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Fascicolo: Processo contro Montaldi Felice (RG. N. 193/1945)

C00/00962/01/01/00072
Processo contro Montaldi Felice (RG. N. 193/1945)
Processo contro Montaldi Felice (RG. N. 193/1945).

Organo giudicante: Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez. 3°
- Presidente: Dott. Enrico Livio
- Giudici popolari: Emilio Montemaggi, Marino Marini, Michele Gioia, Vittorio Laborante

Procura del Re di Torino: PM: Dott. Arturo Gedda

Imputati:
n. 1 Felice Montaldi

Parti lese:
4 (3 uomini, 1 donna); tipologia (status): 4 civili: Maddalena Giai Coletti, Felice Rege, Bernardino Ughetto, Giovanni Tessa; 1 collettività: popolazione di Giaveno.

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’agosto 1944 sino alla Liberazione, Torino e provincia
- Tipologia: spionaggio, saccheggi, incendi
- Descrizione sintetica: accusato di aver favorito i disegni politici del nemico quale squadrista della BN svolgente attività di spionaggio ai danni del movimento di Liberazione e in particolare per aver il 25.09.1944 preso parte ai saccheggi e agli incendi della polizia fascista contro la popolazione di Giaveno.

Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 05.07.1945
- Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: si denuncia Felice Montaldi per appartenenza alla BN, iscrizione al Pfr e rastrellamenti.

Arresto:
- Data e luogo: 05.06.1945, Torino
- Autorità procedente: Questura di Torino
- Sintesi verbale: appartenenza alla BN e iscritto al Pfr

Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg

Descrizione: imputato di collaborazionismo politico per aver favorito i disegni politici del nemico quale squadrista della BN svolgente attività di spionaggio ai danni del movimento di Liberazione e in particolare per aver il 25.09.1944 preso parte ai saccheggi e agli incendi della polizia fascista contro la popolazione di Giaveno.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Dino Bardessono (di fiducia)

Esito della sentenza:
- Condanna: la Corte dichiara l’imputato colpevole del reato ascrittogli e, con le attenuanti degli art. 62 cp e 114 cp, lo condanna alla pena della reclusione per 4 anni e 6 mesi.

- Sanzioni accessorie: interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e pagamento delle spese processuali.

- Attenuanti: attenuanti generiche art. 62 bis cp, minima partecipazione al fatto art. 114 cp.

- Motivazioni della sentenza: è emerso in dibattimento, ed è ammesso dallo stesso imputato, che egli effettivamente prese parte, in divisa e armato, al rastrellamento di Giaveno, dove numerosi compaesani lo riconobbero. La Corte ritiene, al contrario di ciò che a scopo difensivo ha sostenuto l’imputato, che la sua partecipazione al rastrellamento sia stata cosciente ed effettiva, come lo provano la frase pronunciata davanti alla casa della Coletti e la volontà premurosa di non essere riconosciuto. Né è valida la tesi della mera esecuzione di ordini superiori da parte dell’imputato, in quanto si trattava di ordini illegittimi provenienti da un’autorità illegittima. Il fatto integra quindi gli estremi, morali e materiali, del reato di collaborazionismo politico, in quanto il Montaldi partecipò coscientemente a un’operazione di polizia. La Corte ritiene di poter concedere le attenuanti generiche perché è risultato che in molti casi il Montaldi aiutò i partigiani e confortò i carcerati, adoperandosi per la loro liberazione. E poiché si tratta di reato collettivo, e l’opera del Montaldi ha avuto in definitiva minima importanza nell’esecuzione del reato, può concedersi altresì l’attenuante di acui all’art. 114 cp.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:
Data: 25.11.1945
Promosso da: Avv. Dino Bardessono
- Sintesi dei motivi di impugnazione: la sentenza è basata su affermazioni contraddittorie, perché non è possibile asserire che il Montaldi collaborava con volontà cosciente e effettiva e allo stesso tempo ammettere che questo aiutasse i partigiani ogni volta che poteva. Inoltre, non è provato che il Montaldi pronunciò la frase “siamo a posto” davanti all’abitazione della Coletti e tale frase poteva essere interpretata in ogni caso in molti modi diversi. Circa l’illegittimità degli ordini impartiti al Montaldo, bisogna rilevare che si trattava in ogni caso di potere di fatto e la Repubblica, pur illegittima, aveva la forza di far valere coattivamente i suoi ordini. Inoltre è risultato in dibattimento che il Montaldi non era neppure sceso dal camion, e quindi non aveva collaborato alle violenze commesse dai commilitoni sulla popolazione di Orbassano. Infine, viene contestato che la Corte abbia ritenuto che l’azione del Montaldi integrasse il reato di collaborazionismo, quando si trattava di episodio singolo.

- Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 29.01.1947
Esito: annullamento senza rinvio
Sintesi della sentenza / principi di diritto: estinto il reato per amnistia

Esecuzione della pena:

- Carcerazione preventiva: dal 05.06.1945 al 21.11.1945

- Pena: dal 21.11.1945 al 29.01.1947
durata prevista della detenzione: 4 anni e 6 mesi
durata effettiva della detenzione: 1 anno e 2 mesi

- Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti
21/11/1945
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 240. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 33, fascicolo b, n. 129.

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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020