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Fascicolo: Processo contro Perricelli Guido (RG. N. 238/1945)

C00/00962/01/01/00103
Processo contro Perricelli Guido (RG. N. 238/1945)
Processo contro Perricelli Guido (RG. N. 238/1945)

Organo giudicante: Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez. 3°
- Presidente: Dott. Aurelio Cialente
- Giudici popolari: Gino Pelazza, Alessandro Camuffo Cattani, Lamberto Ghignoli, Albino Monticelli

Procura del Re di Torino: PM: Dott. Luigi Biffi Gentili

Imputati:
n. 1: Guido Perricelli

Parti lese:
6 (5 uomini, 1 donna); tipologia (status): 4 partigiani, 2 civili: Luigi Moroni, Battista De Paoli, Stefano Grosso, Ernesta Calatti, Carlo De Paoli, Saverio Calatti

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre 1943 sino alla Liberazione
- Tipologia: repressione antipartigiana
- Descrizione sintetica: accusato di avere favorito i disegni politici del nemico invasore prestando servizio come agente di PS al posto di blocco della strada Altessano e procedendo in tale qualità a tentativi di cattura di partigiani, a fermi di persone, a requisizioni arbitrarie e appropriazioni, nonché perquisizioni domiciliari e sequestri.

Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 29.08.1945
- Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: si denuncia Guido Perricelli per furti, delazione e arresto di partigiani.

Arresto:
- Data e luogo: 17.08.1945, Torino
- Autorità procedente: Questura di Torino
- Sintesi verbale: appartenenza alla Gnr, furti, delazione e arresto di partigiani

Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg

Descrizione: imputato per avere favorito i disegni politici del nemico invasore prestando servizio come agente di PS al posto di blocco della strada Altessano e procedendo in tale qualità a tentativi di cattura di partigiani, a fermi di persone, a requisizioni arbitrarie e appropriazioni, nonché perquisizioni domiciliari e sequestri.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Dino Bardessono (di fiducia)

Esito della sentenza:
- Condanna: la Corte dichiara l’imputato colpevole del reato ascrittogli e con le circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cp lo condanna alla pena di 6 anni e 8 mesi.

- Sanzioni accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici, confisca dei beni e pagamento spese processuali.

- Attenuanti: generiche art. 62 bis cp.

- Motivazioni della sentenza: in seguito alle risultanze processuali la Corte ritiene che negli atti accertati nei confronti del Perricelli possano ravvisarsi gli elementi subbiettivi e obiettivi che integrano il reato di collaborazionismo. Terrorizzando i cittadini che passavano dal posto di blocco e svolgendo funzioni che andavano ben al di là dei normali compiti della Polizia ausiliaria l’imputato ha dimostrato la piena consapevolezza e volontà di menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano. Egli inoltre non si limitava a eseguire gli ordini superiori, ma si adoperava per rendere più gravi le rappresaglie contro le famiglie di partigiani, come mostra l’episodio citato dalla Calatti. La Corte ritiene che se è vero che le azioni del Perricelli non rivestirono carattere criminoso, cioè non raggiunsero una speciale gravità, questa considerazione può essere tenuta presente solo nella quantità della pena e non può escludere la sua responsabilità in ordine al reato di collaborazionismo politico. Infine il Perricelli, dopo essere passato con i partigiani, non compì atti di tale valore da giustificare le attenuanti di cui all’art. 7 del dll. Del 27.07.1944.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:
Data: 10.12.1945
Promosso da: Avv. Dino Bardessono
- Sintesi dei motivi di impugnazione:
ciò che è risultato in causa contro il Perricelli non poteva costituire materiale a suo carico per l’accusa di collaborazionismo, perché consisteva unicamente in atti da lui compiuti nell’esercizio della sua funzione di agente ausiliario. Al più si potrebbe riscontrare nel Perricelli un eccesso di zelo, ma ciò non integra il proposito richiesto dalla legge di favorire il nemico nei suoi disegni politici. Inoltre la Corte non ha motivato la mancata concessione della diminuente dell’art. 7 dl 27.07.1944, avendo entrambi i capi partigiani deposto che il Perricelli combatté con loro nei giorni dell’insurrezione.

Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 30.08.1946
Esito: annullamento senza rinvio
Sintesi della sentenza / principi di diritto: reato estinto per amnistia

Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: dal 17.08.1945 al 07.12.1945

- Pena: dal 04.12.1945 al 30.08.1946
Durata prevista della detenzione: 6 anni e 8 mesi
Durata effettiva della detenzione: 8 mesi

- Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti
07/12/1945
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 243. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".

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De Luna Barbara 22/12/2022
Colombini Chiara 25/03/2024
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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020