Parti lese:
1 uomo; tipologia (status): 1 civile: Raffaele Vesturino.
Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dal luglio al settembre 1944, Rondissone
- Tipologia: delazione, incendio.
- Descrizione sintetica: accusato di aver favorito i disegni politici del nemico denunciando all’organizzazione neo-fascista Raffaele Vesturino quale attivo comunista e procedendo alla sua ricerca e all’incendio per rappresaglia della sua casa in Rondissone.
Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 14.07.1945
- Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: si denuncia Giuseppe Pogliano per delazione.
È presente una denuncia di Raffaele Vesturino che accusa il Pogliano di averlo denunciato al comando repubblicano come comunista.
Arresto:
- Data e luogo: 17.05.1945, Torino
- Autorità procedente: Questura di Torino
- Sintesi verbale: delatore
Descrizione: imputato di collaborazionismo politico per aver favorito i disegni politici del nemico denunciando all’organizzazione neo-fascista, Raffaele Vesturino quale attivo comunista e procedendo alla ricerca di questi e all’incendio per rappresaglia della sua casa in Rondissone.
Posizione processuale: libero, costituito in giudizio
Difesa: Avv. Maurizio Cavaglià (di fiducia)
Esito della sentenza:
- Assoluzione / non luogo a provvedere: per non aver commesso il fatto
- Motivazioni della sentenza: osserva la Corte che dalle risultanze dibattimentali emerge a tutta evidenza che esula anche l’ombra di un reato politico di collaborazione con i disegni politici del nemico. Nessuna prova vi è che il Pogliano si sia rivolto, anche a scopo di vendetta personale, alle autorità fasciste, risulta anzi che si sia rivolto al capo del Comune dottor Stilio. La circostanza che le BN abbiano cercato la casa del Vesturino può ben essere dovuta alla sua qualità di comunista, ma tale sua qualità era nota a molti e non solo al Pogliano. Non vi è prova quindi dell’esistenza dell’estremo materiale di un reato di collaborazionismo politico, mentre deve escludersi l’esistenza dell’estremo morale in quanto in stridente contrasto con i sentimenti antifascisti del Pogliano e con la sua adesione al movimento partigiano.
Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Non risultano impugnazioni.
Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: dal 14.07.1945 al 21.01.1946
- Pena: nessuna pena da scontare
21/01/1946
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 240. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 34, fascicolo b, n. 180.
Come citare questa fonte. Processo contro Pogliano Giuseppe (RG. N. 190/1945) in Archivio Istoreto, fondo Processi Corti d'Assise Straordinarie del Piemonte e della Valle d'Aosta [IT-C00-FA17216]