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Fascicolo: Processo contro Turchi Elena Maddalena (RG. N. 130/1945)

C00/00962/01/01/00026
Processo contro Turchi Elena Maddalena (RG. N. 130/1945)
Processo contro Turchi Elena Maddalena (RG. N. 130/1945).

Organo giudicante: Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez 2°
- Presidente: Dott. Domenico Pirani
- Giudici popolari: Giovanni Rigo, Carlo Bossola, Giovanni Musso, Maggiorino Bonino

Procura del Re di Torino: P.M.: Dott. Modestino Pedroni

Imputati:
n.1 Elena Maddalena Turchi

Parti lese:
2 donne; tipologia (status): 1 civile, 1 partigiana: Maria Reynaud, Orsolina Teppa.

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre 1943 sino alla Liberazione, Torino
- Tipologia: propaganda, delazione, detenzione di armi, collaborazionismo politico
- Descrizione sintetica: accusata di avere favorito i disegni politici del nemico svolgendo attività di propaganda in favore delle autorità nazifasciste, nonché denunciando persone di diversa idea politica. È accusata inoltre di aver trasgredito all’ordine di consegnare un moschetto, due bombe a mano, due pugnali e alcuni caricatori.

Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 06.07.1945
- Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: questura di Torino, ufficio politico
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: sospetta di collaborazionismo, nella sua abitazione sono stati rinvenuti bossoli scarichi e un moschetto. È sospettata di avere ucciso il partigiano comandante Moro nei giorni dell’insurrezione e di aver schiaffeggiato una donna che si era espressa favorevolmente a riguardo di un manifestino partigiano.

Arresto:
- Data e luogo: 06.05.1945, Torino
- Autorità procedente: Polizia del Popolo di Torino
- Sintesi verbale: sospetta di cecchinaggio e collaborazionismo

Imputazioni: capo 1°: collaborazionismo politico art. 58 cpmg; capo 2°: contravvenzione dell’art 698 cpm (omessa consegna di armi)

Descrizione:
capo 1°: imputata di collaborazionismo politico per avere favorito i disegni politici del nemico svolgendo attività di propaganda in favore delle autorità nazifasciste, nonché denunciando persone di diversa idea politica.
Capo 2°: imputata di contravvenzione dell’art. 698 per aver trasgredito all’ordine di consegnare un moschetto, due bombe a mano, due pugnali e alcuni caricatori.

Posizione processuale: detenuta, costituita in giudizio

Difesa: Avv. Aristide Mossotto (di fiducia)

Esito della sentenza:
- Condanna: La Corte dichiara l’imputata colpevole della contravvenzione all’art. 698 cpm e la condanna a due anni di reclusione. Assolve la Turchi dalla prima imputazione per insufficienza di prove.

- Sanzioni accessorie: spese processuali, tassa di sentenza.

- Motivazioni della sentenza: in ordine alla prima imputazione, sono rimasti provati tre fatti: I) l’imputata partecipò ad una cerimonia militare tedesca-repubblicana e che la sua partecipazione si limitò alla distribuzione di doni ai militi; II) che essa in una casa privata ebbe una discussione in cui rimproverò una donna per le sue idee antifasciste; III) che la Turchi ebbe un diverbio con una donna che stava leggendo un manifesto partigiano. La Corte ritiene evidente il dubbio che questi episodi possano aver costituito un efficace mezzo di propaganda nazifascista, mentre non è risultato che la Turchi sia stata l’autrice della delazione contro la Teppa. Reputa pertanto la Corte di dover assolvere la Turchi dalla prima imputazione per insufficienza di prove. Per quanti riguarda la seconda imputazione, l’imputata ha confessato di sapere che in casa sua si trovassero armi, mentre non è credibile che questa non sapesse il luogo in cui si trovavano.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:
Data: 21.09.1945
Promosso da: Elena Maddalena Turchi, Avv. Aristide Mossotto
- Sintesi dei motivi di impugnazione: motivazione erronea e incongrua riguardo alla contravvenzione dell’imputata dell’art. 698 cpm: la Corte si è limitata ad affermare che la versione dell’imputata, che sosteneva di non sapere dove si trovassero le armi, non “era credibile”, senza dimostrarne il perché e il come.

- Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 23.08.1946
Esito: annullamento senza rinvio
Sintesi della sentenza / principi di diritto: estinto il reato per amnistia

Esecuzione della pena:

- Carcerazione preventiva: da 06.05.1945 a 18.09.1945

- Pena: da 18.09.1945 a 23.08.1945
Durata prevista della detenzione: 2 anni
Durata effettiva della detenzione: 11 mesi

- Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti

18/09/1945
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 238. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 32, fascicolo c, n. 73.

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De Luna Barbara 09/01/2023
Di Massa Maria 09/05/2023
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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020