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Fascicolo: Processo contro Battaglino Pietro (RG. N. 259/1945)

C00/00962/01/01/00116
Processo contro Battaglino Pietro (RG. N. 259/1945)
Processo contro Battaglino Pietro (RG. N. 259/1945).

Organo giudicante: Corte d’Assise di Torino – Sez. 3° Speciale
- Presidente: Dott. Livio Enrico
- Giudici popolari: Alessandro Camuffo Cattani, Emilio Montemaggi, Lino Calligaris, Pierino Suozzi

Procura del Re di Torino: PM: Avv. Umberto Muggia

Imputati:
n. 1 Pietro Battaglino

Parti lese:
3 uomini; tipologia (status): 3 civili: Gino Tedeschi, Antonio Razzetti, Michelino Razzetti

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: novembre 1944 - maggio 1945, Torino
- Tipologia: collaborazionismo militare, rastrellamento, repressione antipartigiana, omicidio, tortura
- Descrizione sintetica: l’imputato è accusato di aver partecipato, quale milite nella Brigata nera, ad azioni di rastrellamento e polizia, affiancando l’opera di Tullio De Chiffre, dirigente del “Gruppo d’azione giovanile”, nelle azioni antipartigiane e cooperando a interrogatori, torture e sevizie, tra cui quelle compiute a danno del dott. Gino Tedeschi per favorire il disegno politico dell’invasore di controllare la lotta di Liberazione.

Denuncia:
- Tipologia: individuale
- Data: 16.05.1945
- Autorità ricevente: Polizia politica
- Nominativo / Autorità denunciante: Giovanni Angiolini
- Tipologia denunciante: civile
- Sintesi denuncia: il Battaglino è accusato di appartenenza alle Brigate nere e di aver minacciato un uomo con la pistola mentre passava in via Cagliari n. 4.

Arresto:
- Data e luogo: 19.05.1945, Torino
- Autorità procedente: Polizia politica

Imputazioni: collaborazionismo art. 5 del d.lgt 27.07.1943 n.159 in relazione all’art. 58 del cpmg e all’art. 1 del dl 22.04.1945 n. 142

Descrizione: l’imputato è accusato di aver partecipato, quale milite nella Brigata nera, ad azioni di rastrellamento e polizia, affiancando l’opera di Tullio De Chiffre, dirigente del “Gruppo d’azione giovanile”, nelle azioni antipartigiane e cooperando a interrogatori, torture e sevizie, tra cui quelle compiute a danno del dott. Gino Tedeschi per favorire il disegno politico dell’invasore di controllare la lotta di Liberazione.
Nello specifico si contesta all’imputato:
- di avere svolto interrogatorio di Gino Tedeschi nella palestra del Gruppo giovanile di cui faceva parte, minacciandolo di morte e di avere assistito al successivo interrogatorio e alle torture di Tedeschi. Si contesta all’imputato di aver partecipato alla consegna di Tedeschi al comando tedesco presso l’Albergo Nazionale (Tedeschi, ebreo, veniva successivamente internato nel campo di concentramento di Bolzano);
- di aver partecipato il 18.04.1945 all’interrogatorio di Amedeo Amati, arrestato per motivi politici, ignorando le preghiere di quest’ultimo di informare la moglie e deridendolo;
- di aver proceduto al primo interrogatorio di Piero Ricolfi che era stato poi accompagnato all’Albergo Nazionale con De Chiffre;
- di aver partecipato, armato di mitra, insieme a De Chiffre e ai suoi militi, all’arresto dei fratelli Razzetti, a Carignano e di averli successivamente portati all’Albergo Nazionale, da cui venivano deportati in un campo di concentramento in Polonia;
- di aver avvisato De Chiffre di una folla riunita in piazza Nizza dopo il rovesciamento di un vagone del tram 18 guidato da un repubblicano in fuga.
- di essersi unito alla Brigata nera di De Chiffre.

Posizione processuale: detenuto/costituito in giudizio

Difesa: inizialmente l’avv. Filiberto Ferraro (di fiducia), successivamente l’avv. Edoardo Dagasso, (sempre di fiducia).

Esito della sentenza:

- Condanna: art. 58 cpmg; artt. 29, 32, 62 bis del cp; 483, 488 del cpp, condannato a 8 anni di reclusione.
- Sanzioni accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale durante la carcerazione e pagamento delle spese processuali.

- Attenuanti: generiche 62 bis cp.

