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Fascicolo: Processo contro Carrattoni Carlo (RG. N. 122/1945)

C00/00962/01/01/00020
Processo contro Carrattoni Carlo (RG. N. 122/1945)
Processo contro Carrattoni Carlo (RG. N. 122/1945)

Organo giudicante: Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez. 3
- Presidente: Dott. Aurelio Cialente
- Giudici popolari: Pierino Suozzi, Ausonio Rossi, Tommaso Bonino, Francesco Baral

Procura del Re di Torino: P.M.: Dott. Giovanni Durando

Imputati:
n. 2 Carlo Carrattoni, Colombo Carrattoni

Parti lese:
non si rilevano parti lese.

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dal novembre 1944 all’aprile 1945, provincia di Torino e Asti
- Tipologia: rastrellamenti, repressione antipartigiana, persecuzione politica, collaborazionismo militare.
- Descrizione sintetica: accusati di aver favorito le operazioni militari del nemico; Carlo Carrattoni quale caporale maggiore della milizia ferroviaria della squadra volante, mentre il figlio Colombo come semplice milite. Sono inoltre accusati di aver eseguito rastrellamenti e di aver combattuto nelle bande fasciste.

Denuncia:
Imputato 1
- Tipologia: collettiva
- Data: 12.06.1945
- Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino, ufficio politico
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: accusato di iscrizione al Pfr e appartenenza alla milizia ferroviaria con il grado di caporalmaggiore. In sede di interrogatorio ha ammesso i capi d’imputazione.
È presente una denuncia a carico di Carlo Carrattoni da parte di Bruno Cornarino, partigiano, dell’11.05.1945.
È presente una denuncia a carico di Carlo Carrattoni da parte di Mario Gilli, sappista, dell’11.05.1945
Imputato 2
Dato non disponibile

Arresto:
Imputato 1
- Data e luogo: 10.06.1945, Torino
- Autorità procedente: Questura di Torino, ufficio politico
- Sintesi verbale: accusato di iscrizione al Pfr e appartenenza alla milizia ferroviaria con il grado di caporalmaggiore.

Imputato2
- Data e luogo: 10.06.1945, Torino
- Autorità procedente: Questura di Torino, ufficio politico
- Sintesi verbale: accusato di iscrizione al Pfr e appartenenza alla milizia ferroviaria

Imputazioni:
Quanto all’imputato n.1 Carlo Carrattoni
- Imputazioni: collaborazionismo militare art. 51 cpmg
- Descrizione: imputato di collaborazionismo militare per avere in provincia di Torino e Asti favorito le operazioni militari del nemico quale iscritto al Pfr, caporale maggiore della milizia ferroviaria e quale rastrellatore e combattente nelle bande fasciste.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Guglielmo Gillio (di fiducia)

Quanto all’imputato n.2 Colombo Carrattoni
- Imputazioni: collaborazionismo militare art. 51 cpmg
- Descrizione: imputato di collaborazionismo militare per avere in provincia di Torino e Asti favorito le operazioni militari del nemico quale iscritto al Pfr, milite della milizia ferroviaria e quale rastrellatore e combattente nelle bande fasciste.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Walter Acciarini (di fiducia)


Esito della sentenza:
Quanto alI’ imputato n.1 Carlo Carrattoni
- Condanna: pena detentiva per 8 anni e 4 mesi

- Sanzioni accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici e pagamento delle spese processuali.

- Attenuanti: generiche art. 62 bis c.p.

- Derubricazione: collaborazionismo politico art. 58 cpmg.

Quanto alI’ imputato n.1 Colombo Carrattoni
- Assoluzione: insufficienza di prove

- Derubricazione: collaborazionismo politico art. 58 cpmg.

- Motivazioni della sentenza: osserva la Corte che nei fatti suesposti non si possano ravvisarsi gli estremi del reato di cui all’art 51 cpmg, rubricato nei confronti di entrambi gli imputati, perché lo scontro a Villafranca non può costituire un’azione bellica. Il grado del Carrattoni e i cinque o sei uomini alle sue dipendenze dimostrano che questi non era in grado di svolgere una qualsiasi operazione militare diretta a favorire quella del nemico. Deve invece ravvisarsi il reato di collaborazionismo politico, poiché l’incarico di sorveglianza del presidio di Villafranca rivestiva tutti gli estremi di un incarico di polizia. Nei confronti di Colombo Carrattoni la Corte ritiene che non essendo emersi elementi certi sulla sua consapevolezza e dovendo questi desumersi più che altro dalla sua appartenenza alla squadra volante comandata dal padre, il medesimo possa essere assolto per insufficienza di prove. Pur dichiarando le responsabilità di Carlo Carrattoni in ordine al reato predetto, la Corte ritiene di potergli concedere le attenuanti generiche in considerazione del fatto che né in istruttoria né in dibattimento affiorarono nei suoi confronti elementi tali da poterlo considerare colpevole di gravi vessazioni e abusi di potere.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:
Data: 05.09.1945
Promosso da: Carlo Carrattoni
Avv. Guglielmo Gilio
- Sintesi dei motivi di impugnazione: contraddizione nella sentenza della Corte d’assise, che, non ritenendo che l’appartenenza alla milizia costituisca reato di collaborazionismo politico (e assolvendo il figlio dell’imputato ricorrente con il padre nel medesimo giudizio) allo stesso tempo ha ritenuto che l’esplicazione delle funzioni inerenti a codesta milizia diano materia al reato in questione. Tutti i fatti ascritti all’imputato, compresa la resistenza armata contro un attacco dei partigiani agli impianti ferroviari, rientrano nelle funzioni della milizia ferroviaria. Inoltre, si segnala un errore di diritto in ordine all’elemento soggettivo del reato, quantomeno alla motivazione contraddittoria sul dolo: la Corte ravvisa nel comportamento dell’imputato un “attaccamento al nazifascismo “e “pronta fedeltà” nei confronti di esso ma allo stesso tempo gli concede le attenuanti generiche per non aver segnalato amici e colleghi antifascisti e per aver salvato un gruppo di soldati alpini diretti in Germania

- Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 22.08.1946
Esito: annullamento senza rinvio
Sintesi della sentenza / principi di diritto: reato estinto per amnistia

Esecuzione della pena:
Quanto alI’imputato n.1 Carlo Carrattoni
Carcerazione preventiva: da 10.06.1945 a 31.08.1945

- Pena: dal 31.08.1945 al 22.8.1946
Durata prevista della detenzione: 8 anni e 4 mesi
Durata effettiva della detenzione: 1 anno

- Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti

Quanto alI’imputato n. 2 Colombo Carrattoni
Carcerazione preventiva: da 10.06.1945 a 31.08.1945

Pena: nessuna pena da scontare.

31/08/1945
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 236. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 32, fascicolo a, n. 56.

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De Luna Barbara 06/12/2022
Di Massa Maria 09/05/2023
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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020