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Fascicolo: Processo contro Ponzano Aldo (RG. N. 159/1945)

C00/00962/01/01/00047
Processo contro Ponzano Aldo (RG. N. 159/1945)
Processo contro Ponzano Aldo (RG. N. 159/1945).

Organo giudicante: Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez 3°
- Presidente: Dott. Aurelio Cialente
- Giudici popolari: Guerrino Guerrini, Vittorio Laborante, Emilio Montemaggi, Marino Marini

Procura del Re di Torino: PM: Dott. Umberto Muggia

Imputati:
n. 1 Aldo Ponzano

Parti lese:
1 uomo; tipologia (status): 1 civile: Michele Bongiovanni

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre 1943 sino alla Liberazione
- Tipologia: imputazione di ruolo, rastrellamento
- Descrizione sintetica: accusato di aver favorito i disegni politici del nemico iscrivendosi al Pfr e svolgendo azioni politiche come vice segretario del fascio di Torino dal 1° al 25 aprile 1945 e come componente del Direttorio federale per il 1945, nonché arruolandosi nella BN “Ather Capelli” nell’agosto del 1944, e partecipando ad azioni di rastrellamento.

Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 08.06.1945
- Autorità ricevente: Ufficio del PM presso la Cas di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: si denuncia Aldo Ponzano quale iscritto al Pfr, vice segretario del fascio di Torino, componente del Direttorio federale e ufficiale della BN. Nel 1937 è stato denunciato da tale Michele Bongiovanni per percosse.

Arresto:
- Data e luogo: 08.05.1945, Torino
- Autorità procedente: Questura di Torino fascio di Torino, componente del Direttorio federale e ufficiale della BN.

Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg
Descrizione: imputato di collaborazionismo politico per aver favorito i disegni politici del nemico iscrivendosi al Pfr e svolgendo azioni politiche come vice segretario del fascio di Torino dal 1° al 25 aprile 1945 e come componente del Direttorio federale per il 1945, nonché arruolandosi nella BN “Ather Capelli” nell’agosto del 1944, e partecipando ad azioni di rastrellamento.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Francesco Camoletto e Massotto (di fiducia).

Esito della sentenza:
- Condanna: riconosciuto colpevole del reato ascrittogli e condannato alla pena di reclusione per anni 10.
- Sanzioni accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici, confisca dei beni e pagamento delle spese processuali.

- Motivazioni della sentenza: la Corte ritiene che, considerando l’attività svolta dal Ponzano, non vi è dubbio che essa rivesta tutti gli estremi della collaborazione dell’art. 5 del dll 22.04.1945, per aver egli rivestito la carica di vice commissario federale. Contro all’affermazione del Ponzani, che sostiene di aver ricoperto cariche con carattere puramente formale (in quanto nella BN non prestò alcun servizio effettivo mentre come vice segretario ricoprì un ruolo esclusivamente amministrativo), sta in ordine prima la sua partecipazione al rastrellamento di Giaveno (sia pure ridotta a quella di semplice portaordini) e soprattutto quanto si legge nell’opuscolo “Prima Brigata Nera Ather Capelli. Come è sorta e come agisce. Gennaio 1945”, in cui l’imputato è indicato come tra i primissimi organizzatori e combattenti della BN. Non può infine porsi in dubbio il dolo specifico dell’imputato nel reato ascrittogli: la sua professione di industriale, che gli assicurava una buona indipendenza economica, e l’insufficienza cardiaca di cui soffriva, che avrebbe potuto garantirgli l’esonero dal servizio, dimostrano che il suo atto di porsi al servizio del nemico fu senza dubbio un atto cosciente e volontario. La Corte non ritiene di concedere le attenuanti generiche; tuttavia, non ravvisando fatti di particolare gravità, ritiene adeguata la pena nel minimo previsto.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:
- Data: 30.10.1945
Promosso da: Avv. Francesco Camoletto
- Sintesi dei motivi di impugnazione: poiché fu già sancito che l’appartenenza alle forze armate repubblicane non costituisce reato, il ricorrente avrebbe seguito un ordine superiore “la cui legittimità non poteva arbitrarsi di giudicare”. La Corte di merito ha ritenuto un reato che presuppone il dolo di tradimento, dolo che non può essere costituito se non dalla scienza e dalla coscienza di chi collabora a danno dello Stato italiano. È risultato invece che il Ponzano era animato da amor di patria e che si rifiutò di lavorare per i tedeschi. Le cariche ricoperte dal Ponzano collocano una presunzione unis tantum di collaborazione e non una presunzione iuris et de iure, ed erra comunque in diritto la Corte nel ritenere che tali cariche rientrassero nelle elencazioni di cui all’art. 1 del decreto 22.04.1945. L’opuscolo “Ather Capelli”, anonimo e mai versato agli atti, non può costituire come prova l’equivalente di un verbale o di una denuncia

- Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 22.10.1946
Esito: annullamento senza rinvio
Sintesi della sentenza / principi di diritto: estinto il reato per amnistia

Esecuzione della pena:

- Carcerazione preventiva: 08.06.1945 a 29.10.1945

- Pena: dal 29.10.1945 al 22.10.1946
Durata prevista della detenzione: 10 anni
Durata effettiva della detenzione: 1 anno

- Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti

29/10/1945
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 239. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 32, fascicolo f, n. 109.

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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020