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Fascicolo: Processo contro Giuseppe Sibona (RG. N. 50/1946)

C00/00962/01/02/00113
Processo contro Giuseppe Sibona (RG. N. 50/1946)
Processo contro Giuseppe Sibona (RG. N. 50/1946)

Organo giudicante: Corte d’Assise di Torino – Sez. 3a Speciale
- Presidente: Dott. Nello Naldini
- Giudici popolari: Carlo Bossola, Carlo Tedeschi, Lorenzo Zurletti, Mario Sosio De Rosa

Procura del Re di Torino: PM: Dott. Aubert

Imputati:
n. 1 Giuseppe Sibona

Parti lese:
Non ci sono parti lese specifiche.

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’ottobre 1943 al maggio 1944, Pinerolo (TO)
- Tipologia: collaborazionismo, propaganda
- Descrizione sintetica: aver collaborato col tedesco invasore, mantenendo con esso intelligenza e corrispondenza quale capo dell’Ufficio IC, dipendente dalle SS in Pinerolo dal febbraio al maggio 1944 ed essersi prestato nell’ottobre-novembre 1943 a svolgere opera di propaganda tra i militari italiani internati in Germania per indurli ad arruolarsi nelle truppe nazi-fasciste.

Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 07.08.1945
- Autorità ricevente: Regia Procura di Alessandria
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Alessandria
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: aver collaborato come tenente colonnello con le SS tedesche sia in Germania che in Italia

Arresto:
Dato non disponibile [detenuto dal 27.04.1945]

Imputazioni: collaborazionismo (art. 1 3° cpv dll 22.04.1945 n. 142 in relazione con l’art. 5 dll 27.07.1943 n. 159) e intelligenza con il nemico (art. 54 cpmg)

Descrizione: aver collaborato col tedesco invasore, mantenendo con esso intelligenza e corrispondenza, quale capo dell’Ufficio IC dipendente dalle SS in Pinerolo dal febbraio al maggio 1944; essersi prestato nell’ottobre-novembre 1943 a svolgere opera di propaganda tra i militari italiani internati in Germania per indurli ad arruolarsi nelle truppe nazi-fasciste.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Ettore e Oreste Fioretta (di fiducia)

Esito della sentenza:
- Condanna: pena detentiva di 12 anni

- Sanzioni accessorie: interdizione dai pubblici uffici, confisca dei beni, pagamento delle spese processuali, interdizione legale per la durata della pena.

- Attenuanti: generiche art. 62, particolari art.26

- Motivazioni della sentenza: la Corte ritiene non contestabile la responsabilità di Sibona. Ritiene di poter concedere le attenuanti generiche, per le condizioni in cui Sibona si trovò a dover scegliere di passare nelle file dell’esercito della Rsi, e le attenuanti previste dall’art. 26 visti i riconoscimenti militari non collegati al conflitto appena terminato.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di (dato non disponibile)
Data: 20.05.1946
Promosso da: l’imputato Giuseppe Sibona, Avv. Oreste Fioretta
- Sintesi dei motivi di impugnazione:
1 violazione degli art. 475 n. 3 e 479 cpp in relazione agli art. 524 c. 1 cpp 42 e 54 cpmg per erronea applicazione della legge e per difetto e contraddittorietà nella motivazione della sentenza in ordine alla reiezione della specifica istanza della difesa di assolutoria dell’imputato per inesistenza di reato o per insufficienza di prove e alla declaratoria di responsabilità per il reato ascrittogli. La Corte ha ritenuto provata la responsabilità di Sibona da due documenti, ma sui fatti riportati non sono state fatte indagini. Inoltre, essendo uno dei documenti privo della parte finale, la Corte ha tratto le proprie conclusioni senza alcuna prova. I documenti possono offrire solo un indizio della colpevolezza e non una prova.
2 violazione dell’art. 475 n. 3 cpp in relazione agli art. 524 n. 1 cpp, dell’art. 5 dll 27.07.1944 n. 159 e 56 cpmg per assoluto difetto di motivazione in ordine alla specifica istanza della difesa dell’applicazione dell’art. 56 cpmg anziché dell’art. 54 dello stesso codice, mancando, nei fatti contestati all’imputato il fine di favorire il nemico. La Corte non ha preso in considerazione che dai documenti analizzati non risulta affatto il fine di Sibona di collaborare con i tedeschi.
3 violazione dell’art. 475 n. 3 cpp in relazione all’art. 5 dll 27.07.1944 n. 159 per difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione del capov. Art. 54 cpmg per non avere i fatti imputati al Sibona prodotto danno. La Corte non ha tenuto conto che Sibona non ha procurato alcun danno a nessuno.
4 violazione dell’art. 475 n. 3 cpp in relazione all’art. 524 n. 1 cpp, all’art. 7 dll 27.07.1944 n. 159 e 54 cpmg per difetto di motivazione in ordine alla relazione della istanza della difesa di applicazione della attenuante della attiva partecipazione alla lotta contro il tedesco. La Corte ha ritenuto di non poter applicare l’art. 7 giudicando l’attività di Sibona a sostegno della lotta di liberazione saltuaria e marginale e quindi non sufficiente.
5 violazione dell’art. 475 n. 3 cpp in relazione all’art. 524 n. 1 cpp 26 cpmg e 62 bis cp per erronea applicazione della legge e assoluto difetto di motivazione in ordine alla negata concessione del richiesto massimo di riduzione della pena a sensi delle predette diminuenti. La Corte ha applicato prima l'attenuante all’art. 62 bis e poi l’attenuante all’art. 26 cpmg, ma avrebbe dovuto fare il contrario.
6 violazione dell’art. 475 n. 3 cpp in relazione all’art. 524 n. 1 cpp e 9 dll 27.07.1944 n. 159 per contraddittorietà e difetto di motivazione in ordine alla pronuncia di confisca di beni. La Corte ha condannato Sibona alla confisca dei beni perché messosi volontariamente al servizio dei tedeschi, ma questo è l’opposto di quanto dimostrato dalle azioni compiute dal Sibona.

- 05.07.1946 dichiarazione di rinuncia al ricorso per ottenere l’applicazione del decreto di amnistia del 22.06.1946 n. 4.
- 09.07.1946 la Corte di Torino, in accordo con il PM, dichiara inammissibile l’impugnazione e ordina l’esecuzione della sentenza.
- 09.07.1946 applicazione dell’amnistia contenuta nel DP 22.06.1946 n. 4 e dichiarazione di estinzione del reato.

Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: dal 27.04.1945 al 17.05.1946

- Pena: dal 17.05.1946 al 09.07.1946
Durata prevista della detenzione: 12 anni
Durata effettiva della detenzione: 1 mese e 8 giorni

- Provvedimenti di clemenza: 09.07.1946 applicazione dell’amnistia Togliatti

17/05/1946
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 251. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".

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Carinci Ada 17/04/2024
Colombini Chiara 17/04/2024
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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020