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Fascicolo: Processo contro Rambaudi Biagio (RG. N. 88/1946)

C00/00962/01/02/00096
Processo contro Rambaudi Biagio (RG. N. 88/1946)
Processo contro Rambaudi Biagio (RG. N. 88/1946)

Organo giudicante: Corte d’Assise di Torino – Sez. 3ª Speciale
Presidente: Dott. Nello Naldini
Giudici popolari: Carlo Bossola, Carlo Tedeschi, Gastone Guerrini, Vittorio Madon

Procura del Re di Torino: PM: Dott. Ettore Moscone

Imputati:
n. 1 Biagio Rambaudi

Parti lese:
3 (3 uomini); tipologia (status): 2 partigiani, 1 civile: Pietro Cometto, Giuseppe Verna, Salvatore Balsamo.

Principali fatti contestati nel processo:
Data e luogo del fatto: dall’8 settembre 1943 alla Liberazione, Torino (fatti specifici estate 1944 e aprile 1945, Torino)
- Tipologia: collaborazionismo politico, arresti, sevizie
- Descrizione sintetica: accusato di collaborazionismo politico per aver prestato servizio presso il comando fascista di via Asti a Torino e aver partecipato ad arresti e sevizie di partigiani; in particolare per aver minacciato Pietro Cometto, che si era interposto per far rilasciare dei partigiani arrestati, e seviziato nella caserma di via Asti Salvatore Balsamo e Giuseppe Verna, il quale fu poi ucciso.

Denuncia:
- Tipologia: individuale
- Data: 10.12.1945
- Autorità ricevente: Commissariato PS Borgo Dora - Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Pietro Camerlo
- Tipologia denunciante: civile
- Sintesi denuncia: nel 1941 nello stabilimento Fiat Fonderie Ghisa dove lavorava criticò Hitler e Mussolini. Rambaudi, suo collega di lavoro, lo denunciò per questo e Camerlo venne arrestato e portato al comando della Milizia di corso Re Umberto, dove erano presenti Rambaudi e un tale Nocentini che confermarono che Camerlo aveva pronunciato parole contro Hitler e Mussolini. Dopo essere stato percosso, fu portato in Questura e poi in carcere, dove rimase 23 giorni.

- Tipologia: collettiva
- Data: 18.12.1945
- Autorità ricevente: Procura del Re di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: Rambaudi viene fermato il 05.12.1945 da agenti del Commissariato di Borgo Dora mentre sta subendo un pestaggio da parte di alcuni operai della Fiat Fonderie Ghisa che lo hanno riconosciuto come ex collega di lavoro e appartenente alla Gnr. Rambaudi conferma di essere stato brigadiere della Gnr presso la caserma di via Asti e di essere stato arrestato dopo la Liberazione e inviato nel campo di concentramento di Coltano (PI). Sono state avviate indagini in merito e la Questura lo denuncia per collaborazionismo. Allegati verbale di arresto, verbali di interrogatorio, dichiarazioni di Maria Salato, Pietro Cometto, Pietro Camerlo, Nadir Sistini.

Arresto:
- Data e luogo arresto: 05.12.1945, Torino
- Autorità procedente: agenti PS Commissariato Borgo Dora – Torino
L’arresto avviene in seguito a un pestaggio da parte di operai della Fiat che hanno riconosciuto il loro ex collega di lavoro Rambaudi noto per essere stato brigadiere della Gnr; i poliziotti intervengono per sottrarlo alla folla, lo portano al commissariato e lo arrestano come collaborazionista.

Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg.

Descrizione: accusato di collaborazionismo politico per aver prestato servizio presso il comando fascista di via Asti a Torino e aver partecipato ad arresti e sevizie di partigiani; in particolare per aver minacciato Pietro Cometto, che si era interposto per far rilasciare dei partigiani arrestati, e seviziato nella caserma di via Asti Salvatore Balsamo e Giuseppe Verna, il quale fu poi ucciso.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Giuseppe Barberi (di fiducia).

Esito della sentenza:
- Condanna: condanna per reato di collaborazionismo politico a pena detentiva 4 anni, 5 mesi e 10 giorni

- Sanzioni accessorie: interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, confisca dei beni, pagamento spese legali.

