C00/00962/01/01/00016
Processo contro Biga Nicola (RG. N. 113/1945)
Processo contro Biga Nicola (RG. N. 113/1945).
Organo giudicante: Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez 1°
- Presidente: Dott. Raffaele Ruggiero
- Giudici popolari: Gastone Guerrini, Mario Amedeo, Francesco Della Valle, Bartolomeo Lavagno
Procura del Re di Torino: P.M.: Dott. Modestino Pedroni
Imputati:
n. 1 Nicola Biga
Parti lese:
1 uomo; tipologia (status): 1 civile: Gildo Sagliano
Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre 1943 al 26 aprile 1945
- Tipologia: operazioni di polizia, collaborazionismo politico
- Descrizione sintetica: accusato di aver favorito i disegni politici del nemico svolgendo attività di ricerca e requisizione si autoveicoli e materiali per conto delle autorità nazifasciste.
Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 06.07.1945
- Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino, ufficio politico
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: appartenenza alla Marina repubblicana, collaborazionismo ed emissione di assegni vuoti.
Arresto:
- Data e luogo: 08.05.1945
- Autorità procedente: Questura di Torino, ufficio politico
- Sintesi verbale: sospetta appartenenza alla Gnr
Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg
- Descrizione: accusato di collaborazionismo politico per aver favorito i disegni politici del nemico svolgendo attività di ricerca e requisizione si autoveicoli e materiali per conto delle autorità nazifasciste.
- Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio
- Difesa: Avv. Edoardo Dagasso e Giacomo Rava (di fiducia)
Esito della sentenza:
- Condanna: riconosciuto responsabile di collaborazionismo politico e condannato alla pena detentiva per 7 anni
- Sanzioni accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella legale durante la pena, spese del procedimento e del mantenimento in carcere durante la detenzione preventiva.
- Motivazioni della sentenza: la Corte osserva che anziché un disorientato dopo gli eventi dell’8 settembre 1943, come l’ha definito la difesa, l’imputato si presenta come un abile avventuriero il quale da quegli eventi ha saputo trarre, senza scrupoli, profitto, aderendo alle forze tedesche e con esse collaborando. Né, dalla documentazione in atti, egli può pretendere di essere creduto nel suo interrogatorio, che ha tutta l’aria di una storia improvvisata e piena di contraddizioni. La vita dell’imputato prima e dopo l’8 settembre rimane un’incognita. Per quanto riguarda i documenti in suo possesso, che la difesa definisce falsi, bisogna intendersi sul significato di questa cosiddetta falsità. Il Biga infatti li ottenne grazie a stratagemmi, corruzione e false identità, ma ciò non toglie che i lasciapassare fornitigli dal comando tedesco presentassero caratteri di validità e gli permettessero di circolare liberamente. Inoltre, non è credibile che il Biga utilizzasse quell’autorizzazione per il trasporto di passeggeri, poiché ciò non sarebbe stato permesso dal comando tedesco; è noto che i tedeschi ritiravano i documenti di mese in mese, rinnovandolo sulla base della fiducia. Anche per quanto riguarda la perquisizione in casa dell’imputato, è stato detto che erano svolte da individui in borghese, e la Corte ritiene probabile che si trattasse, piuttosto che di agenti della Gnr, di elementi della Resistenza. I fatti rientrano perfettamente nel concetto giuridico di collaborazionismo con il nemico, poiché si tratta di azioni che favorirono, contro lo stato legittimo, i disegni politici del nemico alleato con la Rsi. La Corte ritiene di poter concedere le circostanze attenuanti generiche e il minimo della pena in ordine alla giovane età del Biga.
Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:
Data: 11.09.1945
Promosso da: Nicola Biga, Avv. Edoardo Dagasso e Giacomo Rava
- Sintesi dei motivi di impugnazione: ammesso che fosse dimostrato che il Biga avesse fatto requisire una macchina dai tedeschi, mancava il dolo che giustificasse l’imputazione di collaborazionismo politico. Il delitto di collaborazionismo inoltre presuppone una serie ripetuta di atti mentre il Biga era accusato di un fatto singolo e isolato e il lasciapassare trovato in possesso del Biga non aveva carattere di autenticità: non bisognava dunque tenerne conto. Infine, il reato andava derubricato a quello di commercio con il nemico.
- Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 13.07.1946
Esito: annullamento senza rinvio
Sintesi della sentenza / principi di diritto: estinto il reato per amnistia
Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: dal 08.05.1945 al 11.09.1945
- Pena: da 11.09.1945 a 13.07.1946
Durata prevista della detenzione: 7 anni
Durata effettiva della detenzione: 10 mesi
- Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti
11/09/1945
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 237. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 32, fascicolo b, n. 69.
Come citare questa fonte. Processo contro Biga Nicola (RG. N. 113/1945) in Archivio Istoreto, fondo Processi Corti d'Assise Straordinarie del Piemonte e della Valle d'Aosta [IT-C00-FA17206]