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Fascicolo: Processo contro Ludovico Enrico (RG. N. 165/1945)

C00/00962/01/01/00053
Processo contro Ludovico Enrico (RG. N. 165/1945)
Processo contro Ludovico Enrico (RG. N. 165/1945)
Organo giudicante:
Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez 3°
- Presidente: Dott. Livio Enrico
- Giudici popolari: Marino Marini, Vittorio Madon, Emilio Montemaggi, Vittorio Laborante

Procura del Re di Torino: PM: Avv. Fortini

Imputati:
n. 1 Enrico Ludovico

Parti lese:
Parti lese non identificate.

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre 1943 sino alla Liberazione, Torino
- Tipologia: repressione antipartigiana.
- Descrizione sintetica: accusato di aver favorito i disegni politici del nemico iscrivendosi al Pfr, arruolandosi nella BN e prestando servizio presso l’Ufficio politico della Federazione fascista di Torino.

Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 11.06.1945
- Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: si denuncia il Ludovico, che ha ammesso di essere iscritto al Pfr e di essere stato informatore dei commissari Locchi De Julianis e Crispino della Questura repubblicana.

Arresto:
- Data e luogo: 17.04.1945, Torino
- Autorità procedente: Brigata “Tamietti” di San Rocchetto
- Sintesi verbale: iscritto al Pfr

Imputazioni:
- collaborazionismo politico art. 59 cpmg

- Descrizione: imputato di collaborazionismo politico per aver favorito i disegni politici del nemico iscrivendosi al Pfr, arruolandosi nella BN e prestando servizio presso l’Ufficio politico della Federazione fascista di Torino.

- Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

- Difesa: Avv. Maurizio Preve (di fiducia)

Esito della sentenza:
- Assoluzione / non luogo a provvedere: per non aver commesso il fatto

- Motivazioni della sentenza: non emerge dalle risultanze dibattimentali alcun elemento di prova che confermi o smentisca le spontanee dichiarazioni fatte e ripetute dall’imputato, senza la minima contraddizione, nei vari interrogatori subiti. Difetta perciò ogni elemento per constatarne la veridicità. Oggettivamente nei fatti suddetti non può ravvisarsi la sussistenza degli elementi materiali e morali del delitto di collaborazionismo, in quanto non emerge alcun fatto specifico di collaborazione con il nemico, mentre la mera iscrizione al Pfr o alle BN non costituisce reato.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
Non risultano impugnazioni.

Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: dal 11.06.1945 al 17.10.1945

- Pena: nessuna pena da scontare

17/10/1945
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 239. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 32, fascicolo e, n. 96.

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De Luna Barbara 29/11/2022
Colombini Chiara 18/10/2023
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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020