Accesso riservato

Fascicolo: Processo contro Vignoli Giovanni (RG. N. 132/1945)

C00/00962/01/01/00028
Processo contro Vignoli Giovanni (RG. N. 132/1945)
Processo contro Vignoli Giovanni (RG. N. 132/1945).

Organo giudicante: Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez 2°
- Presidente: Dott. Domenico Pirani
- Giudici popolari: Giovanni Rigo, Carlo Bossola, Giovanni Musso, Maggiorino Bonino

Procura del Re di Torino: P.M.: Avv. Michele Rivero

Imputati:
n. 1 Giovanni Vignoli

Parti lese:
13 uomini; tipologia (status): 3 partigiani (5 non identificati) e 1 disertore, altre parti lese non identificate: Rodolfo Rossi, : Orlando Scavazza, Giuseppe Bassano, Giovanni Neirotti.

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’08.09.1943 sino alla Liberazione
- Tipologia: rastrellamenti, omicidio, collaborazionismo militare
- Descrizione sintetica: accusato di avere commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del tedesco invasore partecipando in qualità di milite delle SS italiane a rastrellamenti e alla fucilazioni ed impiccagioni di numerosi patrioti.

Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 25.06.1945
- Autorità ricevente: Ufficio del PM presso la Cas di Varese (incartamento trasmesso alla Cas di Torino il 10.07.1945)
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Varese
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: sospettato di aver partecipato a plotoni di esecuzioni e a rastrellamenti di partigiani.

Arresto:
Data e luogo: 16.05.1945 – Manicomio Campo de Fiori di Varese

Imputazioni: collaborazionismo militare art. 51 cpmg

Descrizione: imputato di collaborazionismo militare per avere commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del tedesco invasore partecipando in qualità di milite delle SS italiane a rastrellamenti e alle fucilazioni ed impiccagioni di numerosi patrioti.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Maurizio Cavaglià (d’ufficio).

Esito della sentenza:
- Condanna: la Corte dichiara l’imputato colpevole del reato ascrittogli con la diminuente della minima partecipazione al fatto e lo condanna alla pena di 24 anni di reclusione

- Sanzioni accessorie: spese processuali, tassa di sentenza, spese di mantenimento in carcere durante la custodia preventiva, confisca dei beni, interdizione perpetua dai pubblici uffici, 3 anni di libertà vigilata

- Attenuanti: 110-114 cp

- Motivazioni della sentenza: la Corte osserva che, da un punto di vista obiettivo, le dichiarazioni rese dall’imputato al dibattimento consentono di affermare che nei fatti commessi dal Vignoli concorrono tutti gli estremi del reato rubricato. Innanzitutto, egli accettò di far parte delle SS italiane, corpo ausiliario e dipendente dalle armate tedesche; in secondo luogo, egli partecipò a rastrellamenti che avevano l’obiettivo di catturare appartenenti alle organizzazioni partigiane e sbandati e che quindi ebbero l’effetto quanto meno di ostacolare le operazioni dei reparti partigiani. Infine, il prevenuto ha concorso all’esecuzione capitale di almeno 9 individui, dei quali per lo meno 7 erano partigiani. È dunque fuor dubbio che il Vignoli commise fatti che nuocevano alle operazioni delle forze armate italiane e favorivano le operazioni militari del nemico. Non si può tuttavia non nutrire il dubbio sul concorso nella specie dell’elemento morale necessario da un punto di vista soggettivo a integrare il delitto rubricato: il dolo specifico richiesto dall’art. 51 cpmg consiste nella volontà deliberata e consapevole di compiere atti che contravvengono alla fedeltà e alla difesa dello Stato. Le dichiarazioni del pervenuto dimostrano che egli si era sempre reso conto del fatto che con i suoi atti veniva meno agli anzidetti doveri, tanto che tentò di disertare. Il principio dello stato di necessità, invocato dalla difesa, non è giustificabile: innanzitutto, su 30.000 uomini internati nel campo di Marienburg, solo 5.000 accettarono di arruolarsi; in secondo luogo, per quanto riguarda la fucilazione di Porta Nuova, egli fu sì costretto con minaccia, ma alla quale si era esposto volontariamente; infine lo stato di necessità non si riscontra nelle altre 4 esecuzioni alle quali partecipò. La difesa ha anche accennato ad altre motivazioni (si veda scheda analitica).

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:
- Data: 28.09.1945
- Promosso da: Giovanni Vignoli, Avv. Maurizio Cavaglià
- Sintesi dei motivi di impugnazione: vedi scheda analitica. La Corte inoltre, ha rigettato anche l’istanza della difesa perché fossero sentiti ulteriori testimoni a favore dell’imputato. La sentenza merita il completo annullamento. L’imputato era un semplice gregario e le azioni a lui addebitate non erano frutto di una libera determinazione e spontanea volontà personale, ma si risolsero sempre nella coscienza di adempiere un dovere comandato e di dover ubbidire agli ordini, ritenuti legittimi perché dati da autorità comunque ritenuta legittimamente esistente e costituita. La minaccia di morte esistente in tutti i fatti di disubbidienza rendevano applicabile il disposto di cui all’art. 54 cp.

- Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 22.01.1947
Esito: rigetto

Esecuzione della pena:
Carcerazione preventiva: da 16.05.1945 a 25.09.1945

Pena:
durata prevista della detenzione: 24 anni
durata effettiva della detenzione: 16 anni

Provvedimenti di clemenza: condono di 1/3 della pena detentiva

25/09/1945
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 238. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 32, fascicolo c, n. 79.

0

Documenti digitalizzati (1)

  [mostra]

Relazioni con altri documenti e biografie




De Luna Barbara 09/01/2023
Di Massa Maria 09/05/2023
visualizza

Esplora livello


export xml Scarica la scheda in formato XML  Includi documenti
Come citare questa fonte. Processo contro Vignoli Giovanni (RG. N. 132/1945)  in Archivio Istoreto, fondo Processi Corti d'Assise Straordinarie del Piemonte e della Valle d'Aosta [IT-C00-FA17321]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020