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Fascicolo: Processo contro Rovetto Francesco, Peila Giovanni (RG. N. 171/1945)

C00/00962/01/01/00059
Processo contro Rovetto Francesco, Peila Giovanni (RG. N. 171/1945)
Processo contro Rovetto Francesco, Peila Giovanni (RG. N. 171/1945).

Organo giudicante: Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez. 3°
- Presidente: Dott. Livio Enrico
- Giudici popolari: Enrico Montemaggi, Vittorio Laborante, Marino Marini, Michele Goia

Procura del Re di Torino: PM: Dott. Umberto Muggia

Imputati:
n. 1 Francesco Rovetto
n. 2 Giovanni Peila

Parti lese:
3 (1 uomo, 2 donne); tipologia (status): 3 civili: Giuseppe Gatti, Maddalena Codecà, Palmira Lusso.

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre 1943 sino alla Liberazione
- Tipologia: delazione, furto.
- Descrizione sintetica: accusati di aver favorito le operazioni militari del tedesco invasore nonché tenuto con lo stesso intelligenza quali appartenenti all’Upi e svolgendo attività di delazione ai danni delle formazioni partigiane. Sono inoltre accusati, in concorso tra loro e con Gian Pietro Tacchino, ora deceduto, mediante minaccia con una pistola di Giuseppe Gatti e dei suoi familiari, di essersi impossessati della somma di 3000 lire.

Denuncia:
- Quanto all’imputato n. 1 Francesco Rovetto: dato non disponibile.
- Quanto all'imputato n. 2 Giovanni Peila: dato non disponibile.

Arresto:
- Quanto all'imputato n. 1 Francesco Rovetto: dato non disponibile. Già arrestato per rapina nel gennaio del 1945.
- Quanto all'imputato n. 2 Giovanni Peila: dato non disponibile. Già arrestato per rapina nel gennaio del 1945.

Imputazioni:
- Quanto all’imputato n. 1. Francesco Rovetto

Imputazioni:
Capo 1°: collaborazionismo militare art. 54 cpmg, intelligenza con il nemico art. 51 cpmg
Capo 2°: 110-628 cp art 61 n. 5 cp rapina aggravata
Descrizione:
Capo 1°: imputato di collaborazionismo militare e intelligenza con il nemico per aver favorito le operazioni militari del tedesco invasore nonché tenuto con lo stesso intelligenza quale appartenente all’Upi e svolgendo attività di delazione ai danni delle formazioni partigiane.
Capo 2°: imputato di rapina aggravata, in concorso con Giovanni Peila e Gian Pietro Tacchino, ora deceduto, mediante minaccia con una pistola di Giuseppe Gatti e dei suoi familiari, per essersi impossessati della somma di 3000 lire.

Aggravanti: 110 cp e 61 n. 5 cp

Concorso: in concorso con Giovanni Peila

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Vittorio Giulio (di fiducia)


- Quanto all’imputato n. 2. Giovanni Peila

Imputazioni:
Capo 1°: collaborazionismo militare art. 54 cpmg, intelligenza con il nemico art. 51 cpmg
Capo 2°: 110-628 cp e art. 61 n. 5 rapina aggravata

Descrizione:
Capo 1°: imputato di collaborazionismo militare e intelligenza con il nemico per aver favorito le operazioni militari del tedesco invasore nonché tenuto con lo stesso intelligenza quale appartenente all’Upi e svolgendo attività di delazione ai danni delle formazioni partigiane.
Capo 2°: imputato di rapina, in concorso con Francesco Rovetto e Gian Pietro Tacchino, ora deceduto, mediante minaccia con una pistola di Giuseppe Gatti e dei suoi familiari, per essersi impossessati della somma di 3000 lire.

Aggravanti: 110 cp e 61 n. 5 cp

Concorso: in concorso con Francesco Rovetto

Posizione processuale: latitante

Difesa: Avv. Francesco Rosso (di fiducia)

Esito della sentenza:
Quanto alI’ imputato n. 1 Francesco Rovetto;
- Condanna: la Corte ritiene gli imputati colpevoli del delitto di cui al 2° capo di imputazione con l’aggravante n. 2 del capoverso, escludendo l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 e così modificata la rubrica li condanna alla pena di 7 anni di reclusione. Li assolve del delitto di cui al capo 1° per insufficienza di prove.
- Sanzioni accessorie: multa di 7500 lire ciascuno, interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale durante la pena, pagamento delle spese processuali.

- Aggravanti: concorso 110 cp

- Derubricazione: collaborazionismo politico art. 58 cpmg

- Concorso: in concorso con Giovanni Peila

Quanto alI’imputato n. 2 Giovanni Peila;
- Condanna: la Corte ritiene gli imputati colpevoli del delitto di cui al 2° capo di imputazione con l’aggravante n. 2 del capoverso, escludendo l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 e così modificata la rubrica li condanna alla pena di 7 anni di reclusione. Li assolve del delitto di cui al capo 1° per insufficienza di prove.
- Sanzioni accessorie: multa di 7500 lire ciascuno, interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale durante la pena, pagamento spese delle processuali.

- Aggravanti: concorso 110 cp

- Derubricazione: collaborazionismo politico art. 58 cpmg

- Concorso: in concorso con Francesco Rovetto

- Motivazioni della sentenza: al dibattimento il fatto della rapina è accertato in modo inequivocabile nei termini espressi dalle deposizioni del Gatti, di sua moglie e della domestica. Esso integra gli estremi del delitto dell’art. 628 n. 2 cp con l’aggravante n. 2 del capoverso, perché la rapina è commessa da più persone armate. Non ricorre invece l’aggravante 61 n. 5 perché non è accertato che lo stato di guerra avesse influito a menomare la difesa privata in quanto non si era ancora nelle ore del coprifuoco e l’oscuramento pubblico non poteva avere influenza, trattandosi di un delitto commesso all’interno della casa. Il concorso di Peila, che fece da palo e sparò il colpo di pistola, non è secondario, come ha sostenuto la difesa chiedendo la diminuente dell’art. 114 cp, ma di primo piano. Non può trovare applicazione l’amnistia elargita con rd 05.04.1944, non essendo emerso che gli imputati, dopo il delitto, abbiano contribuito a frustrare l’attività bellica delle truppe tedesche. Quanto al reato di collaborazionismo militare, la Corte ritiene di dover degradare l’imputazione all’ipotesi dell’art. 58 cpmg, per le azioni di polizia e spionaggio contro i partigiani. Ritiene tuttavia la Corte che le risultanze in merito al delitto di collaborazionismo non raggiungano la prova della perpetrazione del reato da parte degli imputati.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Il 26.09.1946 Giovanni Peila si presenta spontaneamente dopo il processo presso la Questura di Torino, dichiarando di essere ricercato perché colpito di ordine di cattura.

- Istanza di Giovanni Peila per ottenere il beneficio dell’amnistia. Rigettata dalla Corte d’Appello di Torino il 20.08.1947.

- Istanza di Francesco Rovetto per ottenere il beneficio dell’amnistia. Rigettata dalla Corte d’Appello di Torino il 30.08.1949.

Esecuzione della pena:

Quanto alI’imputato n.1 Francesco Rovetto:

- Carcerazione preventiva: dato non disponibile

- Pena: 7 anni di reclusione dal 05.11.1945

Quanto all’imputato n. 2 Giovanni Peila:

- Carcerazione preventiva: dato non disponibile

- Pena: 7 anni di reclusione dal 26.09.1946

05/11/1945
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 240. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 33, fascicolo a, n. 114.

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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020