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Fascicolo: Processo contro Rossi Giovanni (RG. N. 17/1946)

C00/00962/01/02/00003
Processo contro Rossi Giovanni (RG. N. 17/1946)
Processo contro Rossi Giovanni (RG. N. 17/1946)

Organo giudicante: Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez. 1°
- Presidente: Dott. Enrico Livio
- Giudici popolari: Alessandro Rigo, Dino De Bernardi, Massimo Ferrero, Pierino Suozzi

Procura del Re di Torino: PM: Avv. Michele Rivero

Imputati:
n. 1: Giovanni Rossi

Parti lese:
1 collettività: formazioni partigiane di Ivrea e della Valle d’Aosta

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre 1943 sino alla Liberazione, Valle d’Aosta e Ivrea
- Tipologia: spionaggio, omicidio, incendio
- Descrizione sintetica: accusato di alto tradimento per aver portato le armi contro lo Stato italiano in Valle d’Aosta e a Ivrea, prima in qualità di vicecaposquadra della Gnr (fino al 1°.11.1944) poi in qualità di vicebrigadiere della polizia repubblicana (a Ivrea fino al maggio 1945) al servizio dei tedeschi. È inoltre accusato di spionaggio continuato per aver fornito ai suoi comandi e a quelli germanici informazioni sulle formazioni partigiane del Cvl e l’organizzazione del Cln compromettenti la sicurezza degli stessi. È inoltre accusato di omicidio aggravato per aver ucciso un partigiano della Brigata Diavolo Nero nel marzo 1944, con il fine di procurarsi l’impunità relativa ai delitti di cui ai precedenti capi. È infine accusato di incendio aggravato per aver, nelle stesse circostanze e profittando dello stesso inquadramento di cui ai precedenti capi, incendiato una baita a scopo terroristico.

Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 15.05.1945
- Autorità ricevente: Tribunale del Popolo di Ivrea
- Nominativo / Autorità denunciante: Polizia del Popolo di Ivrea
- Tipologia denunciante: Cln
- Sintesi denuncia: il Rossi ha preso parte a rastrellamenti alle dipendenze del federale di Aosta Mancinelli e ha preso parte all’imboscata contro i partigiani della Brigata Diavolo Nero, dove rimasero uccisi tre partigiani. Il Rossi ha proceduto anche a perquisizioni, fermi, arresti e segnalazioni.

Arresto:
Non disponibile

Imputazioni:
- Capo 1°: alto tradimento art. 77 capoverso 7 cpmg, 242 cp, 47 cpmg
- Capo 2° spionaggio continuato art. 66 pp, 59 cpmg art 81 cp.
- Capo 3°: omicidio aggravato art. 575-576 n.1, 61 n.2 cp
- Capo 4°: incendio aggravato art. 423 cp

Descrizione:
- Capo 1°: imputato di alto tradimento per aver portato le armi contro lo Stato italiano in Valle d’Aosta e a Ivrea, prima in qualità di vicecaposquadra della Gnr (fino al 01.11.1944) poi in qualità di vicebrigadiere della polizia repubblicana (a Ivrea fino al maggio 1945) al servizio dei tedeschi.
- Capo 2°: imputato di spionaggio continuato per aver fornito ai suoi comandi e a quelli germanici informazioni sulle formazioni partigiane del Cvl e l’organizzazione del Cln compromettenti la sicurezza degli stessi.
- Capo 3°: imputato di omicidio aggravato per aver ucciso un partigiano della Brigata Diavolo Nero nel marzo 1944, con il fine di procurarsi l’impunità relativa ai delitti di cui ai precedenti capi.
- Capo 4°: imputato di incendio aggravato per aver, nelle stesse circostanze e profittando dello stesso inquadramento di cui ai precedenti capi, incendiato una baita a scopo terroristico.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Piero Vecchia (di fiducia)

Esito della sentenza:
- Condanna: la Corte dichiara l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 58 cpmg e così modificata la rubrica lo condanna alla pena della reclusione per 8 anni.

- Sanzioni accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante la pena, pagamento delle spese processuali.

- Attenuanti: art 62 bis, 29, 32 cp, 483, 488 cpp.

- Derubricazione: art. 58 cpmg

- Motivazioni della sentenza: le risultanze dibattimentali comprovano la gravità dei fatti di collaborazionismo politico perpetrati dall’imputato. Se negli altri due arresti il Rossi può giustificarsi sostenendo di aver agito secondo ordini superiori, che tuttavia non si ritengono comunque legittimi, nell’arresto del partigiano Bertino il Rossi ha agito di sua iniziativa. Il Mancinelli doveva inoltre avere la massima fiducia nel Rossi se gli affidò il cifrario segreto. La Corte ritiene di concedere le attenuanti generiche trattandosi di un individuo, militare da molti anni, avvezzo all’ambiente, che può avere attutito le sue capacità critiche sulla situazione dell’Italia e sui suoi doveri di cittadino. Non gli competono le diminuenti dell’art 51 cp e 114 in relazione all’art. 112 n. 3 cp. perché si trattava di ordini illegittimi.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:
Data: 28.02.1946
Promosso da: Avv. Piero Vecchia
- Sintesi dei motivi di impugnazione: al dibattimento in sede di rinvio gli unici fatti accertati contro il Rossi sono la partecipazione all’imboscata contro la Brigata Diavolo Nero organizzata dal questore Mancinelli. È pacifico che il Rossi partecipò solo al fatto avvenuto sulla strada e non a quelli che avvennero nel fondo valle. Non si specifica se l’arresto del Bertino è considerato delitto di collaborazionismo politico. La sentenza della Corte inoltre è insufficiente e contraddittoria per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti.

- Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 29.11.1946
Esito: annullamento senza rinvio
Sintesi della sentenza: estinto il reato per amnistia

Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: non disponibile

- Pena: dal 25.02.1945 al 29.11.1946
Durata prevista della detenzione: 8 anni
Durata effettiva della detenzione: 1 anno e 9 mesi

- Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti
25/02/1946
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 248. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 35, fascicolo a, n. 214.

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De Luna Barbara 18/01/2023
Colombini Chiara 28/01/2023
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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020