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Fascicolo: Processo contro Fabro Filippo (RG. N. 247/1945)

C00/00962/01/01/00108
Processo contro Fabro Filippo (RG. N. 247/1945)
Processo contro Fabro Filippo (RG. N. 247/1945)

Organo giudicante: Corte d’Assise di Torino – Sez. 2° speciale
- Presidente: Dott. Guglielmo Angiolillo
- Giudici popolari: Vittorio Laborante, Guglielmo Fusilli, Giuseppe Caldera, Ausonio Rossi

Procura del Re di Torino: PM: Dott. Durando

Imputati:
n. 1: Filippo Fabro

Parti lese:
6 (4 uomini, 2 donne); tipologia (status): 6 deportati: Antonio Campaner, Angelo Gallin, Luigi Necchi, Rosa Francavilla, Gino Mare, Angela Tamietto.
Altre parti lese non identificate.
1 collettività: internati dei campi di Dachau e Ottobrunn

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dal 09.05.1944 sino alla Liberazione, campi di Dachau e Ottobrunn, Germania
- Tipologia: sevizie
- Descrizione sintetica: accusato di aver nei campi di concentramento di Dachau e Ottobrunn in Germania collaborato con le forze armate naziste assumendo l’incarico di mantenere la disciplina fra i suoi connazionali ristretti in detti campi e usando contro di loro misure di rigore eccessive denunciandoli alle autorità tedesche e facendoli punire, percuotendoli e minacciandoli di gravi sanzioni.

Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 14.08.1945
- Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: si denuncia Filippo Fabro per collaborazionismo e maltrattamenti contro connazionali internati in Germania.
- È presente una denuncia di Antonio Campaner che accusa il Fabro di essere stato interprete e fiduciario del campo di Dachau e di avere percosso con violenza i prigionieri; lui stesso dichiara di essere stato picchiato senza motivo.
- È presente una denuncia di Angelo Gallon che accusa il Fabro di aver, nel campo di Ottobrunn, fatto la spia per i tedeschi, percosso i prigionieri e di aver scortato 20 persone verso un campo di disciplina.
- È presente una denuncia di Luigi Necchi che accusa il Fabro di avergli imposto, nel campo di Dachau, di andare al lavoro pur essendo malato, e al suo rifiuto di averlo fatto picchiare dalla polizia del campo.
- È presente una denuncia di Rosa Francavilla che accusa il Fabro di essere diventato fiduciario con l’appoggio della polizia nazista, facendo licenziare il fiduciario precedente che era stato nominato dagli operai. Dichiara che poiché era malata e non riusciva a lavorare il Fabro chiamò la polizia di campo, e solo perché il medico la riconobbe non fu trasferita da Ottobrunn a Dachau.
- È presente una denuncia di Angela Tamietto che accusa il Fabro di averla malmenata nel campo di Dachau per essersi rifiutata di bere il thè che davano come rancio.

Arresto:
- Data e luogo: 03.08.1945
- Autorità procedente: Questura di Torino
- Sintesi verbale: sevizie in danno di connazionali

Imputazioni: Imputazioni: collaborazionismo politico art 58 cpmg

Descrizione: imputato di collaborazionismo politico per aver nei campi di concentramento di Dachau e Ottobrunn in Germania collaborato con le forze armate naziste assumendo l’incarico di mantenere la disciplina fra i suoi connazionali ristretti in detti campi, usando contro di loro misure di rigore eccessive, denunciandoli alle autorità tedesche e facendoli punire, percuotendoli e minacciandoli di gravi sanzioni.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv Annibale Porzio (d’ufficio)

Esito della sentenza:
Sentenza in camera di consiglio (24.07.1946): estinto il reato per amnistia

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:
Data: 27.02.1946
Promosso da: PM Avv. Arturo Gedda
- Sintesi dei motivi di impugnazione: nell’ordinanza con cui dichiara improcedibile l’azione per difetto della richiesta del ministero di Giustizia, la Corte viola il disposto degli art. 479-475 n. 3 cp e manca di motivare, limitandosi ad affermare che il reato in esame è un reato politico senza esaminare se non investisse anche la caratteristica di reato contro la personalità dello Stato, che non necessita la richiesta del ministero di Giustizia.

- Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 22.05.1946
Esito: annulla l’ordinanza della Corte d’Assise Speciale di Torino e dispone la restituzione degli atti alla Corte stessa per il corso ulteriore di giustizia.

Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: dal 03.08.1945 al 24.07.1946

- Pena: nessuna pena da scontare

- Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti
24/07/1946
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 244. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".

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De Luna Barbara 23/12/2022
Colombini Chiara 25/03/2024
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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020