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Fascicolo: Processo contro Di Piramo Renato (RG. N. 126/1945)

C00/00962/01/01/00023
Processo contro Di Piramo Renato (RG. N. 126/1945)
Processo contro Di Piramo Renato (RG. N. 126/1945).

Organo giudicante: Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez. 2°
- Presidente: Dott. Giovanni Rostan
- Giudici popolari: Igino Monzeglio, Armando Ferrero, Giuseppe Bima, Armando Vivaldi

Procura del Re di Torino: P.M.: Dott. Luigi Biffi Gentili

Imputati:
n. 1 Renato Di Piramo

Parti lese:
3 uomini; tipologia (status): 3 civili: Vittorio Ivaldi, Franco Tiburzi, Giovanni Garrone.

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8.09.1943 sino alla Liberazione, Torino.
- Tipologia: delazione
- Descrizione sintetica: accusato di avere favorito i disegni politici del tedesco invasore iscrivendosi al Pfr e svolgendo attività di spionaggio politico nelle officine collaudo FF.SS. ove prestava servizio.

Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 03.07.1945
- Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino
Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino, ufficio politico
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: accusato di aver denunciato alcuni ferrovieri come antifascisti e di essere iscritto al Pfr.

Arresto:
- Data e luogo: 29.05.1945, Torino
- Autorità procedente: Questura di Torino, ufficio politico
- Sintesi verbale: accusato di aver denunciato alcuni ferrovieri come oppositori del regime.

Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg

Descrizione: imputato di collaborazionismo politico per avere favorito i disegni politici del tedesco invasore iscrivendosi al Pfr e svolgendo attività di spionaggio politico nelle officine collaudo FF.SS. ove prestava servizio.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Luigi Poli e Giovanni Musso (di fiducia)

Esito della sentenza:
- Condanna: La Corte dichiara l’imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condanna, con il concorso delle attenuanti di cui all’art. 62 bis, alla pena di anni 6 anni e mesi 8 di reclusione.

- Sanzioni accessorie: pagamento spese processuali

- Attenuanti: generiche art. 62 bis


- Motivazioni della sentenza: la Corte ritiene che la sola iscrizione al Pfr non costituisca reato. Tuttavia resta il fatto positivo della delazione: l’imputato non ha disconosciuto di avere sottoscritta una denuncia al fiduciario provinciale dell’associazione ferrovieri fascisti repubblicani nella quale venivano specificati Franco Tiburzi e Vittorio Ivaldi quali oppositori del regime. L’imputato ha certamente compiuto il fatto volontariamente, anche se richiesto (circostanza peraltro non provata): era infatti in suo potere astenersi da accuse contro chicchessia. Nonostante il fatto non abbia avuto gravi conseguenze, l’azione è stata senz’altro volta a favorire i disegni politici del nemico ed integra quindi il reato di collaborazionismo politico. La Corte ritiene di poter concedere le attenuanti generiche e il minimo della pena in riferimento all’aiuto che il Di Piramo prestò al signor Manlio De Benedetti e alla sua famiglia, ricercati in quanto ebrei, e ad Angelo De Maria, partigiano.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:
- Data:06.10.1945
Promosso da: Renato Di Piramo, Avv. Giovanni Mussa
- Sintesi dei motivi di impugnazione:
L’azione commessa dal prevenuto non costituisce reato nei termini concreti fissati dall’art. 58 cpmg: essa appartiene alla sfera degli atti biasimevoli ma non criminosi, può avere riferimento alla moralità di un individuo ma non alla delinquenza. Il dare un’informazione a chi la richiede nei limiti del servizio amministrativo a cui appartiene non fa assurgere l’atto alla grave responsabilità di favoreggiamento dell’invasore. Inoltre il Di Piramo è stato costretto a fornire tale informazione, e manca dunque l’intenzionalità e il proposito.

- Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 14.06.1945
Esito: annullamento senza rinvio
Sintesi della sentenza / principi di diritto: il fatto non costituisce reato. Niente fa ritenere che l’imputato avesse agito con il dolo specifico necessario ad integrare il reato addebitatogli.

Esecuzione della pena:

- Carcerazione preventiva: dal 29.05.1945 al 05.10.1945

- Pena: dal 05.10.1945 al 14.06.1945
durata prevista della detenzione: 6 anni e 8 mesi
durata effettiva della detenzione: 8 mesi

10/10/1945
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 238. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 32, fascicolo d, n. 86.

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De Luna Barbara 07/01/2023
Di Massa Maria 09/05/2023
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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020