- Attenuanti:
attenuanti generiche ex 62 bis cp
altre attenuanti ex artt. 62 cp

- Motivazioni della sentenza: la Corte ritiene provato che fu Rambaudi a schiaffeggiare Verna e Balsamo poiché la testimone Salato e lo stesso Balsamo lo hanno riconosciuto; Rambaudi ha sostenuto che non era in via Asti quando furono arrestati Verna e Balsamo, ma Balsamo ha dichiarato di essere stato arrestato nel marzo 1945 e non in aprile e, in ogni caso il trasferimento alla caserma Podgora non avrebbe impedito a Rambaudi di andare in via Asti, data la vicinanza tra le due caserme. La Corte ritiene provato anche l’episodio di via Bellezia di cui ha parlato Cometto. Non essendo questi comparso in dibattimento, Rambaudi, che in un primo momento aveva negato, ha ammesso di essere stato nella trattoria, ha tentato di edulcorare l’episodio, ma le dichiarazioni di Cometto in istruttoria sono chiare e dettagliate. Rambaudi operò coscientemente e fattivamente a vantaggio della Rsi come dimostra il suo comportamento dopo l’08.09.1943: cinquantenne, senza obblighi militari, con scarso carico di famiglia non avendo figli e con un lavoro fisso e ben retribuito, si arruolò comunque nella Gnr e si iscrisse al Pfr, preferendo essere pagato di più ma in modo iniquo perché la sua opera era a vantaggio dei tedeschi invasori e ai danni del movimento di Liberazione. Rambaudi è dunque responsabile, ma non di sevizie (ha semplicemente schiaffeggiato Verna e Balsamo) e non risulta che abbia partecipato all’uccisione di Verna. La Corte ritiene pertanto di infliggere la pena minima applicando le attenuanti generiche. Non concede però le attenuanti richieste dalla difesa ex art. 48 cpmp perché l’art. è relativo ai soli reati militari e comunque Rambaudi era in servizio da lungo tempo e non consta abbia commesso il reato per eccesso di zelo o per i modi usati dai superiori nei suoi confronti, né risulta che fosse milite della Gnr di ottima condotta o provato valore. Non concede le attenuanti ex art 26 cmpg perché dal foglio matricolare non risultano ferite di guerra, né atti di particolare valore. La pensione che riceve è dovuta a malattia contratta in guerra, non a ferita, e la croce al merito di guerra viene concessa non per il valore dimostrato, ma per servizio prolungato in zona di guerra. Non concede infine le attenuanti ex art. 7 Dll 159 perché Rambaudi si limitò ad aiutare alcuni suoi conoscenti detenuti e questo non può significare partecipazione alla lotta contro il tedesco invasore. La Corte concede le attenuanti ex art. 62 n. 6 cp. Partendo dalla pena minima e applicando le attenuanti, la pena inflitta è calcolata in 4 anni, 5 mesi e 10 giorni. Tra le pene accessorie la Corte infligge la confisca dei beni a favore dello Stato perché Rambaudi si è messo volontariamente a servizio dei tedeschi per tramite della loro alleata repubblica fascista.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma
Data: 20.05.1946
Promosso da: Biagio Rambaudi, Avv. Giuseppe Barberi (di fiducia)
- Sintesi dei motivi di impugnazione:
Violazione art. 58 cpmg: la teste Salato ha ammesso in dibattimento che nel caso di Verna non si trattò di sevizie da parte di Rambaudi, ma di due schiaffi (non anche di pugni come dichiarato in istruttoria) e Balsamo che in istruttoria aveva detto che Rambaudi lo aveva preso a schiaffi e pugni ammise in dibattimento che gli diede solo uno schiaffo. La teste Salato inoltre si è qualificata come vedova di Verna mentre era solo la sua amante; non ha detto al padre di Verna delle percosse; non conosceva Rambaudi e quando lo rivide dopo l’arresto, e disse di riconoscerlo come il responsabile delle percosse a Verna, Rambaudi aveva il volto alterato per le percosse subite (come dimostra il certificato medico e come ha dichiarato Rambaudi). Non si capisce perché la Corte abbia creduto all’imputata e non a Rambaudi. Quanto a Balsamo la Corte ha accettato per buona la data dell’arresto anticipata di un mese in dibattimento rispetto