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Fascicolo: Processo contro Pastrovita Mario (RG. N. 169/1945)

C00/00962/01/01/00057
Processo contro Pastrovita Mario (RG. N. 169/1945)
Processo contro Pastrovita Mario (RG. N. 169/1945).

Organo giudicante: Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez. 3°
- Presidente: Dott. Enrico Livio
- Giudici popolari: Gastone Guerrini, Marino Marini, Emilio Montemaggi, Federico Favaro

Procura del Re di Torino: P.M.: Dott. Luigi Biffi Gentili

Imputati:
n. 1 Mario Pastrovita

Parti lese:
8 (6 uomini, 2 donne); tipologia (status): 4 partigiani, 3 civili, 1 non identificato: Vincenzo Cannizzo, Vincenzo Giachino, Alberta Bussolino, Emilio, Dorsolina Bresso, Giulio Abbiata, Armando Pretti, Gioacchino. Altre parti lese non identificate.

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre 1943 sino alla Liberazione
- Tipologia: rastrellamenti, spionaggio, repressione antipartigiana
- Descrizione sintetica: accusato di aver favorito le operazioni militari del nemico e tenuto intelligenza con lo stesso: ha fatto parte della Squadra politica della Federazione fascista repubblicana di Torino e della BN in qualità di sergente, ha partecipato a rastrellamenti, ha svolto attività spionistica a danno di formazioni partigiane, ha proceduto ad arresti di numerosi patrioti che consegnava alle autorità nazi-fasciste per la loro uccisione o il loro internamento in Germania.

Denuncia:
- Tipologia: individuale
- Data: 14.06.1945
- Autorità ricevente: Legione territoriale dei Carabinieri di Bari, stazione di Lucera
- Nominativo / Autorità denunciante: Francesco Simonetti
- Tipologia denunciante: soggetto terzo
- Sintesi denuncia: si denuncia Mario Pastrovita quale sergente delle BN.

Arresto:
- Data e luogo: 14.06.1945, Lucera
- Autorità procedente: Legione territoriale dei Carabinieri di Bari, stazione di Lucera
- Sintesi verbale: sergente delle BN
- Traduzione alle carceri giudiziarie di Torino 05.07.1945

Imputazioni: collaborazionismo militare art. 51 cpmg, intelligenza con il nemico art. 54 cpmg
Descrizione: imputato di collaborazionismo militare e intelligenza con il nemico per aver favorito le operazioni militari del nemico e tenuto intelligenza con lo stesso: ha fatto parte della Squadra politica della Federazione fascista repubblicana di Torino e della BN in qualità di sergente, ha partecipato a rastrellamenti, ha svolto attività spionistica a danno di formazioni partigiane, ha proceduto ad arresti di numerosi patrioti consegnandoli alle autorità nazi-fasciste per la loro uccisione o l’internamento in Germania.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Luciano Salza e Vittorio Giulio (di fiducia)

Esito della sentenza:
- Condanna: la Corte ritiene l’imputato colpevole del delitto di cui all’art. 58 cpmg e con le attenuanti dell’art. 62 bis cp, così modificata la rubrica lo condanna alla reclusione per 12 anni
- Sanzioni accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale durante la pena, libertà vigilata a pena scontata e pagamento delle spese processuali.

- Attenuanti: generiche art. 62 bis cp

- Derubricazione: collaborazionismo politico art. 58 cpmg

- Motivazioni della sentenza: i fatti addebitati al Pastrovita sono stati accertati inequivocamente dalle deposizioni dei testi al dibattimento; essi integrano gli estremi, materiali e morali, del delitto di collaborazionismo per aver favorito i disegni politici del nemico nella lotta antipartigiana, trattandosi di operazioni non rilevanti di polizia, piuttosto che di azioni belliche, per cui il Pastrovita deve rispondere del delitto di cui all’art. 58 cpmg. La Corte osserva che per quanto riguarda gli arresti del Cannizzo e dell’Abbiata, quando vi è la prova che l’imputato ha commesso fatti che hanno favorito i disegni del nemico, è del tutto irrilevante all’integrazione del reato il movente recondito della vendetta che lo ha spinto ad agire: egli li ha commessi con la coscienza e la volontà di favorire il nemico. Tuttavia in relazione a tale movente e a certi aiuti prestati in extremis ai partigiani, la Corte ritiene di applicare l’attenuante generica di cui all’art. 62 bis cp. La Corte non ritiene di applicare l’art. 51 cp, per aver il Pastrovita commesso i fatti per ubbidienza all’autorità, perché si tratta di una pseudo autorità, il nemico interno, a cui il Pastrovita ha fornito la sua opera volontariamente. Esclude anche l’applicazione dell’art. 62 n. 6 perché è escluso che l’imputato si sia adoperato per attenuare le conseguenze dannose del reato, né basta qualche estremo e sporadico caso di aiuto ai partigiani a giustificare tale concessione. La Corte non ritiene necessario differire il dibattimento perché la posizione sulla quale sarebbero dedotti i nuovi testi non vale a scalzare le prove positive e le ragioni sulle quali si basa il giudizio.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:
Data: 29.10.1945
Promosso da: Avv. Vittorio Giulio
- Sintesi dei motivi di impugnazione: l’attività illecita che, sotto il profilo dell’art. 58 cpmg, si addebita al Pastrovita è tutta successiva all’epoca del suo arresto da parte della formazione partigiana e si esplicò esclusivamente nei confronti di coloro che sapeva essere responsabili della sua cattura. L’arresto del Cannizzo e dell’Abbiata fu dunque motivato da basso spirito di vendetta, lontano da qualunque pensiero di carattere politico. Almeno dal punto di vista soggettivo, dunque, non si può parlare di aiuto al nemico nei suoi disegni politici, che presuppone la consapevolezza e la volontà di favorire i disegni politici del nemico e la coscienza di commettere un fatto diretto a menomare la fedeltà del cittadino verso lo Stato italiano.

- Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 06.09.1946
Esito: annullamento senza rinvio
Sintesi della sentenza / principi di diritto: estinto il reato per amnistia

Esecuzione della pena:

- Carcerazione preventiva: dal 14.06.1945 al 26.10.1945

- Pena: dal 26.10.1945 al 06.09.1946
durata prevista della detenzione: 12 anni
durata effettiva della detenzione 10 mesi

Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti.

26/10/1945
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 240. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 32, fascicolo f, n. 107.

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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020