C00/00962/01/02/00057
Processo contro Calvi Glicerio (RG. N. 81/46)
Processo contro Clavi Glicerio (RG. N. 81/46) Organo giudicante: Corte d’Assise di Torino – Sez. 1ª Speciale
- Presidente: Dott. Livio Enrico
- Giudici popolari: Pierino Suozzi, Alessandro Camuffo Cattani, Mario Amedeo, Francesco Della Valle
Procura del Re di Torino: PM: Avv. Umberto Muggia
Imputati:
n. 1 Glierio Calvi
Parti lese:
3 (2 uomini, 1 donna); tipologia (status): 2 partigiani, 4 civili: Felice Luino, Giuseppina Alasia
Antonio Guidi
Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre 1943 alla Liberazione, Torino (fatti specifici giugno 1944 e agosto 1944 Torino)
- Tipologia: collaborazionismo politico, rastrellamento, arresto, ferimento
Descrizione sintetica: accusato di collaborazionismo per aver favorito i disegni politici del nemico come membro volontario delle BN e per aver partecipato a rastrellamenti e a servizi di polizia; per aver arrestato a Torino a giugno del 1944 il partigiano Felice Luino e per aver sparato sulla folla in piazza San Carlo a Torino il 27.08.1944 causando il ferimento di persone.
Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 31.05.1945
- Autorità ricevente: Procura del Re di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Polizia partigiana di Torino
- Tipologia denunciante: partigiani
- Sintesi denuncia: Calvi è denunciato come iscritto al Pfr e membro della BN Capelli di Torino. Voci non controllabili lo dicono informatore della squadra politica della Questura fascista repubblicana di Torino.
- Tipologia: individuale
- Data: 19.12.1945
- Autorità ricevente: Ufficio PS Dora - Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Felice Luino
- Tipologia denunciante: partigiano, parte lesa
- Sintesi denuncia: il giorno 18.12.1945 ha incontrato in via Roma a Torino e riconosciuto Calvi come il milite della BN che lo fece arrestare a giugno del 1944 in piazza Castello a Torino durante un rastrellamento. Calvi, che era in divisa della BN e armato, lo consegnò a un milite della Gnr che lo disarmò e poi lo lasciò andare. Luino era commissario di brigata della 5ª Divisione GL a Cisterna d’Asti e a giugno del 1944 si trovava a Torino per una missione.
- Tipologia: collettiva
- Data: 04.01.1946
- Autorità ricevente: Procura del Re di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: Calvi, già rimesso in libertà provvisoria dal PM della Corte d’Assise sezione speciale è stato fermato il 18.12.1945 dagli agenti di PS del commissariato Borgo Dora di Torino perché denunciato da Felice Luino. Interrogato Calvi ha negato ogni accusa. La Questura lo denuncia a piede libero e allega denuncia di Luino e dichiarazioni Calvi e Luino.
- Tipologia: individuale
- Data: 06.02.1946
- Autorità ricevente: 2° battaglione agenti di PS
- Nominativo / Autorità denunciante: Pasquale Guglielmi
- Tipologia denunciante: civile
- Sintesi denuncia: relativamente all’episodio di piazza San Carlo, dichiara che vide Calvi insieme ad altri 2 o 3 militi all’imbocco di via Alfieri che sparavano e lanciavano bombe a mano sulla folla che scappava perché aveva sentito che c’era una bomba sotto il palco delle autorità fasciste in piazza; Calvi e gli altri causarono diversi ferimenti.
Arresto:
- Data e luogo arresto: 13.05.1945, Torino
- Autorità procedente: polizia partigiana di Torino
- Data e luogo arresto: 18.12.1945, Torino
- Autorità procedente: PS Dora – Torino
- Rilasciato e denunciato a piede libero
Imputazioni:
Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg.
Descrizione : accusato di collaborazionismo per aver favorito i disegni politici del nemico come membro volontario delle BN e per aver partecipato a rastrellamenti e a servizi di polizia; per aver arrestato a Torino a giugno del 1944 il partigiano Felice Luino e per aver sparato sulla folla in piazza San Carlo a Torino il 27.08.1944 causando il ferimento di persone.
