Procura del Re di Torino: PM: Dott. Michele Rivero
Imputati:
n. 1: Luigi Colombino
Parti lese:
Parti lese non identificate
Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: marzo-aprile 1944, Torino
- Tipologia: delazione
- Descrizione sintetica: accusato di aver informato il Comando militare tedesco di corso Oporto a Torino, a mezzo di telefono, della presenza di partigiani in armi, causando un’azione di rastrellamento e la conseguente cattura di due partigiani appartenenti alla Divisione “Sergio De Vitis”.
Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 28.07.1945
- Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: si denuncia Luigi Colombini per delazione a favore dei nazifascisti.
Arresto:
- Data e luogo: 28.05.1945, Torino
- Autorità procedente: Polizia del Popolo di Torino
- Sintesi verbale: delazione e iscrizione al Pfr
Imputazioni: intelligenza con il nemico art. 54 cpmg
Descrizione: imputato di intelligenza con il nemico per aver informato il Comando militare tedesco di corso Oporto a Torino, a mezzo di telefono, della presenza di partigiani in armi, causando un’azione di rastrellamento e la conseguente cattura di due partigiani appartenenti alla Divisione “Sergio De Vitis”.
Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio
Difesa: Avv. Salza e Bardessono (di fiducia)
Esito della sentenza:
- Assoluzione / non luogo a provvedere: insufficienza di prove
- Motivazioni della sentenza: La Corte ritiene che il Colombino, anche se in un primo momento concordò coll’Urbinati di telefonare all’Italgas, in un secondo momento cambiò idea e telefonò a un comando militare. È presumibile secondo la Corte che il Colombino, sotto l’incubo del pericolo per la sua incolumità personale si sia indotto a chiedere l’intervento della forza armata tedesca o repubblicana. Ora questa presunzione rende dubbio nell’atto da lui compiuto l’elemento essenziale del reato di collaborazionismo e cioè la volontà di favorire i disegni politici del nemico. Inoltre, la telefonata fu l’unico atto su cui si fonda l’accusa, perché, pur essendo stato il Colombino uno squadrista, i testimoni sono stati concordi nell’escludere ogni faziosità dal suo atteggiamento. Infine lo stesso PM, chiedendo l’applicazione dell’attenuante 62 n. 2 cp, ha riconosciuto che questi agì in uno stato di eccitazione nervosa.
Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:
Data: 13.12.1945
- Promosso da: PM Avv. Rivero
Sintesi dei motivi di impugnazione:
manca la motivazione nella sentenza sull’esistenza di un rapporto di necessità tra il supposto pericolo in cui si trovava il Colombino e la reazione manifestatasi con l’appello al nemico. Non è stato poi specificato quale fosse il pericolo che il Colombino doveva affrontare nella circostanza in cui fece la telefonata.
- Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 13.11.1946
Esito: annullamento senza rinvio
Sintesi della sentenza / principi di diritto: estinto il reato per amnistia
Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: dal 28.05.1945 al 12.12.1945
- Pena: nessuna pena da scontare
10/12/1945
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 243. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".
Come citare questa fonte. Processo contro Colombino Luigi (RG. N. 242/1945) in Archivio Istoreto, fondo Processi Corti d'Assise Straordinarie del Piemonte e della Valle d'Aosta [IT-C00-FA17281]