C00/00962/01/01/00125
Processo contro Angelini Franco (RG. N. 284/1945)
Processo contro Angelini Franco (RG. N. 284/1945)
Organo giudicante: Corte d’Assise di Torino – Sez. 2ª Speciale
- Presidente: Dott. Aurelio Cialente
- Giudici popolari: Carlo Aimone, Renato Fontanesi, Patrizio Cabello, Umberto D’Alessandro, Perino Crovella
Procura della Repubblica di Torino: PM: Avv. Michele Rivero
Imputati:
n. 1 Franco Angelini
Parti lese:
10 (6 uomini, 4 donna); tipologia (status): 3 partigiani, 5 civili: Luciano Gruppi, Giacinta Ballor, Luciana Ballor, Dario Vallino, Giovanni Camino, Clotilde Carcano, Tina Bandini, Luigi Vigliani, Roberto Gillio, Angelo Gruppi.
Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dal 18.10.1944 alla Liberazione, Torino e altre località del Piemonte
- Tipologia: collaborazionismo e delazione
- Descrizione sintetica: aver commesso, a Torino e in altre località del Piemonte, fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico procurando informazioni, come spia dell’Upi di via Asti, dai membri del movimento segreto di resistenza, ai quali si presentò come partigiano e dai quali ricevette incarichi, anche di collegamento in provincia con formazioni armate della libertà; facendo all’Upi relazioni continuative delle informazioni raccolte circa nomi, indirizzi, attività di cospiratori, luoghi di riunioni e di depositi di armi, dislocazione, effettivi, stati d'animo, piani, armamento, relazioni con Cln e altri dati di formazioni partigiane del Canavese, Val di Lanzo, e altri luoghi; provocando rastrellamenti sanguinosi, arresti, tra cui quelli di Giacinta Ballor, Francesco Saluzzo, Luciano Gruppi, Clotilde Carcano, Giovanni Camino poi processati dal Tribunale speciale, di Dario Vallino, Tina Bandini, Luigi Vigliani, Roberto Gillio; fornendo all’Upi notizie di ordine generale e particolare, idonee ed utilizzate a prevenire e reprimere la resistenza al nemico invasore.
Denuncia:
- Tipologia: 1) collettiva; 2) 3), 4), 5) individuale
- Data: 1) 02.07.1945; 2) 04.06.1945; 3) 18.09.1945; 4) 15.09.1945; 5) 17.09.1945
- Autorità ricevente: 1) Procura del Re presso la Corte di assise straordinaria di Torino; 2) Questura di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: 1) Ufficio politico della Questura di Torino; 2) Angelo Gruppi; 3) Luciana Ballor; 4) Giacinta Cesi Ballor; 5) Dario Vallino.
- Tipologia denunciante: 1 autorità, 4 parti lese
- Sintesi denuncia: 1) appartenenza alla Gnr di via Asti in qualità di milite; aver denunciato e fatto arrestare il Dott. Luciano Gruppi e Angelo Gruppi (padre di Luciano); 2) essersi intrufolato tra le formazioni partigiane per spiarle; aver denunciato all’Upi i suoi contatti cospiratori abitanti a Torino come Dario Vallino; 3) essere stato autore della delazione e dell’arresto di Cesi Ballor, la quale aveva creduto all’Angelini sul suo essere partigiano e lo aveva messo in contatto con il presidio partigiano di Feletto, successivamente rastrellato, e aver provocato anche l’arresto della denunciante, figlia di Cesi Ballor; 4) aver provocato l’arresto di Cesi Ballor e il rastrellamento del presidio di Feletto; 5) aver provocato l’arresto di Dario Vallino e altri arresti di partigiani perché delatore; aver fatto arrestare la sua madrina Tina Bandini, Alfredo Catena, Sebastiano Vallone, Roberto Gillio; aver procurato il rastrellamento di alcuni partigiani, deportati in Germania, collegati con il gruppo partigiano di Mosconero.
Arresto:
- Data e luogo: 21.09.1945, via E. Fieramosca 1, Torino
- Autorità procedente: polizia
Imputazioni: collaborazionismo militare art. 51 cpmg
Descrizione: aver commesso, a Torino e in altre località del Piemonte, dal 18.10.1944 fino alla Liberazione, fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico procurando, come spia dell’Upi di via Asti, informazioni dai membri del movimento segreto di Resistenza, ai quali si presentò come partigiano e dai quali ricevette incarichi, anche di collegamento in provincia con formazioni armate della libertà; facendo all’Upi relazioni continuative delle informazioni raccolte circa nomi, indirizzi, attività di cospiratori, luoghi di riunioni e di depositi di armi, dislocazione, effettivi, stati d'animo, piani, armamento, relazioni con Cln e altri dati di formazioni partigiane del Canavese, Val di Lanzo, e altri luoghi; provocando rastrellamenti sanguinosi, arresti, tra cui quelli di Giacinta Ballor, Francesco Saluzzo, Luciano Gruppi, Clotilde Carcano, Giovanni Camino poi processati dal Tribunale speciale, di Dario Vallino, Tina Bandini, Luigi Vigliani, Roberto Gillio; fornendo all’Upi notizie di ordine generale e particolare, idonee ed utilizzate per prevenire e reprimere la Resistenza al nemico invasore.
Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio
Difesa: Avv. Guglielmo Gillio.
Esito della sentenza:
- Assoluzione / non luogo a provvedere: assoluzione per estinzione del reato per amnistia (dl 22.06.1946 n. 4) e scarcerazione.
- Motivazioni della sentenza: l’imputato ha ammesso di essere stato una spia e di aver compiuto le delazioni per cui è stato denunciato, come ha ammesso di essere stato un dipendente dell’Upi. Dalle sue dichiarazioni e dai documenti analizzati durante il processo è risultata indubbia la sua colpevolezza nei confronti del reato di spionaggio, reato che ha portato ad altre attività assimilabili al reato di collaborazionismo previsto dall’art. 5 del dll 27.07.1944 n. 159.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’amnistia, il reato accertato nei confronti di Angelini non rientra in quelli indicati nell’art. 3 del decreto del 22.06.1946 n.4, essendo Angelini un semplice milite e non essendo stata accertata la sua partecipazione a stragi, sevizie, saccheggi e omicidi; l’elemento dello scopo di lucro, proposto dall’accusa, non è stato provato, al contrario è stato provato che gli unici soldi in possesso di Angelini provenivaro dallo stipendio di milite della Gnr.
A negare lo scopo di lucro vi sono anche i motivi per cui Angelini decise di entrare a far parte dell’Upi, altri elementi emersi durante il dibattimento e l’assenza della dicitura “scopo di lucro” nei decreti di citazione notificati all’imputato per le precedenti udienze
Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:
Data: 21.09.1946
Promosso da: PM Avv. Michele Rivero
- Sintesi dei motivi di impugnazione: inosservanza della legge penale per mancanza di motivazione: 1) non è stato chiarito il motivo per cui la parola lucro, usata dal legislatore senza aggettivazioni restrittive, debba essere interpretata in modo diverso dal suo effettivo significato; 2) non sono state vagliate le seguenti circostanze: la scelta di non vivere con i genitori; l’affitto di una stanza ammobiliata, il consumo di pasti al ristorante e la frequentazione di locali di divertimento; 3) nella comunicazione del comandante Cabras è usato il plurale per indicare i vantaggi provenienti dall’accettazione dell’offerta di collaborazione, evidentemente non fu offerta solo l’immunità;
4) non era stato considerato in numero di delazioni compiute nei mesi di ottobre e di novembre, in totale 15. (ricontrollare)
5) non è stato motivato come la legittimità dell’epoca della Repubblica fascista possa essere conciliata con il dll 27.07.1944 n. 159, né come possano essere definibili “funzioni” gli oggetti di quel contatto definiti, nella relazione di Cabras, come “leale collaborazione”;
6) mancata motivazione per l’omissione della testimonianza rilasciata dallo stesso Serloreti in istruttoria che presenta dichiarazioni difformi alla deposizione in processo.
7) mancata motivazione per aver disatteso l’argomentazione del PM. Questi ha fatto notare che l’immunità dalle sanzioni per la renitenza alla leva sono state ottenute dieci giorni dopo l'inizio dell’attività di spionaggio e, dopo il 28.10.1944, presentandosi al Distretto per alcuni colloqui (come stabilito dal decreto di amnistia emanato da Mussolini);
8) l’assenza dell’accusa di scopo di lucro nei precedenti atti di citazione è collegata solo al fatto che, in quel periodo, lo scopo di lucro non costituiva un aggravante.
- Sentenza Corte di Cassazione:
N.: 10 157
Data:
Esito: rigetto
Sintesi della sentenza: il ricorso non è fondato. Si riconosce che la sentenza della Corte di assise ha valutato lo scopo di lucro dal punto di vista esatto, cioè valutando se fosse stato il movente principale dei delitti commessi. Inoltre, la valutazione di merito sulle risultanze processuali è stata motivata esaurientemente e con rigore logico
Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: dal 21.09.1945 al 19.09.1946
- Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti
19/09/1946
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 246. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".
Come citare questa fonte. Processo contro Angelini Franco (RG. N. 284/1945) in Archivio Istoreto, fondo Processi Corti d'Assise Straordinarie del Piemonte e della Valle d'Aosta [IT-C00-FA19267]