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Fascicolo: Processo contro Lirdi Carmelindo (RG. N. 62/1946).

C00/00962/01/02/00059
Processo contro Lirdi Carmelindo (RG. N. 62/1946).
Processo contro Lirdi Carmelindo (RG. N. 62/1946).
Organo giudicante: Corte d’Assise di Torino – Sez. 1ª Speciale
- Presidente: Dott. Livio Enrico
- Giudici popolari: Alessandro Camuffo Cattani, Mario Amedeo, Angelo Corrado, Italo Malberti

Procura del Re di Torino: PM: Avv. Umberto Muggia

Imputati:
n. 1 Carmelindo Lindi

Parti lese:
2 (uomini): tipologia (statuts): 1 partigiano, 1 collettivi (partigiani e renitenti): Diego Russello

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: negli anni 1944 e 1945, Torino
- Tipologia: collaborazionismo politico, delazione
- Descrizione sintetica: accusato di collaborazionismo per aver favorito i disegni politici del nemico come delatore di partigiani, in particolare di Diego Russello, e provocato rastrellamenti in abitazione di membri della Resistenza

Denuncia:
- Tipologia: individuale
- Data: 04.02.1946
- Autorità ricevente: PS Madonna di Campagna - Torino
Nominativo / Autorità denunciante: Diego Russello
Tipologia denunciante: partigiano, parte lesa
Sintesi denuncia: circa un mese prima della Liberazione rientrò a Torino dalla formazione partigiana di cui faceva parte e dopo 15 giorni seppe di essere ricercato dai fascisti. Credeva che a denunciarlo fosse stato Luigi Cotta, dal quale poi seppe che a denunciarlo era stato Carmelindo Lirdi. Insieme a Cotta e altri chiese a Lirdi di ritirare la denuncia a suo carico, visto che era rientrato a casa e stava lavorando. Lirdi rispose negativamente e disse che ormai non poteva fare più niente. Il giorno dopo vi fu un rastrellamento nelle case popolari di via Sospello e dintorni e furono catturati diversi giovani. Il rastrellamento fu dovuto alla denuncia a carico di Russello fatta da Lirdi. In seguito i fascisti diedero la caccia a Russello, ma non riuscirono a catturarlo.

- Tipologia: collettiva
Data: 13.02.1946
Autorità ricevente: Procura del Re di Torino
Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino
Tipologia denunciante: autorità italiana
Sintesi denuncia: appartenente alle BN, fermato per aver denunciato alla Federazione fascista di Torino nell’aprile 1945 il partigiano Diego Russello (ora agente di PS presso la caserma Valdocco) e per aver provocato un rastrellamento nelle case di via Sospello con conseguente arresto di renitenti alla leva.

Arresto:
- Data e luogo arresto: 31.01.1946, Torino
- Autorità procedente: agenti PS Madonna di Campagna - Torino

Imputazioni:
- Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg.

Descrizione: accusato di collaborazionismo per aver favorito i disegni politici del nemico come delatore di partigiani, in particolare di Diego Russello, e provocato rastrellamenti in abitazione di membri della Resistenza.

- Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

- Difesa: Avv. Giovanni Avonto (d’ufficio, poi di fiducia)

Esito della sentenza:
- Condanna: condanna per collaborazionismo politico art. 58 cpmg, con pena detentiva di 2 anni, 11 mesi e 20 giorni.
- Sanzioni accessorie: pagamento spese legali
Attenuanti: generiche ex art. 62 bis cp
Altre attenuanti ex 114 cp e art. 102 cpmp.

