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Fascicolo: Processo contro Princigalli Savino (RG. N. 173/1945)

C00/00962/01/01/00061
Processo contro Princigalli Savino (RG. N. 173/1945)
Processo contro Princigalli Savino (RG. N. 173/1945).

Organo giudicante: Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez. 3°
- Presidente: Dott. Enrico Livio
- Giudici popolari: Vittorio Madon, Marino Marini, Emilio Montemaggi, Vittorio Laborante

Procura del Re di Torino: PM: Avv. Ettore Fortini

Imputati:
n. 1 Savino Princigalli

Parti lese:
6 (4 uomini e 2 donne); tipologia (status): 2 ebrei, 1 renitente alla leva, 3 civili: Achille Ceresole, Aldo Melli, Furio Ceresole, Ermanno Bachi, Carlotta Arlorio, Amedea Bachi.

Altre parti lese non identificate: Margherita Orlando, Amedeo Melli e altri.

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’08 settembre 1943 sino alla Liberazione, Piemonte
- Tipologia: omicidio, rastrellamenti, repressione antipartigiana.
- Descrizione sintetica: accusato di aver favorito il nemico tedesco quale volontario appartenente alla Polizia fascista prima, alla Squadra politica del commissario Maselli poi, uccidendo durante una perquisizione effettuata in Rivalta Torinese tale Achille Ceresole e Aldo Melli, eseguendo numerosi fermi, prendendo parte a rastrellamenti e piantonando edifici abitati da persone ricercate per motivi politici.

Denuncia:
- Tipologia: individuale
- Data: 14.05.1945
- Autorità ricevente: commissione di giustizia della Corte d’Assise del Popolo
- Nominativo / Autorità denunciante: Furio Ceresole
- Tipologia denunciante: familiare parte lesa
Sintesi denuncia: il denunciante dichiara che la sera del 25.12.1943 si trovava a casa con la moglie Elda Bachi, il figlio Achille, il cognato Amedeo Melli con il figlio Aldo, la cognata Margherita Orlando con il figlio Ermanno e la fidanzata di quest’ultimo. Afferma di essere salito al piano di sopra e di aver sentito una sparatoria e la voce di sua moglie che gli gridava di scendere. Cinque agenti in borghese gli puntarono contro le armi e gli imposero di alzare le mani. Mentre forniva i documenti agli agenti, uno di questi lo informò che fuori dalla casa c’erano due morti. Fu portato all’esterno per riconoscerli e vide suo figlio ucciso nel cortile. Mentre si chinava su di lui sentì una voce di donna che gli diceva “fermo vigliacco, sennò ti spacco il cranio”. Fu poi portato a riconoscere la seconda vittima, che era il nipote Aldo Melli. Afferma che gli agenti gli chiesero di Ermanno Bachi, che nel frattempo era riuscito a fuggire. Questi era ricercato per aver espresso opinioni avverse al fascismo in un luogo pubblico. Afferma che mentre lo scortavano a riconoscere i morti il comandante chiese chi avesse sparato, e alla risposta dell’altro commentò “bravo Sinigalli (Princigalli)”. Dichiara che insieme ai militi c’era un carabiniere della stazione territoriale di Gassino. Afferma che i militi sottrassero il portafoglio ai due assassinati.

Arresto:
- Data e luogo: 01.06.1945, Torino
- Autorità procedente: Polizia del Popolo di Torino
- Sintesi verbale: agente della Squadra politica della Questura repubblicana

Imputazioni:
Capo 1°: collaborazionismo militare art. 54 cpmg
Capo 2°: omicidio art. 575 cp.

Descrizione:
- Capo 1°: imputato di collaborazionismo militare per aver favorito il nemico tedesco quale volontario appartenente alla Polizia fascista prima, alla Squadra politica del commissario Maselli poi, uccidendo durante una perquisizione effettuata in Rivalta Torinese tale Achille Ceresoli e Aldo Melli, eseguendo numerosi fermi, prendendo parte a rastrellamenti e piantonando edifici abitati da persone ricercate per motivi politici.
- Capo 2°: imputato di omicidio per aver scaricato contro Achille Ceresoli e Aldo Melli numerosi colpi di mitra cagionando la morte immediata dei due.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Carlo Rango d’Aragona e Eugenio Giordano (di fiducia)

Esito della sentenza:
- Condanna: La Corte ritiene l’imputato colpevole, anziché del reato ascrittogli del delitto di cui all’art. 54 cpmg, del delitto di cui all’art. 58 cpmg, nonché di due delitti di omicidio ai sensi dell’art. 575 cp e lo condanna all’ergastolo.
- Sanzioni accessorie: interdizione legale, interdizione perpetua dai pubblici uffici, spese del procedimento, confisca dei beni e pubblicazione della sentenza ai sensi di legge anche sui giornali “Sempre avanti” e “Popolo Nuovo” di Torino.

