 3°: imputato di concussione per avere, nelle medesime circostanze del fatto precedente ed in concorso con tale Gianni, abusando delle sue funzioni di milite confinario assegnato temporaneamente al servizio annonario, costretto Locatelli e Carretto a consegnargli 50.000 lire, minacciandoli di denuncia alle autorità nazi-fasciste come favoreggiatori di partigiani e di incendiare le loro case.

- Concorso: tale Gianni non meglio identificato

- Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

- Difesa: Avv. Vittorio Giulio (di fiducia)

Esito della sentenza:
- Condanna: riconosciuto colpevole di avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo 1°, che rimane così modificato, favorito i disegni politici del nemico partecipando a interrogatori con sevizie in persona di numerosi patrioti, nonché per il delitto di concussione di cui al capo 3° della rubrica medesima, nel quale rimane smentito il fatto annunziato al capo 2°; condannato a 25 anni di reclusione.

- Sanzioni accessorie: 3000 lire di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale durante la pena, pagamento delle spese del procedimento e quelle del mantenimento in carcere, confisca dei beni e, a pena espiata, libertà vigilata per una durata minima di 3 anni.

- Derubricazione: collaborazionismo politico art. 58 cpmg.

- Motivazioni della sentenza: la Corte osserva che le risultanze dibattimentali non autorizzano a ritenere che il Meoni abbia preso parte agli arresti dei patrioti; egli però era presente e operante nelle sevizie che gli arrestati subirono nel Castello di Moncalieri. La Corte ritiene che la condotta del Meoni, pur essendo disumana, non possa essere dunque inquadrata negli art. 51 o 54 cpmg, non avendo egli partecipato agli arresti, i quali avevano lo scopo di impedire o ritardare la formazione e l’organizzazione partigiana. La partecipazione del Meoni agli interrogatori e alle sevizie riguarda, a parere della Corte, un’attività di polizia politica che corrisponde al delitto di cui all’art. 58 cpmg. La Corte ritiene inoltre palese la responsabilità del Meoni quanto al reato di concussione: l’offerta del denaro da parte dei due commercianti non fu spontanea, ma coatta, e il fatto che il Meoni e il Gianni esercitassero una pubblica funzione è sufficiente a integrare il reato di concussione. Il reato di violenza privata è considerabile parte dell’iter criminis del reato di concussione.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:
Data: 22.09.1945
Promosso da: Avv. Vittorio Giulio
- Sintesi dei motivi di impugnazione: violazione dell’art. 477 cp; dove il fatto risulti diverso da quello enunciato nella richiesta di citazione, la Corte deve ordinare la trasmissione degli atti al PM. Il fatto contestato al Meoni nel corso del processo si inquadra nella nozione del delitto di abuso di autorità contro arrestati o detenuti di cui all’art. 608 cp e non nel reato di collaborazionismo politico. Non vi è inoltre prova che l’imputato volesse collaborare con il nemico per favorirne i disegni politici. La vicenda dei commercianti in borsa nera integra il reato di corruzione, invece di quello di concussione, perché furono gli stessi Locatelli e Carretto a offrire soldi ai due militi per togliersi dagli impicci. Infine, la sua diserzione e l’amicizia con alcuni patrioti, a uno dei quali fornì anche delle armi, avrebbero dovuto costituire fondamento alla richiesta delle attenuanti generiche.

- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:
Data: 22.09.1945
Promosso da: PM avv. Ettore Fortini
- Sintesi dei motivi di impugnazione: il fatto che il Meoni non abbia partecipato agli arresti dei patrioti non è sufficiente a giustificare la degradazione del reato ascrittogli in quello di cui all’art. 58 cpmg. Il fine dell’Ufficio politico della Gnr confinaria al quale il Meoni apparteneva era quello di impedire a ogni costo e con ogni mezzo la ripresa del movimento dell’organizzazione partigiana. Inoltre, il reato di violenza privata è ben distinto da quello di concussione nella condotta dell’imputato, per modalità di esecuzione e per il relativo lungo periodo trascorso tra i due reati. Infine, l’imputato avrebbe dovuto essere condannato anche per falso, avendo costretto i due commercianti a scrivere una finta dichiarazione sotto minaccia.

- Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 21.01.1947
Esito: rigetto del ricorso di Ovidio Meoni e condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 2.000 lire a favore della Cassa delle Ammende; rigetto del ricorso del PM.
Sintesi della sentenza / principi di diritto: l’amnistia non può trovare applicazione a causa del comportamento inumano tenuto dal Meoni nei confronti dei prigionieri. La Corte ha giudicato rettamente nell’inquadrare la condotta del Meoni nel reato di cui all’art. 58 cpmg, poiché i suoi atti erano commessi allo scopo di reprimere eventuali attentati contro il regime repubblicano e di consolidarne le istituzioni. Nessuna censura merita la sentenza impugnata neanche per quanto riguarda il reato di concussione; la violenza privata non può considerarsi un reato a sé stante, perché essa fu usata dai militi come leva per ottenere più facilmente ciò a cui miravano.

Esecuzione della pena:

- Carcerazione preventiva: dal 25.05.1945 al 20.09.1945

- Pena: da 20.09.1945
Durata prevista della detenzione: 25 anni
20/09/1945
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 239. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 32, fascicolo c, n. 76.

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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020