C00/00962/01/02/00006
Processo contro Fontana Pasquale (RG. N. 20/1946)
Processo contro Fontana Pasquale (RG. N. 20/1946)
Organo giudicante: Corte d’Assise di Torino – Sez. 1° Speciale
- Presidente: Dott. Enrico Livio
- Giudici popolari: Alessandro Rigo, Dino De Bernardi, Lino Calligaris, Pierino Suozzi
Procura del Re di Torino: P.M.: Avv. Giulio Colombo
Imputati:
n. 1: Pasquale Fontana
Parti lese:
8 (8 uomini); tipologia (status): 8 partigiani: Battista Monticone, Giuseppe Aimaretti, Pietro Boggetto, Paolo Gaido, Domenico Gonella, Giovanni Busso, Pietro Bossola, Giovanni Oria.
1 collettività: operai dello stabilimento Lancia
Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: marzo 1944, Torino
- Tipologia: delazione
- Descrizione sintetica: accusato di aver svolto opera di propaganda a favore del nemico e denunciato nel marzo del 1944 alle autorità fasciste vari suoi compagni di lavoro, tra cui Battista Monticone, Giuseppe Aimaretti, Pietro Boggetto, Paolo Gaido, Domenico Gonella, Giovanni Busso, Pietro Bossola, Giovanni Oria, quali appartenenti al movimento di Liberazione.
Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 10.10.1945
- Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: appartenente alle BN, iscritto al Pfr e delatore di alcuni compagni di lavoro presso lo stabilimento Lancia.
Arresto:
dato non disponibile
Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg
Descrizione: imputato di collaborazionismo politico per aver svolto opera di propaganda a favore del nemico e denunciato nel marzo del 1944 alle autorità fasciste vari suoi compagni di lavoro, tra cui Battista Monticone, Giuseppe Aimaretti, Pietro Boggetto, Paolo Gaido, Domenico Gonella, Giovanni Busso, Pietro Bossola, Giovanni Oria, quali appartenenti al movimento di Liberazione.
Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio
Difesa: Avv. Domenico Casella (d’ufficio)
Esito della sentenza:
- Assoluzione / non luogo a provvedere: la Corte assolve l’imputato per non aver commesso il fatto.
- Motivazioni della sentenza: la Corte ritiene che oltre ai generici sospetti l’unico fatto addotto a prova dell’opera di delazione del Fontana sia il fatto che questi avrebbe detto al Monticone di aver ritirato una denuncia contro di lui, avendola quindi in precedenza sporta. La Corte ritiene che sia assurdo che una denuncia possa essere ritirata, per di più davanti alla polizia fascista, mentre soggettivamente il tentativo del Fontana di far liberare il Monticone è in contrasto con l’aver sporto denuncia. La Corte è convinta che si tratti di una montatura in buona fede, dove i denuncianti si sono reciprocamente suggestionati.
Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
Non risultano impugnazioni.
Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: dato non disponibile
- Pena: nessuna pena da scontare
21/02/1946
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 248. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 35, fascicolo a, n. 212.
Come citare questa fonte. Processo contro Fontana Pasquale (RG. N. 20/1946) in Archivio Istoreto, fondo Processi Corti d'Assise Straordinarie del Piemonte e della Valle d'Aosta [IT-C00-FA17403]