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Fascicolo: Processo contro Medico Aldo (RG. N. 98/1946)

C00/00962/01/02/00010
Processo contro Medico Aldo (RG. N. 98/1946)
Processo contro Medico Aldo (RG. N. 98/1946)

Organo giudicante: Corte d’Assise di Torino – Sez. 2° Speciale
- Presidente: Dott. Aurelio Cialente
- Giudici popolari: Mario Bragotti, Giuseppe Caldera, Giovanni Rigo, Vittorio Laborante

Procura del Re di Torino: PM: Avv. Alfredo Aubert

Imputati:
n. 1: Aldo Medico

Parti lese:
1 (1 uomo); tipologia (status): 1 partigiano: Antonio Depanis

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre 1943 sino alla Liberazione, Torino
- Tipologia: repressione antipartigiana, delazione, furto
- Descrizione sintetica: accusato di aver fatto parte della Milizia Ferroviaria e aver denunciato antifascisti e partigiani. È inoltre accusato di aver estorto i nomi dei partigiani con la violenza e la coercizione, cagionando ad Antonio Depanis lesioni personali da cui derivò l’indebolimento permanente del senso dell’udito e dell’equilibrio. È infine accusato di furto per essersi impossessato di un quantitativo imprecisato di tabacco che sottrasse da vagoni ferroviari.

Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 16.11.1945
- Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: accusato di aver aderito alla Milizia Ferroviaria e di aver tratto in arresto e percosso Antonio Depanis. È inoltre accusato di aver più volte minacciato di fucilazione il personale della stazione ferroviaria Dora qualora avessero scioperato o esternato idee antifasciste. Infine è accusato di essersi impossessato di tabacco sottraendolo dai vagoni ferroviari.

Arresto:
- Data e luogo: 01.11.1945, Torino
- Autorità procedente: Questura di Torino

Imputazioni:
- Capo 1°: collaborazionismo politico art. 58 cpmg
- Capo 2°: lesioni personali aggravate in concorso art. 61 n. 2, 5 e 110, 582, 583 n.2 585 cp
- Capo 3° furto aggravato 624 cp, 625 n.7, 1, 9 cp, reato continuato art. 81 cp

Descrizione
- Capo 1°: imputato di collaborazionismo politico per aver fatto parte della Milizia Ferroviaria e aver denunciato antifascisti e partigiani. È inoltre accusato di aver estorto i nomi dei partigiani con la violenza e la coercizione.
- Capo 2°: imputato di lesioni personali aver cagionato a Antonio Depanis lesioni personali da cui derivò l’indebolimento permanente del senso dell’udito e dell’equilibrio, commettendo il fatto in concorso con altre persone rimaste ignote in circostanze tali da non permettere la privata difesa e con abusi di potere inerenti alla sua funzione di milite ferroviario e per il motivo abietto di estorcere a Depanis nomi dei partigiani.
- Capo 3°: imputato di furto per essersi impossessato, con più azioni consecutive appartenenti al medesimo disegno criminoso, di un quantitativo imprecisato di tabacco che sottrasse da vagoni ferroviari.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Maurizio Preve (di fiducia)

Esito della sentenza:
- Condanna: La Corte dichiara che i fatti ascritti all’imputato costituiscono un unico reato di cui all’art. 58 cpmg e lo condanna alla pena della reclusione per 8 anni.

- Sanzioni accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici, confisca dei beni e pagamento delle spese processuali.

- Attenuanti: generiche art. 62 bis cp

- Derubricazione: art. 58 cpmg

- Motivazioni della sentenza: in seguito alle risultanze dibattimentali la Corte osserva che tutto il comportamento dell’imputato dopo l’8 settembre denota la sua volontà di collaborare con il nemico. Il suo atteggiamento di minaccia verso il personale della stazione ferroviaria e la sua opposizione agli scioperi indicano la sua volontà collaborazionista. Il fatto di aver obbedito a un ordine superiore, inoltre, non attenua la sua responsabilità, perché tale ordine proveniva da una autorità illegittima. Le percosse contro il Depanis dimostrano come il Medico volesse colpire tutti i partigiani di Castello d’Annone. Tutti i suoi reati possono quindi essere compresi in quello di collaborazionismo politico a favore del nemico. Anche l’episodio del tabacco può ricadere sotto questa imputazione, essendo notoria l’attività criminosa dei nazifascisti contro i beni privati e dello Stato. Il perito ha escluso l’applicabilità dell’art. 89 e il consulente tecnico non ha dato una dimostrazione convincente della seminfermità dell’imputato. La Corte ritiene però di poter concedere le attenuanti generiche in considerazione del minorato stato fisico dell’imputato.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:
Data: 01.06.1946
Promosso da: Avv. Maurizio Preve
- Sintesi dei motivi di impugnazione: dal comportamento del Medico emerge che egli agiva obbedendo agli ordini e per svolgere il suo mestiere, e non per collaborazionismo, perché non è emersa una chiara e cosciente volontà di favorire il nemico. Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 89 cp gli stessi testimoni in dibattimento hanno più volte descritto il Medico “come un esaltato”.

Il 15.07.1946 l’imputato rinuncia al ricorso. La Corte con ordinanza in camera di consiglio dichiara estinto il reato per amnistia (10.09.1946)

Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: dal 01.11.1945 al 29.05.1946

- Pena: dal 29.05.1946 al 10.09.1946
Durata prevista della detenzione: 8 anni
Durata effettiva della detenzione 4 mesi circa

- Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti
29/05/1946
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 248. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 36, fascicolo d, n. 275.

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De Luna Barbara 26/01/2023
Colombini Chiara 28/01/2023
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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020