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Fascicolo: Processo contro Fregolino Felice (RG. N. 39/46)

C00/00962/01/02/00058
Processo contro Fregolino Felice (RG. N. 39/46)
Processo contro Fregolino Felice (RG. N. 39/46)
Organo giudicante:
- Corte d’Assise di Torino – Sez. 2ª Speciale
- Presidente: Dott. Aurelio Cialente
- Giudici popolari: Ottorino Agostinetti, Arnolfo Scali, Armando Vivaldi, Carlo Vietti

Procura del Re di Torino: PM: Dott. Alfredo Aubert

Imputati:
n. 1 Felice Fregolino

Parti lese:
13 (1 donna. 1 partigiano non identificato, 11 uomini); tipologia (status): partigiani (n. 11); civili (n. 2): Domenico Viale, Riccardo Banderali, Giuseppe Paolo Perotti

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dal febbraio 1944 alla Liberazione, provincia di Torino.
- Tipologia: collaborazionismo politico e militare, rastrellamento, delazione, partecipazione a plotone di esecuzione, vilipendio cadavere
- Descrizione sintetica: accusato di collaborazionismo militare e politico per aver favorito i disegni politici e le operazioni militari del nemico come volontario nella Gnr dal febbraio 1944, per aver preso parte a diversi rastrellamenti e operazioni antipartigiane in cui vennero uccisi patrioti nelle zone di Giaveno, Brusasco, Ciriè ecc.; per aver preso parte alla cattura del partigiano Riccardo Banderali, ucciso a Torino il 10.04.1944 e aver compiuto atti di vilipendio sul cadavere; per delazione contro Domenico Viale che denunciò all’Ufficio politico della Federazione fascista di Torino come capo partigiano; per aver fatto parte del plotone di esecuzione che fucilò i condannati nel processo Perotti.

Denuncia:
- Tipologia: individuale
- Data: 27.11.1945
- Autorità ricevente: Questura di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Luigi Miroglio
- Tipologia denunciante: civile
- Sintesi denuncia: Miroglio accusa Fregolino di appartenere alla Gnr di via Asti, di aver preso parte a esecuzioni di partigiani e al plotone di esecuzione che fucilò il generale Perotti e gli uomini del suo gruppo, come ha più volte detto lo stesso Fregolino alla presenza di Miroglio.

- Tipologia: collettiva
- Data: 07.12.1945
- Autorità ricevente: Procura del Re di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: Fregolino è denunciato sulla base della denuncia di Luigi Miroglio come appartenente alla Gnr di via Asti, partecipante a rastrellamenti e membro del plotone di esecuzione che fucilò il generale Perotti e i suoi uomini. Fregolino lasciò Torino il 25.04.1945 e fatto prigioniero dagli Alleati fu inviato in un campo di concentramento da cui fu rilasciato il 13.10.1945.

- Tipologia: individuale
- Data: 07.12.1945
- Autorità ricevente: Questura di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Giuseppina Novara
- Tipologia denunciante: civile
- Sintesi denuncia: esercente in piazza Bodoni a Torino, il 10.04.1944 dopo la fucilazione del partigiano Banderali vide Fregolino (che talvolta frequentava la sua bottiglieria) e lo sentì dire «peccato che non ci siano le cipolle» mentre alludeva al sangue dell’ucciso.

- Tipologia: individuale
- Data: s.d.
- Autorità ricevente: Presidente Corte d’assise speciale di Torino [dato non certo; è indicato come Tribunale speciale]
- Nominativo / Autorità denunciante: Maria Sonnenfeld [dato ricavato denuncia non firmata, stessa grafia di quella indirizzata al sindaco e firmata]

- Tipologia denunciante: civile
- Sintesi denuncia: denuncia Fregolino Felice come autista della BN di via Asti che partecipò a rastrellamenti e accompagnò più volte in auto Pavolini; inoltre rubò materassi, riso, pollame, uccise partigiani e minacciò persone anche nel caseggiato in cui abitava. Fece fare dai tedeschi una perquisizione in casa di un certo D’Orsi. Fornisce informazioni sull’indirizzo, sul luogo in cui si nasconde, sui suoi parenti adottivi e sul fatto che la sua amante lo va a trovare. Chiede che venga arrestato e punito.

- Tipologia: individuale
Data: s.d.
Autorità ricevente: sindaco di Torino
Nominativo / Autorità denunciante: Maria Sonnenfeld
Tipologia denunciante: civile
Sintesi denuncia: denuncia Fregolino Felice come autista della BN di via Asti che partecipò a rastrellamenti e a uccisioni di partigiani. Fornisce informazioni sui suoi parenti adottivi e sulla sua amante e convivente, prostituta che condivide le idee di lui e che riceve ingiustamente l’assistenza dal Comune. Chiede che Fregolino venga arrestato e punito e che alla compagna venga tolta l’assistenza.

