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Fascicolo: Processo contro Tomantschyer Gioachino (RG. N. 279/1946)

C00/00962/01/02/00061
Processo contro Tomantschyer Gioachino (RG. N. 279/1946)
Processo contro Tomantschyer Gioachino (RG. N. 279/1946)

Organo giudicante: Corte d’Assise di Torino – Sez. 3ª Speciale
- Presidente: Dott. Livio Enrico
- Giudici popolari: Alessandro Camusso Cattani, Emilio Montemaggi, Lino Calligaris, Pierino Suozzi, Maggiorino Bonino

Procura del Re di Torino: PM: Dott. Colombo

Imputati:
n. 1: Gioachino Tomantschyer

Parti lese:
Non ci sono parti lese specifiche.

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre alla Liberazione, Piemonte e Lombardia; maggio 1945, Milano e Torino.
- Tipologia: collaborazionismo politico, rastrellamento, truffa
- Descrizione sintetica: a) aver collaborato in Piemonte e in Lombardia con il tedesco invasore, partecipando a numerosi rastrellamenti in qualità di caporalmaggiore del Battaglione Nembo del Reggimento paracadutisti Folgore; b) nel mese di maggio 1945 prima a Milano e poi a Torino, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri, essersi dichiarato reduce dalla Germania avendo invece fatto parte fino ai giorni dell’insurrezione di forze armate nazifasciste, inducendo in errore l’Ufficio assistenza rimpatriati dalla Germania di Milano e il Centro reduci di Torino, ottenendo dal primo l’ingiusto profitto di 1000 lire, e dal secondo 5000 lire e un pacco vestiario, avendo commesso il fatto in danno di enti pubblici.

Denuncia:
Nel fascicolo non ci sono documenti relativi alla denuncia.

Arresto:
- Data e luogo: 19.10.1945, Venaria Reale (TO)
- Autorità procedente: Carabinieri mob. per l’aeronautica, distaccamento Carabinieri 3° Nucleo recup. pres. aer. Torino

Imputazioni:
- Capo 1°: collaborazionismo politico art. 58 cpmg.
- Capo 2°: truffa aggravata art. 81 e 640.

Descrizione :
- Capo 1°: aver collaborato in Piemonte e in Lombardia con il tedesco invasore, partecipando a numerosi rastrellamenti in qualità di caporalmaggiore del Battaglione Nembo del Reggimento paracadutisti Folgore.
- Capo 2°: nel mese di maggio 1945 prima a Milano e poi a Torino, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri, essersi dichiarato reduce dalla Germania avendo invece fatto parte fino ai giorni dell’insurrezione di forze armate nazifasciste, inducendo in errore l’Ufficio assistenza rimpatriati dalla Germania di Milano e il Centro reduci di Torino, ottenendo dal primo l’ingiusto profitto di 1000 lire, e dal secondo 5000 lire e un pacco vestiario, avendo commesso il fatto in danno di enti pubblici.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Giuseppe Parella (di fiducia)

Esito della sentenza:
- Assoluzione / non luogo a provvedere: assoluzione per insufficienza di prove dal delitto di collaborazionismo politico.
- Condanna: pena detentiva di 1 anno, 3 mesi per il reato di truffa aggravata

- Sanzioni accessorie: multa di 3300 lire, pagamento delle spese processuali

- Motivazioni della sentenza: la Corte afferma che dal dibattimento non è emersa alcuna prova circa la partecipazione di Tomantschyer ai rastrellamenti operati dalla Folgore nel Canavese, mentre per la partecipazione ai rastrellamenti operati nella zona dell’Ossola, ammessi dall’imputato stesso, le prove presentate sono insufficienti. Il reato di truffa risulta provato dai documenti trovatigli in tasca al momento dell’arresto. Per la definizione della pena la Corte tiene conto della confusione e dello smarrimento del periodo, dei precedenti e della giovane età dell’imputato.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione (dato non disponibile):
Data: 13.01.1946
Promosso da: Gioacchino Tomantschyer, Avv. Giuseppe Parella
- Sintesi dei motivi di impugnazione: inosservanza dell’art. 479 cpp (art. 524 n. 1 cpp): l’assoluzione per insufficienza di prove nel reato di collaborazionismo è contraddittoria con le dichiarazioni rilasciate dall’imputato dalle quali risulta che egli non commise il fatto.
Inosservanza dell’art. 62 cp (art. 524 n. 1 cpp): mancata concessione delle attenuanti che avrebbero dato luogo a ulteriori riduzioni.

06.03.1946 presentata richiesta di libertà provvisoria basata sui precedenti «illibati» dell’imputato e sulle condizioni di salute della sua compagna che le impediscono di provvedere al proprio sostentamento (allegato certificato medico).

Il PM chiede alla Corte di assise di emettere una declaratoria di estinzione del reato per amnistia (data illeggibile).

- Sentenza Corte di Cassazione di Roma:
N.: 2152
Data: 20.09.1946
Esito: annullata senza rinvio per estinzione del reato per amnistia Togliatti
Sintesi della sentenza: solo estratto

Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: dal 19.10.1945 al 10.01.1946

- Pena: dal 10.01.1946 al 20.09.1946
Durata prevista della detenzione: 1 anno e 3 mesi
Durata effettiva della carcerazione: 8 mesi e 10 giorni

- Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti applicata dalla Corte di cassazione con sentenza del 20.09.1946
10/01/1946
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 246. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".

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Carinci Ada 16/05/2023
Colombini Chiara 16/05/2023
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Come citare questa fonte. Processo contro Tomantschyer Gioachino (RG. N. 279/1946)  in Archivio Istoreto, fondo Processi Corti d'Assise Straordinarie del Piemonte e della Valle d'Aosta [IT-C00-FA18179]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020