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Fascicolo: Processo contro Paravidino Piero (RG. N. 263/1945)

C00/00962/01/01/00118
Processo contro Paravidino Piero (RG. N. 263/1945)
Processo contro Paravidino Piero (RG. N. 263/1945)

Organo giudicante: Corte d’Assise di Torino – Sez. 3ª Speciale

Composizione del Collegio:
Presidente: Dott. Nello Naldini
Giudici popolari: Marino Marini, Igino Monzeglio, Mario Capra, Dino De Bernardi

Procura del Re di Torino: PM: Dott. Pedroni

Imputati:
n. 1: Piero Paravidino

Parti lese:
6 (6 uomini); tipologia (status): 1 partigiano, 1 militare, 4 civili: Giulio Duarte De Silva, Eligio Audisio, Giovanni Raimondi, Angelo Clari, Severino Borla, Tommaso Conte.

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dal settembre 1943 all’aprile 1945, Torino, Riva di Chieri (TO)
- Tipologia: collaborazionismo, usurpazione di pubblico ufficio, truffa, usurpazione di titolo
- Descrizione sintetica: a) nel periodo settembre 1943-aprile 1945, avere favorito i disegni politici del nemico (tedesco invasore), nella qualità di milite fascista prima e di paracadutista della Repubblica sociale poi, dove si era volontariamente arruolato, procedendo tra l’altro all’arresto di certi Eligio Audisio e Giulio Duarte De Silva nell’ottobre 1943, a delazioni alle autorità nemiche sulla loro opera partigiana, causandone l’arresto e la conseguente deportazione in campo di concentramento in Germania;
b) nel giugno 1944 a Torino, avere usurpato la qualifica di agente di polizia e come tale aver imposto a esercenti del mercato di C. Altacomba disposizioni arbitrarie;
c) il 13 e 18.06.1944 a Torino e a Riva di Chieri (TO), con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con l’artificio di presentarsi in divisa di sottotenente della polizia e di qualificarsi come appartenente a tale corpo, avere indotto in errore Angelo Clari e Severino Borla, facendosi consegnare da ciascuno di essi una bicicletta, procurandosi ingiusto profitto ai loro danni;
d) l’8 ottobre 1944 in Torino, con l’artificio di qualificarsi e farsi credere militare alleato e di chiedere in uso momentaneo una bicicletta, avere indotto in errore Conte Tommaso dal quale se ne fece consegnare una del valore di 10.000 lire, procurandosi ingiusto profitto ai suoi danni;
e) nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo precedente, avere portato abusivamente in pubblico la divisa militare alleata, con l’aggravante dello stesso art. 61 n. 2 cp per aver commesso il reato al fine di eseguire quello di cui alla lettera d).

Denuncia:
- Tipologia: 1), 2) collettiva; 3), 4), 5), 6) individuale
- Data: 1) 03.08.1945; 2) 03.07.1945; 3) 22.06.1945; 4) 13.06.1945; 5) 28.10.1945; 6) 16.10.1945
- Autorità ricevente: 1) ufficio del PM presso la Corte di assise di Torino; 2) Ufficio politico della Questura di Torino; 3) commissariato di PS del quartiere Borgo San Donato di Torino; 4) dato non disponibile; 5) Ufficio politico della Questura; 6) polizia di S. Salvario (TO)
- Nominativo / Autorità denunciante: 1) Ufficio politico della Questura di Torino; 2) Giulio Duarte De Silva e Dott. Eligio Audisio; 3) Giovanni Raimondi; 4) Angelo Clari; 5) dott. Eligio Audisio; 6) Tommaso Conte
- Tipologia denunciante: 1) autorità; 2), 3), 4), 5), 6) parte lesa
- Sintesi denuncia: 1) aver provocato la deportazione in Germania di Giulio Duarte De Silva ed Eligio Audisio; aver fermato e presentato al comando tedesco di Corso Stupinigi tal Giovanni Raimondi accusandolo di appartenenza a formazioni partigiane; essersi spacciato agente di polizia appropriandosi di due biciclette rispettivamente di proprietà di Angelo Clari e Severino Borla.
2) Aver provocato l’arresto di Giulio Duarte De Silva e Dott. Eligio Audisio e la loro deportazione nel campo di concentramento di Reichenau (dove rimasero fino all’01.05.1945).
3) Aver provocato l’arresto di Giovanni Raimondi, averlo accusato di essere membro delle bande terroristiche (non specificate).
4) Avere derubato Angelo Clari.
5) Aver provocato l’arresto e la deportazione in Germania di Eligio Audisio.
6) Avere rubato a Tommaso Conte una bicicletta usando il nome di Piero Spano (successivamente identificato come Piero Paravidino).