- Motivazioni della sentenza: I fatti imputati a Battaglino sono stati provati durante il dibattimento e rientrano negli estremi, materiali e morali, del delitto di collaborazionismo con il nemico fascista (ritenuto assimilabile al nemico tedesco). Gli atti compiuti avevano l’obiettivo di favorire la lotta contro i partigiani, contro gli ebrei e di favorire i disegni dei fascisti agendo come fascista. Considerando le attenuanti generiche, ritenendosi che a spingere Battaglino fosse stata la sofferenza provocata dalla morte del figlio quindicenne per mano partigiana, la pena viene ridotta di un terzo (da 12 a 8 anni). Vengono invece escluse le altre attenuanti (artt. 114 del cp e 102 del cpm) stante la gravità dei reati.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:
Data: 18.01.1946
Promosso da: avvocato difensore
Avv. Edoardo Dagasso, Avv. Mario Pittalunga

Sintesi dei motivi di impugnazione:
- violazione dell’art. 473 n. 3 cpp in relazione all’art. 58 del cpmg e violazione dell’art. 43 cp. Per integrare l’elemento soggettivo è necessaria una volontà di agire contro gli interessi della nazione, di favoreggiamento dei disegni politici del nemico sul territorio invaso, non derivante da imposizioni dell’ambiente esterno o da atti di materiale costrizione. Battaglino iniziò a frequentare il gruppo fascista dopo la morte del figlio dove questi era ricordato. Gli atti compiuti non possono essere considerati veri atti di collaborazionismo.
- violazione dell’art. 664 del cp in relazione all’art. del cpmg: i pochi episodi in cui Battaglino risulta essere coinvolto, paragonati ad altri dagli effetti più gravi, non possono essere considerati atti di collaborazionismo. Per questo si chiede l’annullamento della sentenza.
- violazione dell’art. 475 n. 3 in relazione agli artt. 132 e 133 cp: la Corte di Assise di Torino non ha motivato la decisione sulla pena minima da attribuire (il minimo stabilito dalla legge è 10 anni), considerando che le azioni di Battaglino non sono state azioni di diretta collaborazione con il tedesco invasore, che non hanno avuto tragiche conseguenze e che sono state il risultato dello squilibrio mentale prodotto da un evento luttuoso. L’art.153 prescrive di tener conto nell’applicazione della pena dei motivi a delinquere, dei precedenti penali e giudiziari, delle condotte contemporanee e susseguente al reato. (15.03.1946)
Inoltre:
- si contesta l’ammissione dei testi Amedeo Amati, Antonio e Michele Razzetti, Piero Ricolfi non dedotti nel decreto di citazione e presentati dal PM durante il dibattimento in violazione dell’art. 457 cpp in relazione all’art. 2 del dl 05.10.1945 in relazione agli artt. 474 n. 2, 475 n. 3 in quanto le Corti d’assise straordinarie, per legge, devono attenersi alle stesse norme del codice di rito relativo alle Corti di assise ordinaria;
- si contesta l’ammissione del teste Piero Ricolfi, il quale ha assistito alla prima parte del dibattimento contro Battaglino, fatto che rappresenta la violazione dell’art. 488 del cpp in relazione agli art. 474 n. 2 e 473 n. 3 del cpp, che stabilisce che i testimoni non possono assistere al dibattimento così da evitare possibili influenze;
-si contesta che il nemico fascista sia assimilabile al “tedesco invasore” indicato nel capo di imputazione;
- violazione art. 474 n. 4, 475, n. 3 in relazione all’art. 58 del cpmg e 43 del cp: assenza di una manifestazione volontaria e cosciente di agire deliberatamente contro gli interessi della nazione, Battaglino ha iniziato a frequentare il gruppo fascista solo dopo la morte del figlio, un evento che ha condizionato la sua scelta;
-violazione art.475 n. 3 cpp in relazione all’art.114 cp: la sentenza non ha accordato al Battaglini le attenuanti previste dall’art. 114 perché i fatti che hanno portato all’internamento di uomini nei campi di concentramento non sono di minima importanza. Anche in questo caso Battaglino non ha deciso gli internamenti.
-violazione art. 475 n. 3 in relazione all’art. 102 del cmp: la motivazione insufficiente al non riconoscimento delle attenuanti. Analizzando gli atti di cui Battaglino è stato accusato all’interno di un quadro più ampio dell’effettiva collaborazione prestata, questi assumono un peso di secondaria importanza.
- violazione art. 474 n.4, 475 n. 3 del cpp in relazione all’art. 62 n. 6 del cp: le numerose opere di bene compiute da Battaglino a favore dei partigiani dimostrano quanto Battaglino non fosse un vero collaborazionista;
- violazione 474 n.4, 475 n. 3 in relazione all’art. 89 cp: partendo dalle stesse considerazioni al punto precedente, risulta la mancanza di motivazione relativamente all’istanza difensiva di concessione della diminuente all’art. 89 sulle condizioni mentali di Battaglino in seguito alla morte del figlio.

- Sentenza Corte di Cassazione:
N.: 2156
Data: 24.02.1947
Esito: reato estinto per amnistia, annullamento della sentenza senza rinvio.

Esecuzione della pena:

- Carcerazione preventiva: dal 19.05.1945 al 17.01.1946

- Pena: dal 17.01.1946 al 24.02.1947
Durata prevista della detenzione: 8 anni
Durata effettiva della detenzione: 1 anno e 1 mese circa

- Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti

17/01/1946
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 245. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)", busta D CSA 34, fascicolo a, n. 175.

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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020