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Fascicolo: Processo contro Bollo Leonzio (RG. N. 125/1945)

C00/00962/01/01/00022
Processo contro Bollo Leonzio (RG. N. 125/1945)
Processo contro Bollo Leonzio (RG. N. 125/1945).

Organo giudicante: Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez. 2°
- Presidente: Dott. Domenico Pirani
- Giudici popolari: Carlo Bossola, Giovanni Musso, Maggiorino Bonino, Giovanni Rigo

Procura del Re di Torino: P.M.: Avv. Michele Rivero

Imputati:
n. 1 Leonzio Bollo

Parti lese:
1 (staffetta partigiana, non identificata)
Altre parti lese non identificate.

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’08.09.1943 sino alla Liberazione, Piemonte
- Tipologia: rastrellamenti, omicidio, repressione antipartigiana, collaborazionismo militare
- Descrizione sintetica: accusato di aver favorito le operazioni militari del nemico arruolandosi nella XMas e partecipando a rastrellamenti tendenti all’uccisione di patrioti.

Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 19.07.1945
- Autorità ricevente: Ufficio del Pm presso la Cas di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino, ufficio politico
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: appartenenza alla XMas

Arresto:
- Data e luogo: 10.07.1945, Torino
- Autorità procedente: Questura di Torino, ufficio politico
- Sintesi verbale: appartenente alla XMas e accusato di aver partecipato ad un rastrellamento nella zona di Sommariva Perno.

Imputazioni: collaborazionismo militare art. 51 cpmg

Descrizione: imputato di collaborazionismo militare per aver favorito le operazioni militari del nemico arruolandosi nell XMas e partecipando a rastrellamenti tendenti all’uccisione di patrioti.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Domenico Casella (di fiducia)

Esito della sentenza:
- Condanna: la Corte dichiara l’imputato colpevole anziché del reato ascrittogli del reato di nocumento alle azioni militari (art. 52 cpmg) e in concorso alla diminuente di cui all’art. 114 cp lo condanna alla pena di 10 anni di reclusione.
- Sanzioni accessorie: spese processuali, tassa di sentenza e spese di mantenimento in carcere durante la custodia preventiva.

- Attenuanti: partecipazione di minima importanza al reato art. 114 cp

- Derubricazione: nocumento alle azioni militari art. 52 cpmg

- Motivazioni della sentenza: stabilito che l'imputato partecipò ad una sola operazione contro le formazioni partigiane, la Corte avvisa che in tale fatto occorrano non gli estremi del rubricato art. 51 cpmg ma del successivo art. 52 cpmg, nel quale è ipotizzato il fatto del militare, che, fuori dai casi di cui al precedente articolo, impedisce ed ostacola lo svolgimento di attività inerenti alla preparazione e alla difesa militare. Questo perché l’imputato ha dichiarato che il rastrellamento venne ordinato allo scopo di prelevare perdite di cuoi giacenti presso Sommariva Perno; da ciò segue che nella specie non si trattò di un’operazione avente vero e proprio carattere guerresco e militare in senso specifico ma di un’operazione rivolta ad ostacolare e intralciare la preparazione militare delle formazioni partigiane impedendo a queste di poter utilizzare ai propri fini il materiale. La Corte ritiene di poter concedere l’attenuante di cui all’art. 114 perché l’attività dell’imputato nella XMas fu di minima importanza.
In favore dell’imputato non può essere invocata la discriminante per aver agito in obbedienza agli ordini impartiti dai suoi superiori, dato che questi appartenevano ad un potere che deve essere considerato illegittimo nella sua costituzione e in tutte le sue manifestazioni; dal che segue che gli ordini impartiti da quei superiori erano illegali e arbitrari. Nemmeno poi è da parlarsi di difetto di dolo, il quanto l'imputato ha sempre dato chiaramente a intendere di avere piena ed esatta consapevolezza di quello che faceva. Inoltre la Corte non ravvisa nelle azioni dell’imputato gli estremi dello stato di necessità, poiché egli non ha provato di essersi arruolato per ottenere la liberazione della madre, presa in ostaggio dai tedeschi.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:
Data: 01.10.1945
Promosso da: Leonzio Bollo, Avv. Domenico Casella
Sintesi dei motivi di impugnazione:
La sentenza è carente di motivazione in ordine al dolo. Incarcerato e obbligato a partecipare - a propria insaputa - ad un rastrellamento, il Bollo si astenne da sparare e pensò solo a mettersi in salvo. La sentenza è inoltre carente di motivazione circa le attenuanti invocate dalla difesa, di cui il Bollo era meritevole per i sentimenti nutriti, per il fatto dell’arresto della madre e per aver aiutato i partigiani.

- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:
Data: 03.10.1945
Promosso da: PM Avv. Michele Rivero
Sintesi dei motivi di impugnazione:
Il rastrellamento condotto a Sommariva Perno fu cruento, durò 6 ore e portò all’omicidio di una staffetta partigiana prelevata a Bra. Esso mirava non al prelevamento di cuoio, ma a distruggere le formazioni partigiane di Sommariva e quindi a favorire le operazioni militari del nemico. L’imputato andava dunque condannato secondo l’art. 51 cpmg e non ai sensi dell’art. 52 cmpg come indicato nella sentenza.

- Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 05.02.1947
Esito: annullamento senza rinvio
Sintesi della sentenza / principi di diritto: reato estinto per amnistia

Esecuzione della pena:

- Carcerazione preventiva: dal 10.07.1945 al 25.09.1945

- Pena: dal 25.09.1945 al 05.02.1947
Durata prevista della detenzione: 10 anni
Durata effettiva della detenzione: 2 anni e 4 mesi

- Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti

25/09/1945
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 238. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 32, fascicolo c, n. 78.

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De Luna Barbara 20/12/2022
Di Massa Maria 09/05/2023
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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020