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Fascicolo: Processo contro Forno Irene (RG. N. 168/1945)

C00/00962/01/01/00056
Processo contro Forno Irene (RG. N. 168/1945)
Processo contro Forno Irene (RG. N. 168/1945)
Organo giudicante: Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez 3°
- Presidente: Dott. Livio Enrico
- Giudici popolari: Gastone Guerrini, Alessandro Camuffo-Cattani, Emilio Montemaggi, Lino Caligaris

Procura del Re di Torino: PM: Dott. Giuseppe Colomeo

Imputati:
n. 1 Irene Forno

Parti lese:
11 (8 uomini, 3 donne); tipologia (status): 6 civili, 5 ebrei: Antonio Mussinatto, Andrea Ferro, Alessandro Calligari, Nicola Francese, Eugenio Vitale, Corinna Menegati, Marisa Novara
Parte lesa n. 8: famiglia Diaz: 4 figli (tre maschi e una femmina) della vedova Emilia Diaz, deportati in Germania perché denunciati in quanto ebrei.

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre 1943 sino alla Liberazione, Torino
- Tipologia: spionaggio, persecuzione politica, estorsione.
- Descrizione sintetica: l’imputata è accusata di aver favorito i disegni politici del nemico collaborando con la Federazione fascista repubblicana, svolgendo attività di informatrice e denunciando, tra l’altro, tali Antonio Mussinatto, Alessandro Calligari, Nicola Francese, che furono arrestati, Andrea Ferro, che si sottrasse all’arresto con la fuga, e facendo denunce altresì a carico di ebrei. È inoltre accusata per avere costretto, in Torino nei mesi di settembre-novembre 1943, la signora Marisa Novara a versarle in due diverse occasioni la somma di 1675 lire con la minaccia di denunciare e far catturare il dottor Franco Vitale quale appartenente alla razza ebraica, procurando a sé ingiusto profitto.

Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 26.06.1945
- Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: si denuncia Irene Forno in quanto responsabile di denunce all’Ufficio politico di Casa Littoria.

Arresto:
- Data e luogo: 01.06.1945, Torino
- Autorità procedente: Questura di Torino
- Sintesi verbale: responsabile di denunce all’ufficio politico di Casa Littoria

Imputazioni:
- Capo 1°: collaborazionismo politico art. 58 cpmg
- Capo 2°: reato continuato art 81 cp e estorsione 629 cp

Descrizione:
- Capo 1°: imputata di collaborazionismo politico per aver favorito i disegni politici del nemico collaborando con la Federazione fascista repubblicana, svolgendo attività di informatrice e denunciando, tra l’altro, tali Antonio Mussinatto, Alessandro Calligari, Nicola Francese, che furono arrestati, Andrea Ferro, che si sottrasse all’arresto con la fuga, e facendo denunce altresì a carico di ebrei.
- Capo 2°: imputata di estorsione per avere in Torino nei mesi di settembre-novembre 1943 costretto la signora Marisa Novara a versarle in due diverse occasioni la somma di 1675 lire con la minaccia di denunciare e far catturare il dottor Franco Vitale quale appartenente alla razza ebraica, procurando a sé ingiusto profitto.

- Aggravanti: reato continuato art. 81 cp

- Posizione processuale: detenuta, costituita in giudizio

- Difesa: Avv. Ferdinando Pinelli (di fiducia)

Esito della sentenza:
- Condanna: la Corte ritiene Irene Forno colpevole del delitto di cui al 2° capo di imputazione, con le attenuanti del valore lieve del fatto, della seminfermità mentale e delle circostanze attenuanti generiche e la condanna alla pena di 1 anno di reclusione e al pagamento di 3000 lire di multa.

- Sanzioni accessorie: pagamento delle spese processuali

- Attenuanti: generiche art 62 bis, vizio parziale di mente art. 89 cp, tenuità del fatto art. 62 n. 4

- Motivazioni della sentenza: è dubbio che la denuncia fatta dall’imputata contro il Mussinatto e il Ferro possa costituire gli estremi di collaborazionismo politico, in quanto si tratta di un atto di bassa vendetta compiuto dalla donna dolorante per le percosse ricevute, tanto più che il fatto non ha avuto gravi conseguenze. È dubbio soprattutto che la Forno avesse in quel momento fine specifico di collaborare con il nemico o favorirlo e che la denuncia abbia oggettivamente favorito i suoi disegni politici. Anche dal fatto della denuncia contro Calligari e Francese esulano gli estremi di reato. La mera detenzione di armi non può costituire il delitto di collaborazionismo, mentre per il vanto di aver partecipato a rastrellamenti, la Corte ritiene che si trattasse di mero esibizionismo: l’imputata infatti non si rivela centrata ed equilibrata. Sulle suddette risultanze la Corte ritiene di poter assolvere l’imputata dal delitto di collaborazionismo per insufficienza di prove. Per quanto riguarda ciò che ha esposto il dottor Vitale, la Corte ritiene che nel fatto ricorrono non solo gli estremi materiali del delitto di estorsione ma anche il dolo del reato e il fine di lucro. Poiché la Forno si presentò più volte presso la segretaria del Vitale a pretendere somme di denaro dietro minaccia, la Corte ritiene che il delitto di estorsione continuato debba ritenersi accertato, tenendo conto che la capacità di delinquere dell’imputata in atti contro il patrimonio è accertata da una precedente condanna per furto e da una sentenza di non doversi procedere per truffa per amnistia. Il delitto è attenuato dal danno patrimoniale di speciale tenuità, data la situazione finanziaria del leso, dalla semi infermità mentale e dalle circostanze attenuanti generiche.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:
Data: 30.01.1946
Promosso da: Avv. Ferdinando Pinelli
- Sintesi dei motivi di impugnazione: nel formulare le sue richieste di denaro, la Forno era animata dalla volontà di far valere i suoi reali – o anche solo pretesi – diritti. Non vi è dunque il dolo specifico di spogliare illegittimamente e senza alcun reale od opinato suo diritto la vittima designata dei suoi averi. Nel fatto ricorrevano gli estremi non dell’estorsione ma dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui all’art. 393 cp.

- Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 11.04.1947
Esito: annullamento senza rinvio
Sintesi della sentenza / principi di diritto: la Corte ritiene che il fatto costituisse il reato di cui all’art. 393 cp (esercizio arbitrario delle proprie ragioni). Annulla senza rinvio perché l’azione non poteva essere iniziata per mancanza di querela.

Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: dal 01.06.1945 a 29.01.1946

- Pena: dal 29.01.1946 al 11.04.1947
durata prevista della detenzione: 1 anno
durata effettiva della detenzione: 1 anno e 4 mesi
29/01/1946
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 239. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 34, fascicolo c, n. 188.

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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020