Posizione processuale: libero, costituito in giudizio
Difesa: Avv. Vincenzo Ciochino (d’ufficio)
Esito della sentenza:
Esito:
- Condanna: condanna per collaborazionismo politico art. 58 cpmg e pena detentiva di 4 anni e 6 mesi.
- Sanzioni accessorie: interdizione dai pubblici uffici, pagamento spese legali; libertà vigilata per due anni dopo l’espiazione della pena detentiva.
- Attenuanti: generiche ex art. 62 bis cp; altre attenuanti ex 114 cp.
Motivazioni della sentenza: la Corte ritiene accertato in base al dibattimento che Calvi partecipò armato e in divisa come milite della BN Capelli al rastrellamento in piazza Castello a Torino a fine giugno 1944 e che arrestò il partigiano Felice Luino consegnandolo ai Carabinieri che lo lasciarono fuggire; è accertata anche la partecipazione di Calvi ai servizi di polizia in piazza San Carlo a Torino il 27.08.1944 ed è certo che Calvi aprì il fuoco in seguito alla fuga della folla impaurita perché credeva ci fosse una bomba sotto il palco delle autorità. Non è però dimostrato che le persone rimaste ferite furono ferite da Calvi. La Corte ritiene dunque accertato l’estremo materiale del delitto di collaborazionismo politico, essendosi Calvi iscritto volontariamente al Pfr per la «salvezza della patria», coincidendo i fini dei tedeschi e quelli dei fascisti repubblicani e avendo Calvi favorito il nemico nella lotta antipartigiana e nell’intimorire la popolazione civile. La collaborazione di Calvi risulta di minima importanza e gli si possono concedere le attenuanti generiche per le sue condizioni fisiche e perché la sua condizione economica può averlo spinto a iscriversi al Pfr e a entrare nella BN. La Corte però lo ritiene fazioso e pericoloso, perciò dopo l’espiazione della pena giudica opportuno sottoporlo a libertà vigilata.
Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma
- Data: 25.05.1946
- Promosso da: Glicerio Calvi, Avv. Michele Nasi
- Sintesi dei motivi di impugnazione: violazione art 475 cpp per incongruità e contraddittorietà della motivazione. A giugno del 1944 la BN non era ancora costituita a Torino quindi la Corte ha confuso la BN con la Gnr in cui Calvi era stato chiamato ad arruolarsi con cartolina precetto, non come volontario. Le condizioni fisiche di Calvi (lussazione congenita dell’anca destra, ernia inguinale e catarro bronchiale cronico) non gli consentivano di prestare servizio attivo, pertanto è credibile che sia sempre stato addetto ai servizi di cucina come ha dichiarato. L’arresto di Luino da parte di Calvi può essere considerato collaborazionismo politico solo nel caso in cui Calvi sapesse che Luino era un partigiano. Invece lo arrestò in una comune operazione di servizio di polizia (a cui partecipava normalmente anche la Gnr) e lo consegnò non a un reparto fascista, ma ai Carabinieri che lo rilasciarono. Per quanto riguarda l’episodio di piazza San Carlo, non si può considerare collaborazionismo politico l’aver aperto il fuoco sulla folla che stava fuggendo per la notizia della presenza di una bomba sotto il palco delle autorità, tanto più che la bomba c’era veramente; inoltre il panico si era già diffuso tra la folla e gli spari di Calvi furono ininfluenti. La sentenza va cassata perché il fatto non costituisce reato.
- Sentenza Corte di Cassazione:
- Data: 31.01.1947
- Esito: annullamento senza rinvio
Sintesi della sentenza: reato estinto per amnistia
Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: dal 13.05.1945 al 17.09.145 (scarcerato con ordinanza di libertà provvisoria del PM del 17.09.1945)
- Pena: detenzione
- Data inizio detenzione: 24.05.1946
- Data scarcerazione: 31.01.1947
Durata prevista della detenzione: 4 anni e 6 mesi
Durata effettiva della detenzione: 8 mesi e 7 giorni
Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti.
24/05/1946
ASTO - Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 253. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".
Come citare questa fonte. Processo contro Calvi Glicerio (RG. N. 81/46) in Archivio Istoreto, fondo Processi Corti d'Assise Straordinarie del Piemonte e della Valle d'Aosta [IT-C00-FA18107]