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Fascicolo: Processo contro Rubicondo Pietro Stefano (RG. N. 131/1946)

C00/00962/01/02/00043
Processo contro Rubicondo Pietro Stefano (RG. N. 131/1946)
Processo contro Rubicondo Pietro Stefano (RG. N. 131/1946)

Organo giudicante: Corte d’Assise di Torino – Sez. 1ª Speciale
- Presidente: Dott. Giovanni Giordano
- Giudice a latere: Dott. Mario Carassi
- Giudici popolari: Emilio Montemaggi, Giovanni Sanlorani, Giuseppe Caldera, Giovanni Rigo, Igino Monzeglio

Procura della Repubblica di Torino: PM: Dott. Moscone

Imputati:
n. 1: Pietro Stefano Rubicondo

Parti lese:
1 (1 uomo); tipologia (status): 1 partigiano: Carlo Calzia.

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre alla Liberazione, Piemonte
- Tipologia: collaborazionismo politico, delazione
- Descrizione sintetica: aver favorito i disegni politici del nemico prestando servizio nel 2° Battaglione Arditi San Marco e per aver provocato la cattura del partigiano Carlo Calzi in seguito a delazione alla Gnr ferroviaria.

Denuncia:
- Tipologia: 1) collettiva; 2) individuale
- Data: 1) 02.02.1946; 2) 23.01.1946
- Autorità ricevente: 1) Procura del Re; 2) Ufficio politico della Questura
- Nominativo / Autorità denunciante: 1) Questura di Torino; 2) Carlo Calzia
- Tipologia denunciante: 1) autorità italiana; 2) parte lesa
- Sintesi denuncia: 1) essere stato un delatore a favore della Gnr ferroviaria e aver causato la deportazione di Carlo Calzia in Germania; 2) aver provocato l’arresto del denunciante

Arresto:
Non eseguito.

Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg

Descrizione: aver favorito i disegni politici del nemico prestando servizio nel 2° Battaglione Arditi San Marco e per aver provocato la cattura del partigiano Carlo Calzia in seguito a delazione alla Gnr ferroviaria.

Posizione processuale: latitante e contumace

Difesa: Avv. Barbieri, poi sostituito con Marelusio (d’ufficio)

Esito della sentenza:
- Condanna: pena detentiva di 15 anni

- Sanzioni accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale durante l‘espiazione della pena detentiva, libertà vigilata per un minimo di due anni.

- Aggravanti: recidiva (art. 99 prima parte primo cap. cp)

- Motivazioni della sentenza: la responsabilità di Rubicondo è risultata evidente dalla deposizione di Calzia e dalle prove portate durante il dibattimento.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
Nessuna impugnazione.

Esecuzione della pena:
Mai arrestato.
27/06/1946
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 258. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".

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Carinci Ada 06/03/2023
Colombini Chiara 06/03/2023
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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020