all’istruttoria e ciò ha inficiato la difesa di Rambaudi di essere stato trasferito prima del 15.04.1944 alla caserma Podgora. Balsamo ha inoltre dichiarato di essere stato arrestato da elementi in divisa e Rambaudi vestì sempre in borghese date le sue mansioni; Balsamo fu interrogato e percosso da Brancaleone e Rambaudi non dipendeva da lui, ma da Lubiani che era in servizio presso la Podgora e non poteva disporre di elementi di via Asti. Non si capisce inoltre come la Corte abbia motivato la presenza di Rambaudi in due operazioni quasi contemporanee nel pomeriggio del 15.04.1945 e come egli abbia potuto partecipare ad azioni di militi di via Asti o essere in via Asti essendo in servizio alla Podgora senza chiedere e ottenere autorizzazione. Anche nel caso dell’episodio di via Bellezia la Corte non ha motivato chiaramente e ha accettato la versione dei testimoni come tale non considerando quella di Rambaudi. Inoltre è da vedere se le pretese sevizie, che si sono rivelate pochi schiaffi, possano costituire il reato di collaborazionismo politico, cioè aver favorito il nemico nei suoi disegni politici aderendo alla Rsi ma compiendo atti che vadano oltre il semplice arruolamento nei suoi corpi (in questo caso la Gnr). Disegno politico è quello che punta a influenzare la disposizione d’animo della popolazione del territorio occupato verso l’occupante: annessione del territorio o assoggettamento del territorio o di parte di esso alla sovranità del nemico; determinazione di uno stato d’animo favorevole nella popolazione; induzione del terrore nella popolazione per distoglierla dai propositi di atti ostili contro il nemico e il suo esercito. I tre schiaffi dati da Rambaudi a Verna e Balsamo non corrispondono al significato letterale e giuridico del favoreggiamento dei disegni politici. Mancano le prove del dolo, inoltre è necessaria una pluralità di atti per configurare il collaborazionismo, non tre soli schiaffi, e gli atti vanno guardati nel loro complesso non isolatamente; infine Rambaudi non fece parte dell’Ufficio politico, ma fu solo il piantone della Compagnia comando.
Violazione art. 48 cpmp: Rambaudi raggiunse il grado di sergente nell’esercito senza seguire corsi speciali, ma solo prestando servizio militare, deve perciò aver avuto un’ottima condotta e secondo la difesa si deve considerare il periodo di servizio militare non quello di servizio nella Rsi. Considerata la croce al merito di guerra e la pensione dovuta a infermità contratta in guerra la Corte poteva concedere l’attenuante per ottima condotta.
Violazione art. 114 cp: Rambaudi come piantone era un gregario e se effettuò gli arresti, cosa che nega, lo fece perché non poteva sottrarsi a ordini impartiti dai superiori; e non importa che l’autorità ordinante non fosse legittima, perché basta un’autorità di fatto e inoltre Rambaudi poteva considerare che fosse legittima la Rsi. La Corte avrebbe quindi dovuto applicare anche le attenuanti ex art. 114 cp.

- Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 23.05.1947
Esito: annullamento senza rinvio
Motivazioni: reato estinto per amnistia

Esecuzione della pena:
Carcerazione preventiva: dal 13.12.1945 al 14.05.1946

Pena: dal 14.05.1946 al 03.07.1946
Durata prevista della detenzione: 4 anni, 5 mesi e 10 giorni
Durata effettiva della detenzione: 1 mese e 19 giorni
Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti.
14/05/1946
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 253. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".

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Relazioni con altri documenti e biografie




Mira Roberta 03/10/2023
Colombini Chiara 03/10/2023
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Come citare questa fonte. Processo contro Rambaudi Biagio (RG. N. 88/1946)  in Archivio Istoreto, fondo Processi Corti d'Assise Straordinarie del Piemonte e della Valle d'Aosta [IT-C00-FA18584]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020