- Motivazioni della sentenza: la Corte ritiene che il dibattimento e i testimoni abbiano accertata la responsabilità di Lirdi nella denuncia a carico di Diego Russello che Lirdi voleva a tutti i costi fare arrestare come partigiano. Infatti disse allo stesso Russello che voleva farlo prendere vivo o morto e rifiutò di ritirare la denuncia quando Ponzo e Bellavia gli chiesero di farlo e disse a Zanato che Russello non gli piaceva. La Corte ritiene che Lirdi indicò i luoghi dove cercare Russello (fabbrica, osteria di Bechis e luogo di abitazione) e che provocò il rastrellamento della zona da cui Russello riuscì a sfuggire solo per fortuna. Il collaborazionismo politico è provato oggettivamente (delazione) e soggettivamente (volontà di far catturare Russello). La deposizione del testimone a discarico Musso prova che Lirdi aveva l’incarico dai fascisti di spiare gli oppositori, infatti quando disse di non avere informazioni su Musso i fascisti gli diedero dello stupido. Forse il rimprovero lo indusse a denunciare Russello. La Corte ritiene però di poter applicare le attenuanti ex art. 114 cp perché il collaborazionismo è di minima importanza. Inoltre Lirdi ha una condizione familiare di povertà con figli a carico e può essersi arruolato nella BN per avere lo stipendio. Il danno causato è di lieve entità infatti Russello è riuscito a scappare. Pertanto gli si possono applicare anche le attenuanti ex artt. 62bis cp e 102 cpmp partendo dalla pena minima.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma
Data: 05.05.1946
Promosso da: Carmelindo Lird, Avv. Giovanni Avonto
Sintesi dei motivi di impugnazione: violazione artt. 475, 524 e 479 cpp, errata valutazione delle risultanze di causa, istruttorie e dibattimentali. La deposizione in istruttoria di Russello è sostanzialmente diversa da quella resa in udienza ed è stata smentita dai testimoni. Le testimonianze sono quindi contraddittorie tra loro e contraddicono quanto i testimoni hanno dichiarato in istruttoria. La Corte non poteva trarre da queste testimonianze prove di colpevolezza. Lo stesso Russello disse che credeva che a denunciarlo fosse stato Cotta e che fu Cotta a indicargli Lirdi come responsabile della denuncia a suo carico. Nella denuncia contro Lirdi, Russello dichiarò che Lirdi gli disse che non poteva fare niente, mentre al dibattimento disse di aver sentito Lirdi dire che voleva che i fascisti lo catturassero vivo o morto. Russello ha detto al dibattimento che Zanato era presente quando Lirdi disse che voleva la cattura di Russello, mentre Zanato ha detto di aver saputo questo da Cotta. L’autore della denuncia era Cotta che accusò Lirdi per scagionarsi. Le altre frasi attribuite a Lirdi (non so nulla, faccio solo il mio lavoro) non provano che fosse l’autore della denuncia. Lirdi non solo non ha denunciato, ma ha avvertito del pericolo chi sapeva era partigiano, come Musso. Che i fascisti diedero dello stupido a Lirdi perché non sapeva niente su Musso non prova che lo avessero incaricato di spiare per loro. Nessun elemento di prova sulla responsabilità di Lirdi relativamente al rastrellamento di partigiani e renitenti nella zona in cui abitava Russello è emerso nell’istruttoria o nel dibattimento. La Corte doveva assolvere Lirdi per insufficienza di prove.

- Sentenza Corte di Cassazione:
- N.: dato non disponibile
- Data: 30.01.1947
- Esito: annullamento senza rinvio
- Sintesi della sentenza: reato estinto per amnistia.

Esecuzione della pena:
Carcerazione preventiva: dal 31.01.1946 al 02.05.1946

Pena: detenzione
- Data inizio detenzione: 02.05.1946
- Data scarcerazione: 04.07.1946 (richiesta concessione libertà provvisoria del difensore 20.05.1946 con allegata dichiarazione del sindaco di Torino sulla condizione di indigenza e familiare di Lirdi con 4 figli a carico; ordinanza del PM di libertà provvisoria per intervenuta amnistia Togliatti)
- Durata prevista della detenzione: 2 anni, 11 mesi, 20 giorni
- Durata effettiva della detenzione: 2 mesi e 2 giorni

Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti

02/05/1946
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 252. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".

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Relazioni con altri documenti e biografie




Mira Roberta 12/05/2023
Colombini Chiara 12/05/2023
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Come citare questa fonte. Processo contro Lirdi Carmelindo (RG. N. 62/1946).  in Archivio Istoreto, fondo Processi Corti d'Assise Straordinarie del Piemonte e della Valle d'Aosta [IT-C00-FA18151]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020