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Fascicolo: Processo contro Grazioli Emilio (RG. N. 142/1946)

C00/00962/01/02/00084
Processo contro Grazioli Emilio (RG. N. 142/1946)
Processo contro Grazioli Emilio (RG. N. 142/1946)

Organo giudicante: Corte d’Assise di Torino – Sez. 1ª Speciale
- Presidente: Dott. Giovanni Giordano
- Giudice: Dott. Luda di Cortemiglia
- Giudici popolari: Giuseppe Caldera, Alessandro Camuffo Cattani
Marino Marini, Lamberto Ghignoli, Francesco Carasso

Procura della Repubblica di Torino: PM: dato non disponibile

[Il fascicolo è composto da soli 5 fogli: un’istanza dell’Avv. Edoardo Dagasso con cui si richiede la restituzione di alcuni mobili confiscati dopo la condanna; verbale del sequestro (25.09.1945). La sentenza è una copia rilasciata dalla Corte d’Assise di Milano, da cui sono tratte le informazioni.]

Imputati:
n. 1: Emilio Grazioli

Parti lese:
3 (3 uomini); tipologia (status): 2 commissari di PS, 1 militare: Giuseppe Viola (o Viale), Guido Sessa (o Pessa), Serafino Trucco (o Trucchi).

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre alla Liberazione, Torino, Milano, Ravenna, Bergamo
- Tipologia: collaborazionismo, imputazione di ruolo, truffa
- Descrizione sintetica:
1) Aver collaborato con il tedesco invasore dopo l’8 settembre, rivestendo la carica di capo di provincia di Bergamo (fino al maggio 1944), di Ravenna (fino al settembre 1944), di Torino (fino alla Liberazione) e di alto commissario per il Piemonte; quale capo di provincia e alto commissario in Torino, avere impartito al presidente del Tribunale speciale ordini per l’applicazione di severe condanne, avere ordinato la chiusura degli stabilimenti per reprimere gli scioperi, avere ordinato il fermo di operai scioperanti e dato ordini agli organi di polizia di sparare sulle maestranze scioperanti; sempre quale capo di provincia di Torino, avere convocato il Tribunale militare straordinario di guerra che condannò alla pena capitale numerosi partigiani; in Bergamo e in Torino, avere rese note le condanne alla pena capitale inflitte ad appartenenti al movimento clandestino di liberazione con manifesti murali da lui concepiti; in Ravenna e in Bergamo, quale capo di provincia, avere autorizzato e permesso che si commettessero numerosi omicidi e sevizie su persone appartenenti al movimento di resistenza e di liberazione, commettendo con tutti questi atti un fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico e a nuocere alle operazioni delle forze armate dello Stato italiano.
2) Dopo l’8 settembre in Bergamo occupata dal nemico, avere perseguitato i funzionari di Ps Giuseppe Viola e Guido Sessa, provocando il loro trasferimento e la risoluzione del contratto di impiego per il secondo, che fu anche deferito al Tribunale militare (il primo per la sua attività antifascista nei 45 giorni del governo badogliano, il secondo per manifestazioni contrarie alla campagna antiebraica) e per aver ordinato l’arresto del ten. col. Serafino Trucco, rifiutatosi di prestare giuramento di fedeltà allo pseudo governo fascista repubblicano, favorendo così i disegni politici del nemico sul territorio occupato e commettendo con tale attività un fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano.
3) In Ravenna il 09.09.1944, nei giorni successivi e prossimi a tale data, con l’artificio di emettere una ordinanza di riapertura della contabilità speciale dello Stato per la Provincia, quale pseudo capo della Provincia stessa, avere indotto in errore l’Intendenza di finanza, facendo emettere ordinativi di pagamento a favore di enti fascisti (fra cui il comando provinciale della Gnr e il comandante della Brigata nera) per l’ammontare complessivo di 15 milioni e 90000 lire, procurando così a detti enti e a sé medesimo l’ingiusto profitto di tali somme in danno dello Stato.
4): tentata truffa a danno della Banca nazionale del lavoro per 2 milioni e 400000 lire nelle circostanze di cui al precedente capo di imputazione.

Denuncia:
Dati non disponibili

Arresto:
Dati non disponibili

Imputazioni:
- Capo 1°: collaborazionismo militare art. 51 cpmg;
- Capo 2°: collaborazionismo politico art. 58 cpmg;
- Capo 3°: truffa aggravata continuata (art. 81-640 co e cap. 1 cp);
- Capo 4°: tentata truffa (art. 56-640 cp e cap. N. 1 cp)

