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Fascicolo: Processo contro Vaccino Giovanni (RG. N. 157/1945)

C00/00962/01/01/00045
Processo contro Vaccino Giovanni (RG. N. 157/1945)
Processo contro Vaccino Giovanni (RG. N. 157/1945).

Organo giudicante: Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez 2°
- Presidente: Dott. Giovanni Rostan
- Giudici popolari: Ottorino Agostinetti, Igino Monzeglio, Angelo Corrado, Armando Ferrero

Procura del Re di Torino: PM: Avv. Fortini

Proveniente dalla Corte d’Assise Straordinaria di Vercelli:
- Presidente: Dott. Domenico Cortese
- Giudici popolari: Raoul Fabbris, Giovanni Moro, Adolfo Benedettini, Angelo Pollarolo

Procura del Re di Vercelli: PM: Dott. Carlo Reviglio

Sentenza del 04.06.1945

Imputati:
n. 1 Giovanni Vaccino

Parti lese:
1 uomo; tipologia (status): civile: Luigi Cerati

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dal’8 settembre 1943 sino alla Liberazione, Vercelli e provincia
- Tipologia: imputazione di ruolo
- Descrizione sintetica: accusato di avere con più azioni consecutive del medesimo disegno criminoso favorito i disegni politici del nemico e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano e in particolare nella sua qualità di direttore del Consiglio provinciale dell’economia corporativa per avere con ogni mezzo (fornitura di generi vari e di trasporti) aiutato i tedeschi e i loro collaboratori nella lotta contro le formazioni partigiane e il movimento clandestino.

Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 17.05.1945
- Autorità ricevente: Procuratore del Re di Vercelli
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Vercelli
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: si denuncia Vaccino quale direttore del Consiglio Provinciale delle Corporazioni. Si faceva consegnare forti somme per ogni concessione di sua pertinenza. Squadrista, marcia su Roma e fascia Littorio. Segretario dell’Amministrazione Provinciale fino al 1928. Traffico nel mercato nero insieme al cav. Rolino nel settore tessile. Relazioni extraconiugali e partecipazione a orge con l’ex comandante tedesco della piazza di Vercelli ed ex direttore dell’Uda.

Arresto:
- Data e luogo: 28.04.1945
- Autorità procedente: Questura di Vercelli

Imputazioni: Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg

Descrizione: imputato di collaborazionismo politico art. 58 cpmg per avere con più azioni consecutive del medesimo disegno criminoso favorito i disegni politici del nemico e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano e in particolare nella sua qualità di direttore del Consiglio provinciale dell’economia corporativa per avere con ogni mezzo (fornitura di generi vari e di trasporti) aiutato i tedeschi e i loro collaboratori nella lotta contro le formazioni partigiane e il movimento clandestino.

Aggravanti: 81 cp (concorso formale reato continuato)

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Primino Pretti (d’ufficio) Cas di Vercelli e Avv. Caron e Gillio (di fiducia) Cas di Torino

Esito della sentenza:
- Condanna: la Corte dichiara l’imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di 12 anni di reclusione.
- Sanzioni accessorie: pagamento delle spese processuali, confisca dei beni, interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante la pena.

- Motivazioni della sentenza: le indagini di polizia e le testimonianze d’accusa mostrano in essere quell’attiva collaborazione con il governo illegale e con il nemico invasore in cui si esaurisce l’elemento materiale del suo reato previsto dall’art.58 cpmg; collaborazione attiva positiva ed efficiente se considerata in rapporto alla natura del servizio a cui era preposto, quello della fornitura dei mezzi di trasporto e dei carburanti, tanto essenziali alla BN e ai tedeschi. La sua collaborazione era accompagnata dalla consapevolezza di assecondare i disegni del nemico essendo qualificata dalla sua volontaria iscrizione al Pfr, che aveva tra i postulati l’aiuto al tedesco.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:
Data: 14.06.1945
Promosso da: Avv. Carlo Caron
- Sintesi dei motivi di impugnazione: il Vaccino subì, e non favorì, gli ordini tedeschi e della Prefettura di Vercelli. Egli inoltre favorì il dipendente Balossino nella sua opera diretta a sottrarre le automobili alla confisca tedesca e non intralciò l’opera della Zaninetti a favore della Resistenza. Le cariche del Vaccino ricoperte in epoca fascista attenuano, e non aggravano, la sua posizione dal punto di vista della materialità dei fatti e dell’elemento intenzionale. Non poteva affermarsi materialità del reato l’aver consentito l’impossessamento da parte dei tedeschi di mezzi di trasporto e carburante, perché mai il ricorrente consegnò spontaneamente veicoli e carburante. Manca anche in modo evidente l’elemento morale del reato, la volontà cosciente di servire il nemico interno o esterno; si è invece avuto prova contraria della sussistenza del dolo, quando ineccepibili testimoni hanno stabilito non solo la consapevolezza della presenza di partigiani sul lavoro, ma l’indiretta collaborazione del Vaccino con il movimento di Liberazione.

- Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 25.07.1945
Esito: annullamento con rinvio presso la Cas di Torino
Sintesi della sentenza / principi di diritto: il ricorso deve essere accolto, perché la motivazione della sentenza della Corte di merito si riassume nell’affermazione che l’imputato era “zelantissimo nell’esecuzione degli ordini e degli inviti della prefettura”, non idonea a dare ragione della sussistenza degli elementi subbiettivi e obiettivi del reato: il dolo specifico e la partecipazione attiva. Lo zelo del funzionario può essere sì indizio di carattere servile, ma non integra il proposito di favorire il nemico nei suoi disegni politici.

- Giudizio di rinvio:
Autorità giudiziaria: Cas di Torino

Dibattimento:
Data apertura dibattimento: 12.10.1945
Data chiusura dibattimento: lo stesso giorno

Sentenza: assoluzione perché il fatto non sussiste

Motivazione: le risultanze del nuovo dibattimento nulla hanno aggiunto a quanto già si sapeva sulla condotta del Vaccino. Tutte le risultanze dibattimentali consentono di affermare che il Vaccino non fece nulla per ostacolare o danneggiare il movimento partigiano, pur avendone la possibilità. Si comportava con equità pur accogliendo le richieste dei tedeschi, non potendo farne a meno.

Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva:
dal 17.05.1945 al 12.10.1945

- Pena: nessuna pena da scontare


12/10/1945
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 239. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 32, fascicolo e, n. 90.

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De Luna Barbara 24/11/2022
Colombini Chiara 18/10/2023
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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020