- Derubricazione: collaborazionismo politico art. 58 cpmg

- Motivazioni della sentenza: le circostanze salienti del fatto sono state accertate in istruttoria e confermate al dibattimento, parzialmente ammesse dallo stesso imputato, il quale contesta essenzialmente la mancanza del preventivo obbligatorio avvertimento prima di sparare e la pluralità delle raffiche di mitra sparate, fatti che i testi hanno invece accertato in modo univoco e concorde durante il dibattimento. Il Princigalli non correva alcun rischio oggettivo, né poteva razionalmente ritenere di essere in pericolo di fronte a tre giovani disarmati, in fuga e che avrebbe potuto trattenere per un braccio, data la vicinanza. La condotta del Princigalli è, secondo la Corte, quella di chi vuole uccidere: con due raffiche ha ucciso due giovani, con un’altra ha cercato di uccidere il terzo. La Corte ritiene che l’uccisione dei due uomini corrisponda a due delitti, perché anche se fosse stata un’unica azione, si hanno tanti reati quante sono le lesioni. Le azioni inoltre furono distinte, perché il Princigalli sparò due raffiche contro due persone che fuggivano in direzioni diverse. Ricorre anche il dolo specifico del delitto di omicidio, come si desume dalla vicinanza delle vittime, dalla potenza dell’arma, dalla ripetizione dei colpi e dalle zone vitali colpite. Egli era cosciente e per nulla addolorato se ricaricò l’arma per sparare al terzo e se si inorgoglì per i complimenti del suo capo circa l’accaduto. La Corte dichiara inoltre che la semplice appartenenza alle BN non può essere considerato collaborazionismo militare e anche la lotta razziale contro gli ebrei deve essere considerata una lotta politica, e non militare, del nazifascismo, rientrando nei disegni politici del nemico. Il Princigalli deve quindi essere condannato per collaborazionismo politico, la cui pena viene assorbita da quella dell’ergastolo per i reati di omicidio. La Corte, per la gravità dei fatti, non ritiene di poter concedere le attenuanti generiche.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:
Data: 22.10.1945
Promosso da: Avv. Carlo d’Aragona
- Sintesi dei motivi di impugnazione: la Corte doveva escludere la responsabilità per omicidio in quanto il Princigalli ricevette un ordine che non poteva sindacare. Non si può neppure escludere che il Princigalli si sia sentito in pericolo, perché quella notte era buia e non poteva sapere se i giovani fossero disarmati. Ciò che si può imputare al Princigalli è di aver ecceduto colpevolmente i limiti imposti dalla necessità del momento (art. 55 cp). La Corte ha omesso la disamina e conseguente dimostrazione della volontà di uccidere e non ha dimostrato che gli arresti e le perquisizioni ammesse dall’imputato fossero perseguibili attraverso l’art. 58 cpmg. La motivazione con cui sono state negate le attenuanti generiche è insufficiente.

- Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 06.11.1946
Esito: annullamento con rinvio
Sintesi della sentenza / principi di diritto: la Corte ritiene i primi motivi di ricorso infondati, mentre accoglie l’ultimo, riflettente la mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ai fini della decisione circa le attenuanti generiche occorre stabilire se, all’infuori dei fatti criminosi commessi dall’imputato, esistano circostanze per cui questi si presenti meritevole di riguardo. Nella specie la Corte di merito ha mancato di considerare l’ambiente e il momento storico in cui il Princigalli commise i fatti addebitategli, nonché i suoi incensurati precedenti e qualche opera di bene.

- Giudizio di rinvio:
Autorità giudiziaria: Corte d’Assise Straordinaria di Alessandria
Esito: La Corte ritiene il Princigalli colpevole del delitto di cui all’art. 58 cpmg nonché di due delitti di omicidio ai sensi dell’art. 575 cp e, in concorso delle circostanze attenuanti, lo condanna alla pena complessiva di 30 anni di reclusione, al pagamento delle spese processuali, all’interdizione dei pubblici uffici. Ordina che il Princigalli, scontata la pena, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ai tre anni.

Esecuzione della pena:

- Carcerazione preventiva: dal 01.06.1945 al 19.10.1945

- Pena: 30 anni di reclusione dal 19.10.1945

19/10/1945
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 240. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 32, fascicolo e, n. 97.

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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020