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Fascicolo: Processo contro Masuino Ferruccio (RG. N. 18/1946)

C00/00962/01/02/00004
Processo contro Masuino Ferruccio (RG. N. 18/1946)
Processo contro Masuino Ferruccio (RG. N. 18/1946)

Organo giudicante: Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez. 1° speciale
- Presidente: Dott. Luigi Motta
- Giudici popolari: Pierino Suozzi, Dino De Bernardi, Igino Monzeglio, Angelo Corrado

Procura del Re di Torino: PM: Dott. Umberto Muggia

Imputati:
n. 1: Ferruccio Mansuino

Parti lese:
1 (1 uomo); tipologia (status): 1 civile: Rumiz

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre 1943 sino alla Liberazione, Torino
- Tipologia: spionaggio, arresti, torture
- Descrizione sintetica: accusato di alto tradimento per aver portato le armi contro lo Stato italiano in qualità di milite della Gnr al servizio dei tedeschi; di spionaggio continuato per aver nelle stesse circostanze fornito ai suoi comandanti e a quelli germanici informazioni sulle formazioni partigiane del Cvl e sul dislocamento di armi; e ciò facendosi passare come partigiano; di sequestro aggravato di persona per aver approfittato del suo inquadramento in dipendenza dello stato di guerra, privato certo Rumiz della libertà personale, traducendolo in carcere perché questi aveva segnalato due spie fasciste; di lesioni aggravate per aver seviziato diversi prigionieri lesionando i polpastrelli con lamette di rasoio e conficcando spilli sotto le unghie.

Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 25.05.1945
- Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Ivrea
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Ivrea
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: iscritto al Pfr e arruolato volontario nella Gnr. Ha proceduto a fermi e perquisizioni facendosi passare come partigiano. Si è vantato con i suoi colleghi di Ivrea di torturare i prigionieri per farli parlare.

Arresto:
- Data e luogo: 03.05.1945, Ivrea
- Autorità procedente: dato non disponibile

Imputazioni:
- Capo 1°: alto tradimento art 77 cp 242 cp 47 cpmg
- Capo 2°: spionaggio continuato art. 66 pp 59 cpmg
- Capo 3°: sequestro aggravato art. 605 cp
- Capo 4°: lesioni aggravate art. 582, 585, 577 n.4 61 n.4 cp

Descrizione:
- Capo 1°: imputato di alto tradimento per aver portato le armi contro lo Stato italiano in qualità di milite della Gnr al servizio dei tedeschi.
- Capo 2°: imputato di spionaggio continuato per aver nelle stesse circostanze fornito ai suoi comandanti e a quelli germanici informazioni sulle formazioni partigiane del Cvl e sul dislocamento di armi; e ciò facendosi passare come partigiano.
- Capo 3°: imputato di sequestro aggravato di persona per aver approfittato del suo inquadramento in dipendenza dello stato di guerra, privato certo Rumiz della libertà personale, traducendolo in carcere perché questi aveva segnalato due spie fasciste.
- Capo 4°: imputato di lesioni aggravate per aver seviziato diversi prigionieri lesionando i polpastrelli con lamette di rasoio e conficcando spilli sotto le unghie.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Guglielmo Gillio (di fiducia)

Esito della sentenza:
- Condanna: la Corte dichiara l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 58 cpmg e lo condanna alla pena di 8 anni di reclusione.

- Sanzioni accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici, spese processuali e del mantenimento in carcere durante la detenzione.

- Attenuanti: generiche art. 62 bis cp

- Motivazioni della sentenza: le testimonianze raccolte accertano la multiforme attività antinazionale del Mansuino (spionaggio, perquisizioni, fermi, sequestro di armi). Gli episodi emersi in dibattimento accertano l’esclusiva iniziativa del Mansuino che li promosse e li attuò al fine di giovare ai disegni politici del nemico. È palese la materialità del reato così come lo zelo esplicato e l’animo ben deliberato non danno dubbio sulla esistenza dell’elemento morale. La Corte ritiene di concedere le attenuanti generiche, ma non le altre diminuzioni proposte dalla difesa: gli sporadici aiuti prestati dal Mansuino a favore di qualche soldato sbandato non modificano la sua posizione.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:
Data: 28.02.1946
Promosso da: Avv. Guglielmo Gillio
- Sintesi dei motivi di impugnazione: le azioni compiute dal Mansuino rappresentano la semplice esplicazione dei suoi compiti in qualità di milite della Gnr; la Corte avrebbe dunque dovuto irrogare il minimo della pena, anche a causa delle irrilevanti conseguenze dell’azione esplicata dal Mansuino, per cui la difesa aveva chiesto l’applicazione dell’attenuante di cui all’art 114 cp.

- Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 21.01.1947
Esito: annullamento senza rinvio
Sintesi della sentenza: estinto il reato per amnistia

Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: dal 03.05.1945 al 08.03.1946

- Pena: dal 08.03.1946 al 21.01.1947
Durata prevista della detenzione: 8 anni
Durata effettiva della detenzione: 8 mesi

- Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti
08/03/1946
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 248. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 35, fascicolo a, n. 215.

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De Luna Barbara 18/01/2023
Colombini Chiara 28/01/2023
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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020