Arresto:
- Data e luogo: 20.06.1945, Torino
- Autorità procedente: Polizia ferroviaria

Imputazioni:
- Capo 1°: collaborazionismo politico art. 58 cpmg.
- Capo 2°: usurpazione di funzioni pubbliche art. 347 pp cp.
- Capo 3°: truffa continuata (art. 81, 640 p. 1).
- Capo 4°: truffa (art. 640 p. 1 parte).
- Capo 5°: usurpazione di titoli o di onori (art. 498 cp)

Descrizione:
- Capo 1°: nel periodo settembre 1943-aprile 1945, avere favorito i disegni politici del nemico (tedesco invasore), nella qualità di milite fascista prima e di paracadutista della Repubblica sociale poi, dove si era volontariamente arruolato, procedendo tra l’altro all’arresto di certi Eligio Audisio e Giulio Duarte De Silva nell’ottobre 1943, a delazioni alle autorità nemiche sulla loro opera partigiana, causandone l’arresto e la conseguente deportazione in campo di concentramento in Germania.
- Capo 2°: nel giugno 1944 a Torino, avere usurpato la qualifica di agente di polizia e come tale aver imposto a esercenti del mercato di C. Altacomba disposizioni arbitrarie.
- Capo 3°: il 13 e 18.06.1944 a Torino e a Riva di Chieri (TO), con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con l’artificio di presentarsi in divisa di sottotenente della polizia e di qualificarsi come appartenente a tale corpo, avere indotto in errore Angelo Clari e Severino Borla, facendosi consegnare da ciascuno di essi una bicicletta, procurandosi ingiusto profitto ai loro danni.
- Capo 4°: l’8 ottobre 1944 in Torino, con l’artificio di qualificarsi e farsi credere militare alleato e di chiedere in uso momentaneo una bicicletta, avere indotto in errore Conte Tommaso dal quale se ne fece consegnare una del valore di 10.000 lire, procurandosi ingiusto profitto ai suoi danni.
- Capo 5°: nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo precedente, avere portato abusivamente in pubblico la divisa militare alleata, con l’aggravante dello stesso art. 61 n. 2 cp per aver commesso il reato al fine di eseguire quello di cui al Capo 4.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Giovanni Avonto (d’ufficio)

Esito della sentenza:
- Assoluzione / non luogo a provvedere: assoluzione dal reato al Capo 5 per insufficienza di prove.

- Condanna: a) reato truffa: nove mesi di reclusione e 1500 lire di multa; b) usurpazione pubblico ufficio: un mese di reclusione riducibile a 20 giorni di reclusione (art. 98) ; c) collaborazionismo: dieci anni riducibili a 6 anni e 8 mesi (art. 58) e poi riducibili a 4 anni e 5 mesi (attenuanti generiche). In totale la pena stabilita è di 5 anni, 2 mesi e 20 giorni.

- Sanzioni accessorie: multa di 1500 lire, pagamento delle spese processuali, confisca dei beni, interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante l’espiazione della pena.

- Aggravanti: art. 81

- Attenuanti: 62 bis, art. 98

- Motivazioni della sentenza: le responsabilità di Paravidino in tutti reati a lui contestati sono state ampiamente provate durante il dibattimento. La consapevolezza del Paravidino è stata confermata dai risultati della perizia compiuta sulle sue capacità di intendere e volere (necessaria perché l’imputato era minorenne); dal suo livello di studi e dall’atteggiamento tenuto durante la fase istruttoria e quella processuale. La Corte ritiene però di poter concedere le attenuanti generiche e di commisurare la pena partendo dalla pena minima, sia per la giovane età sia per il contesto in cui Paravidino è nato e cresciuto.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:
Data: 24.04.1946
Promosso da: Piero Paravidino, Avv. Giovanni Avonto
- Sintesi dei motivi di impugnazione: [illeggibile]

- Sentenza Corte di Cassazione:
N.: 8199
Data: 03.02.1947
Esito: estinzione del reato per amnistia
Sintesi della sentenza: solo estratto

Esecuzione della pena:
Carcerazione preventiva: dal 28.10.1945 al 24.04.1946

Pena: dal 24.04.1946 al 29.07.1946 (liberazione condizionale)
Durata prevista della pena: 5 anni, 2 mesi e 20 giorni
Durata effettiva della pena: 3 mesi e 3 giorni.

- Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti applicata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 03.02.1947.
24/04/1946
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 245. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".

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Carinci Ada 01/06/2023
Colombini Chiara 01/06/2023
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Come citare questa fonte. Processo contro Paravidino Piero (RG. N. 263/1945)  in Archivio Istoreto, fondo Processi Corti d'Assise Straordinarie del Piemonte e della Valle d'Aosta [IT-C00-FA18369]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020