Arresto:
- Data e luogo: 03.12.1945, Torino
- Autorità procedente: PS

Imputazioni:
I- mputazioni: collaborazionismo militare e politico artt. 51 e 58 cpmg

Descrizione:
accusato di collaborazionismo militare e politico per aver favorito i disegni politici e le operazioni militari del nemico come volontario nella Gnr dal febbraio 1944, per aver preso parte a diversi rastrellamenti e operazioni antipartigiane in cui vennero uccisi patrioti nelle zone di Giaveno, Brusasco, Ciriè ecc.; per aver preso parte alla cattura del partigiano Riccardo Banderali, ucciso a Torino il 10.04.1944 e aver compiuto atti di vilipendio sul cadavere; per delazione contro Domenico Viale che denunciò all’Ufficio politico della Federazione fascista di Torino come capo partigiano; per aver fatto parte del plotone di esecuzione che fucilò i condannati nel processo Perotti.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Francesco Mutti (di fiducia).

Esito della sentenza:
- Condanna: riconosciuto colpevole di collaborazionismo politico (ex art. 58 cpmg); condannato a 18 anni di reclusione.
- Sanzioni accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici, confisca dei beni, pagamento delle spese legali.
- Motivazioni della sentenza: la Corte ritiene accertato dal dibattimento e dalle testimonianze che Fregolino si trovava in piazza Bodoni a Torino il 10.04.1944 quando fu fucilato Riccardo Banderali e che compì atti di vilipendio sul cadavere. La Corte lo ritiene anche colpevole di delazione ai danni di Domenico Viale. Al contrario non ritiene raggiunta la prova della colpevolezza per la partecipazione a rastrellamenti e azioni antipartigiane, né per la partecipazione al plotone di esecuzione che fucilò il generale Perotti e altri partigiani: i testimoni infatti non videro Fregolino partecipare, ma lo udirono solo vantarsi di aver preso parte a questi fatti e le vanterie dell’imputato non bastano a provare la colpa, tanto più quando si è davanti a una persona solita vantarsi di aver fatto grandi cose che invece non aveva fatto. La Corte ritiene inoltre esclusa la partecipazione di Fregolino alla cattura del partigiano Banderali. La Corte ritiene pertanto Fregolino imputabile per il reato di collaborazionismo politico (art. 58 cpmg), ma non per collaborazionismo militare (art. 51 cpmg). Il vilipendio del cadavere di Banderali va considerato come parte dell’attività collaborazionista volta a deprimere lo spirito di resistenza degli italiani contro il nemico invasore, attività che Fregolino ha esplicato con le sue prepotenze, le vanterie, le delazioni. La Corte ritiene che il fatto sia di «gravità speciale» e che Fregolino sia particolarmente pericoloso perciò gli nega le attenuanti generiche e quelle previste dall’art. 114 cp e ritiene adeguata la pena di 18 anni di reclusione.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma
Data: 10.04.1946
Promosso da: Felice Fregolino
Avv. Francesco Mutti
- Sintesi dei motivi di impugnazione: violazione art. 5 legge speciale, 58 cpmg; manca qualsiasi prova che Fregolino abbia commesso gli atti addebitatigli. La sentenza è contraddittoria e priva di motivazione perché si basa su congetture dei testimoni, sulle loro dichiarazioni e sulla loro descrizione di Fregolino come persona a cui piace vantarsi e parlare molto. Il vilipendio al cadavere, non provato, non può portare a una imputazione ai sensi del decreto di citazione in giudizio, al massimo può costituire violazione dell’art. 510 cp. Violazione art. 62bis e 114 cp: mancata applicazione delle attenuanti generiche nonostante i buoni precedenti di Fregolino che risultano anche dal dibattimento e dall’istruttoria, e mancata considerazione del reato come collettivo (come è accaduto in altre sentenze della Corte e dalla Cassazione). Violazione art. 133 cp: la pena inflitta è più grave di pene irrogate in casi di reati più gravi per criminali di guerra; la pena si discosta dal minimo in presenza di fatti modesti e di un semplice milite costretto ad arruolarsi dalle circostanze e questa decisione non è motivata dalla Corte. Il ricorso chiede l’annullamento della sentenza.
- Sentenza Corte di Cassazione:
- Data: 21.01.1947
- Esito: annullamento senza rinvio
- Sintesi della sentenza: reato estinto per amnistia (Togliatti)

Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: dal 03.12.1945 al 09.04.1946
- Pena: detenzione
- data inizio detenzione: 09.04.1946
- data scarcerazione: 21.01.1947
Durata prevista della detenzione: 18 anni
Durata effettiva della detenzione: 14 mesi e 12 giorni

Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti

09/04/1946
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 250. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".



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Relazioni con altri documenti e biografie




Mira Roberta 10/05/2023
Colombini Chiara 10/05/2023
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Come citare questa fonte. Processo contro Fregolino Felice (RG. N. 39/46)  in Archivio Istoreto, fondo Processi Corti d'Assise Straordinarie del Piemonte e della Valle d'Aosta [IT-C00-FA18108]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020