Accesso riservato

Fascicolo: Processo contro Ghigo Alberto (RG. N. 251/1945)

C00/00962/01/01/00112
Processo contro Ghigo Alberto (RG. N. 251/1945)
Processo contro Ghigo Alberto (RG. N. 251/1945).

Organo giudicante: Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez. 3
- Presidente: Dott. Enrico Livio
- Giudici popolari: Gino Pelazza, Alessandro Camuffo Cattani, Lamberto Ghignoli, Filippo Della Casa

Procura del Re di Torino: P.M.: Avv. Giulio Colombo

Imputati:
n. 1 Alberto Ghigo

Parti lese:
12 uomini, 1 collettività: internati italiani nel campo di Rosengarten di Khala; tipologia (status): 12 deportati: Pietro Tessore, Gualtiero Ferraro, Oderda, Mario Caussa, Giovanni Dessilani, Giuseppe Cravero, Celeste Dalmasso, Giuseppe Moschetti, Giovanni Perro, Andrea Tamagnone, Giovanni Nino Renino, Renato Sacco.

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre 1943 sino alla Liberazione, campo di Rosengarten, Khala, Germania
- Tipologia: tortura, delazione
- Descrizione sintetica: accusato di aver collaborato con le forze armate tedesche mettendosi a loro disposizione per il servizio in un campo di concentramento di cittadini italiani in Germania (Rosengarten), usando verso i suoi connazionali maltrattamenti e sevizie e denunciando alla polizia tedesca Giovanni Dessilani. È inoltre accusato di aver percosso e seviziato, in concorso con altri, tali Gualtiero Ferraro, Caussa e Oderda non meglio identificati, deceduti in seguito ai maltrattamenti subiti nel campo di Rosengarten.

Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 24.08.1945
- Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: si denuncia Alberto Ghigo per sevizie sui prigionieri presso il campo di concentramento tedesco di Khala.
È presente una denuncia di Pietro Tessore che dichiara di aver conosciuto il Ghigo al campo di concentramento di Khala, dove questo era aiutante in cucina. Afferma che maltrattava e picchiava i prigionieri e che uccise un uomo a forza di botte. Afferma che se i prigionieri andavano in cucina a chiedere del pane, il Ghigo gettava loro addosso dell’acqua e li picchiava con lo sfollagente. Afferma che circolava per il campo armato di pistola.
È presente una denuncia di Natalino Tessore che dichiara che il Ghigo picchiava e maltrattava i detenuti del campo di Khala. Riferisce che un giorno il Ghigo promise a un operaio che gli avrebbe dato 20 etti di pane in cambio del suo orologio. In seguitò però gliene diede solo 5 e l’operaio, tale Giovanni, lo denunciò alla polizia tedesca accusandolo di rubare in cucina. Tuttavia il Ghigo fu subito rilasciato, mentre l’operaio fu inviato in campo di concentramento. Alcuni mesi dopo si seppe che era morto. Afferma che era armato di rivoltella e di averlo visto portare un prigioniero in cantina e batterlo con una sbarra di ferro.

Arresto:
- Data e luogo: 09.08.1945, Pinerolo
- Autorità procedente: Questura di Torino
- Sintesi verbale: sevizie su deportati

Imputazioni: Capo 1°: collaborazionismo politico art. 58 cpmg; Capo 2°: lesione personale art. 582 cp

Descrizione:
Capo 1°: imputato di collaborazionismo politico per aver collaborato con le forze armate tedesche mettendosi a loro disposizione per il servizio in un campo di concentramento di cittadini italiani in Germania (Rosengarten), usando verso i suoi connazionali maltrattamenti e sevizie e denunciando alla polizia tedesca Giovanni Dessilani.
Capo 2°: imputato di lesione personale aggravata per aver percosso e seviziato, in concorso con altri, tali Gualtiero Ferraro, Caussa e Oderda non meglio identificati, deceduti in seguito ai maltrattamenti subiti nel campo di Rosengarten.

Aggravanti: art. 583 cp e 61 n. 1, 4, 5 cp

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Vincenzo Gioacchino (di fiducia)

Esito della sentenza:
- Condanna: la Corte ritiene l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 58 cpmg come nel capo d’imputazione, nonché del delitto dell’art. 582, 61 n. 1 e 4 cp per il fatto di cui al 2° capo di imputazione e così modificata la rubrica lo condanna alla pena di 14 anni di reclusione.

- Sanzioni accessorie: interdizione dai pubblici uffici per 3 anni, interdizione legale durante la pena, libertà vigilata e pagamento spese processuali.