Descrizione:
Capo 1°: aver collaborato con il tedesco invasore dopo l’8 settembre, rivestendo la carica di capo di provincia di Bergamo (fino al maggio 1944), di Ravenna (fino al settembre 1944), di Torino (fino alla Liberazione) e di alto commissario per il Piemonte; quale capo di provincia e alto commissario in Torino, avere impartito al presidente del Tribunale speciale ordini per l’applicazione di severe condanne, avere ordinato la chiusura degli stabilimenti per reprimere gli scioperi, avere ordinato il fermo di operai scioperanti e dato ordini agli organi di polizia di sparare sulle maestranze scioperanti; sempre quale capo di provincia di Torino, avere convocato il Tribunale militare straordinario di guerra che condannò alla pena capitale numerosi partigiani; in Bergamo e in Torino, avere rese note le condanne alla pena capitale inflitte ad appartenenti al movimento clandestino di liberazione con manifesti murali da lui concepiti; in Ravenna e in Bergamo, quale capo di provincia, avere autorizzato e permesso che si commettessero numerosi omicidi e sevizie su persone appartenenti al movimento di resistenza e di liberazione, commettendo con tutti questi atti un fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico e a nuocere alle operazioni delle forze armate dello Stato italiano.
- Capo 2°: dopo l’8 settembre in Bergamo occupata dal nemico, avere perseguitato i funzionari di Ps Giuseppe Viola e Guido Sessa, provocando il loro trasferimento e la risoluzione del contratto di impiego per il secondo, che fu anche deferito al Tribunale militare (il primo per la sua attività antifascista nei 45 giorni del governo badogliano, il secondo per manifestazioni contrarie alla campagna antiebraica) e per aver ordinato l’arresto del ten. col. Serafino Trucco, rifiutatosi di prestare giuramento di fedeltà allo pseudo governo fascista repubblicano, favorendo così i disegni politici del nemico sul territorio occupato e commettendo con tale attività un fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano.
- Capo 3°: in Ravenna il 09.09.1944, nei giorni successivi e prossimi a tale data, con l’artificio di emettere una ordinanza di riapertura della contabilità speciale dello Stato per la Provincia, quale pseudo capo della Provincia stessa, avere indotto in errore l’Intendenza di finanza, facendo emettere ordinativi di pagamento a favore di enti fascisti (fra cui il comando provinciale della Gnr e il comandante della Brigata nera) per l’ammontare complessivo di 15 milioni e 90000 lire, procurando così a detti enti e a sé medesimo l’ingiusto profitto di tali somme in danno dello Stato.
- Capo 4°: tentata truffa a danno della Banca nazionale del lavoro per 2 milioni e 400000 lire nelle circostanze di cui al precedente capo di imputazione.

Posizione processuale: detenuto e costituito in giudizio

Difesa: Avv. Edoardo Dagasso (di fiducia)

Esito della sentenza:
Assoluzione / non luogo a provvedere:
- Capo 2°: assoluzione per insufficienza di prove;
- Capo 3° e capo 4°: assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
- Capo 1°: c) aver ordinato la chiusura di stabilimenti industriali per reprimere gli scioperi, il fermo degli operai scioperanti e l’azione di fuoco sugli stessi in caso di disobbedienza; d) aver convocato il Tribunale militare straordinario dal quale furono emesse molte sentenze di condanna a morte di partigiani; f) aver autorizzato e permesso, a Bergamo e a Ravenna, eccidi e sevizie in danno di aderenti al movimento nazionale.

- Condanna: pena detentiva di 5 anni e 4 mesi per i punti del Capo 1°: a) aver ricoperto il ruolo di prefetto di Bergamo, Ravenna, Torino, e di Commissario straordinario per il Piemonte; b) aver impartito ordini di condanna al presidente del Tribunale straordinario; e) aver concepito e fatto affiggere i manifesti.

- Sanzioni accessorie: confisca dei beni, pagamento delle spese processuali e interdizione dai pubblici uffici, interdizione legale.

- Attenuanti: generiche (art. 62 bis cp); art. 26 cpmg

- Motivazioni della sentenza:
- Capo 4°: la Corte stabilisce che non esistono gli estremi del reato rubricato.
- Capo 3°: la Corte ritiene che Grazioli si sia avvalso di una facoltà concessagli dalla legge, per quanto legge di un governo illegittimo; quindi, l’elemento del dolo non è sussistente.
- Capo 2°: la Corte ritiene manchino sia il carattere di vera e propria persecuzione sia un numero sufficienti di atti e di prove.
- Capo 1°: a) la Corte considera la responsabilità provata de iure data la funzione di prefetto e capo di Provincia; b) la Corte ritiene provata la responsabilità; c) la Corte ritiene le prove non sufficienti a dimostrare la responsabilità di Grazioli; d) la Corte ritiene non provata la responsabilità; e) la Corte ritiene provata l’accusa; f) la Corte ritiene insufficienti le prove e le testimonianze contro Grazioli. Inoltre, la Corte non ritiene di poter applicare il decreto di amnistia del 22.06.1946 n. 4 per le cariche rivestite dall’imputato.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
Dato non disponibile.

Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: dato non disponibile

- Pena: dato non disponibile

- Provvedimenti di clemenza: condono di 5 anni art. 9 del dp 22.06.1946 n. 4
13/09/1946
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 258. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".

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Carinci Ada 01/06/2023
Colombini Chiara 01/06/2023
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Come citare questa fonte. Processo contro Grazioli Emilio (RG. N. 142/1946)  in Archivio Istoreto, fondo Processi Corti d'Assise Straordinarie del Piemonte e della Valle d'Aosta [IT-C00-FA18371]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020