Processo contro Briganti Giuseppe (RG. N. 276/1945)
C00/00962/01/01/00127
Processo contro Briganti Giuseppe (RG. N. 276/1945)
Processo contro Briganti Giuseppe (RG. N. 276/1945)
Organo giudicante: Corte d’Assise di Torino – Sez. 2ª Speciale
- Presidente: Dott. Aurelio Cialente
- Giudici popolari: Vittorio Laborante, Mario Bragotti, Lorenzo Videssot, Guglielmo Fusilli
Procura del Re di Torino: PM: Dott. Ettore Fortini
Imputati:
n. 1 Giuseppe Briganti
Parti lese:
1 (1 uomo); tipologia (status): 1partigiano: Albino Giuliberti.
Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre 1943 alla Liberazione, valle di Susa (TO)
- Tipologia: rastrellamento
- Descrizione sintetica: aver partecipato come milite delle SS tedesche ad azioni di rastrellamento nella valle di Susa; aver commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del tedesco invasore.
Denuncia:
- Tipologia: individuale
- Data: 07.06.1945
- Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Corte di assise straordinaria di Torino
- Nominativo / Autorità denunciante: Albino Giuliberti
- Tipologia denunciante: parte lesa, partigiano
- Sintesi denuncia: appartenenza alle SS tedesche, partecipazione a rastrellamenti, faziosità e accanimento nel combattere le formazioni partigiane.
Arresto:
- Data e luogo: nessun arresto
- Autorità procedente: nessun arresto
Imputazioni: collaborazionismo militare (art. 51 cpmg)
Descrizione: aver partecipato come milite delle SS tedesche ad azioni di rastrellamento nella valle di Susa, aver commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del tedesco invasore.
- Posizione processuale: contumace
- Difesa: Avv. Giuseppe Barberi (d’ufficio).
Esito della sentenza:
- Condanna: pena detentiva di anni 2 e mesi 10 in base agli artt. 477, 483 e 488 cpp.
- Attenuanti: art. 62 bis, 62 n.1 e 114 cp
- Motivazioni della sentenza: i fatti imputati al Briganti costituiscono aiuto diretto a favorire i disegni politici del nemico e a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano. Quindi, si tratta di collaborazionismo politico e non militare. La colpevolezza di Briganti è fuori dubbio data la sua partecipazione attiva. Un esempio lampante è l’episodio riguardante il dott. Tovo. La Corte, però, ritiene possibile concedere le attenuanti relative agli articoli 62 bis, 114 e 62 N1 in virtù della sua giovanissima età, delle non gravi conseguenze derivanti dai suoi atti e delle motivazioni che lo hanno spinto a entrare nelle SS tedesche. Quindi la pena detentiva di 10 anni viene a essere ridotta a 2 anni e 10 mesi. Per quanto riguarda la richiesta del difensore di applicazione dell’art.7 del dll 27.07.1944 n. 159 questa risulta erronea perché non ricorre alcuna delle ipotesi previste da quell’articolo; stessa conclusione per la richiesta di applicazione dell’art. 89 cp in quanto né il trauma alla testa riportato da bambino né la sifilide hanno prodotto alterazioni mentali (Briganti è riuscito a portare a termine gli studi liceali con regolarità). Solo il trauma cranico più recente ha provocato conseguenze come paralisi o demenza paralitica.
Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione 2a sezione penale
Data: 06.02.1946
Promosso da: Avv. Dino Bardassone
- Sintesi dei motivi di impugnazione: 1) mancata accettazione della richiesta di audizione del teste Marzocchi, violazione art. 48 cpp e deficienza ed errore di motivazione: il teste è stato escluso sulla base di una supposizione della corte.
Contro la sentenza: 2) errata applicazione art. 58 cpmg in relazione all’art. 475 n.3 cpp: contraddittorietà della sentenza nell’aver valutato la volontarietà e il dolo dopo aver ammesso che Briganti agì per salvare il padre.
3) violazione dell’art. 475 cpp in relazione all’art. art. 7 del dll 27.07.1944, n. 159: la corte ha respinto in modo erroneo la richiesta di audizione della teste Ferro perché la dichiarazione rilasciata da essa non è stata autenticata, ma le affermazioni della Ferro sono state confermate, indirettamente dalla deposizione del testimone Merlo. Inoltre, la Corte ha giustificato la sua decisione affermando che la dichiarazione della Ferro non riguarda le circostanze oggetto del procedimento.
4) violazione art. 475 n. 3 cpp in relazione all’art. 89 cpp- 417 cpp e 58 cpmg: deficiente e arbitraria motivazione della sentenza in merito alla mancata concessione della semi-infermità mentale. La Corte ha frainteso i concetti fondamentali dell’art. 89 cioè la capacità di intendere e volere. In questa capacità non rientrano le facoltà necessarie per terminare un corso di studio.
- Sentenza Corte di Cassazione: 2a sezione penale
N.: 2862
Data: 27.07.1946
Esito: revoca dell’ordine di cattura emesso dal PM della Corte di assise speciale di Torino il 20.06.1945
Sintesi della sentenza: presente solo l’estratto
Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: nessun arresto
Pena:
Durata prevista della detenzione: anni 2 e mesi 10
Durata effettiva: nessuna carcerazione, latitante
Ordine di cattura revocato dalla Cassazione (27.07.1946)
Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti
05/02/1946
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 246. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".
Come citare questa fonte. Processo contro Briganti Giuseppe (RG. N. 276/1945) in Archivio Istoreto, fondo Processi Corti d'Assise Straordinarie del Piemonte e della Valle d'Aosta [IT-C00-FA19301]