- Aggravanti: 61 n. 1 e 4 cp

- Attenuanti: 98 cp minore età

- Derubricazione: art. 582, 61 n. 1 e 4 cp

- Motivazioni della sentenza: la Corte ritiene che il Ghigo sia un precoce criminale e che abbia agito con piena capacità di intendere e di volere, rivelata dalla sua intelligenza e dalla sua condotta, nonché dal fine che voleva raggiungere, cioè di fare della persecuzione contro i compagni il piedistallo per salire nella considerazione del nemico e ottenere privilegi. Non è dunque sostenibile la tesi della semi infermità mentale: i disturbi psichiatrici della famiglia e le sue convulsioni epilettiche in giovane età non costituiscono motivi sufficienti per disporre una perizia psichiatrica. L’imputato viene dunque riconosciuto pienamente responsabile con la diminuente della minore età. I fatti commessi integrano gli estremi di collaborazionismo, in quanto dal lato oggettivo costituiscono un’assistenza e un aiuto prestato al nemico, poiché il Ghigo teneva la disciplina e faceva opera di polizia nel campo; mentre dal lato soggettivo si rivela l’intenzione dolosa di favorire il nemico per acquistarne la fiducia e il buon trattamento. I fatti stessi concretano altresì il delitto di lesioni personali, essendo rimasto accertato che ha cagionato lesioni al Ferraro e ad altri, con ferocia e senza esservi costretto. Manca però la prova dell’esito delle lesioni per cui non può farsi carico all’imputato di lesioni gravi o gravissime ma unicamente di lesioni generiche. Queste sono tuttavia aggravate ai sensi dalla art. 61 n. 1 e 4 cp per essere i motivi della sua azione abietti e la sua azione crudele. Infine, la difesa ha eccepita l’improcedibilità dell’azione penale per difetto della richiesta a procedere da parte del ministro della Giustizia (art. 8 e 9 cp). L’eccezione va disattesa: il delitto pp art. 5 della legge del 27.07.1944, che stabilisce le sanzioni contro il fascismo, rientra tra i delitti contro la personalità dello Stato, che è la vera parte lesa da parte del cittadino che tradisce in tal modo il suo dovere di fedeltà, per cui esula l’applicabilità dell’art. 8 cp che esige la richiesta del ministro della Giustizia per la procedibilità del delitto commesso all’estero. Anche per quanto riguarda il reato comune di lesioni personali, trattandosi di reato punibile con pena non inferiore a 3 anni, non è necessaria la richiesta ministeriale. La difesa ha inoltre prospettata l’eccezione che il delitto non è stato commesso sul territorio invaso dal nemico, estremo materiale dell’art. 58 cpm. Rileva però la Corte che non è imputato soltanto l’art. 58 cpmg ma anche l’art. 5 dll 27.07.1944 n.159 che non richiede tale estremo e l’art. 58 cpmg è richiamato soltanto quo ad poenam.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:
Data: 29.12.1945
Promosso da: Avv. Franco Camoletto
- Sintesi dei motivi di impugnazione: il reato di collaborazionismo non rientra tra i delitti contro la personalità dello Stato; il reato di lesioni era punibile con meno di 3 anni nel minimo, onde per l’art. 9 cp occorreva la richiesta del ministro per la procedibilità; art. 58 pone come condizione che i reati avvengano sul territorio nazionale occupato dal nemico con la finalità di favorirne i disegni politici: esulava quindi il reato perché questo avvenne all’estero; la Corte, rifiutando la richiesta di perizia psichiatrica, ha disconosciuta la grave tara ereditaria che grava sul pervenuto e i suoi eccessi epilettici senza motivarne la causa.

- Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 04.04.1947
Esito: annulla senza rinvio la sentenza nella parte in cui condanna il Ghigo per lesioni commesse in Germania perché detto Ghigo non è punibile per difetto della richiesta del ministero della Giustizia. Rigetta il ricorso nel resto. Al Ghigo può essere applicato un condono di 5 anni. Detratti 2 anni per le lesioni e 5 per il condono la pena si riduce a 7 anni di reclusione.
Sintesi della sentenza / principi di diritto: la Corte ritiene fondato il motivo per quanto riguarda il reato di lesioni, perché il reato di cui all’art. 582 è punibile con la reclusione inferiore a 3 anni di minimo. Infondati sono invece i motivi per quanto riguarda il collaborazionismo politico, che è da considerare, nelle sue varie forme, delitto contro la personalità dello Stato e per il quale non occorreva la richiesta del ministero di Giustizia. La punizione degli atti di collaborazionismo commessi all’estero è punibile con l’integrazione dell’art. 58 cpmg con l’art. 5 del dll 27.07.1944 n. 159. Poiché si tratta di sevizie particolarmente efferate, per la ferocia e per i mezzi usati, la Corte esclude il beneficio dell’amnistia.

Esecuzione della pena:

- Carcerazione preventiva: dal 09.08.1945 al 11.12.1945

- Pena:
durata prevista della detenzione: 14 anni
durata effettiva della detenzione: 7 anni

- Provvedimenti di clemenza: condono di 5 anni (04.04.1947)

11/12/1945
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 244. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".

0

Documenti digitalizzati (1)

  [mostra]

Relazioni con altri documenti e biografie




De Luna Barbara 27/12/2022
Colombini Chiara 25/03/2024
visualizza

Esplora livello


export xml Scarica la scheda in formato XML  Includi documenti
Come citare questa fonte. Processo contro Ghigo Alberto (RG. N. 251/1945)  in Archivio Istoreto, fondo Processi Corti d'Assise Straordinarie del Piemonte e della Valle d'Aosta [IT-C00-FA17296]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020