Processo contro Confalone Paolo, Pippia Claudio, Grasso Pietro (RG. N. 2/1947)
C00/00962/01/03/00008
Processo contro Confalone Paolo, Pippia Claudio, Grasso Pietro (RG. N. 2/1947)
Processo contro Confalone Paolo, Pippia Claudio, Grasso Pietro (RG. N. 2/1947)
Organo giudicante: Corte d’Assise di Torino – Sez. 3a speciale
- Presidente: dott. dato non disponibile
- Consigliere: dott. Giovanni Giordano, dott. Ansaldi
- Giudici popolari: Alessandro Camuffo Cattani, Igino Monzeglio, Alessandro Rigo, Francesco Della Valle, Aldo Tacchia
Procura della Repubblica di Torino: PM: dato non disponibile
Procedimento riunito/connesso: Processo in sede di rinvio dopo l’annullamento della sentenza della Cas di Aosta del 05.04.1946 da parte della Corte di cassazione con sentenza del 29.11.1946
Imputati:
n. 1 Paolo Confalone
n. 2 Claudio Pippia
n. 3 Pietro Grasso
Parti lese:
5 (5 uomini); tipologia (status): dato non disponibile: Giacchino, Orazio Lazzarotti, Cortelli, Guaz, Attilio Forethier.
Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: 1944-1945, Aosta; novembre 1944 Nus (AO)
- Tipologia: collaborazionismo, furto, rastrellamento, delazioni, repressione antipartigiana, sevizie
- Descrizione
Quanto all’imputato n. 1 Paolo Confalone
a) Perché in Aosta negli anni 1944-1945, esplicando la sua attività presso l’Upi, dove si distinse nel dare informazioni a carico di persone non fasciste e provocando perquisizioni, arresti e deportazioni, cooperò con il tedesco invasore istituendo e comandando il plotone antiguerriglia, e prendendo parte a numerosi rastrellamenti;
b) in particolare perché mediante violenza, e precisamente con pugni e calci e altre più raffinate sevizie, costrinse i detenuti Giacchino, Lazzarotti, Cortelli e Guaz e altri a fare delle confessioni.
c) perché nel novembre 1944 in Nus, in correità con altri, profittò di una fisarmonica del valore di almeno di 11.000 lire sottraendola ad Attilio Forethier dalla sua abitazione durante un rastrellamento e quindi in circostanze tali da ostacolare la privata difesa.
Quanto all’imputato n. 2 Claudio Pippia
a) perché in Aosta negli anni 1944-45 collaborò con il tedesco invasore esplicando la sua attività presso l’Upi dove si distinse nel dare informazioni a carico di persone non fasciste provocando perquisizioni, arresti e deportazioni e prendendo parte a rastrellamenti;
b) perché con pugni e calci e altre più raffinate sevizie costrinse a fare delle confessioni le persone al precedente capo, meno il Lazzarotti, e Pierina Durgeois; perché con minacce indusse Maurizio Frola a non denunciare un furto commesso in danno del sottotenente Renzo Camillo.
Quanto all’imputato n. 3 Pietro Grasso
a) perché in Aosta fino all’aprile 1945 collaborò con il tedesco invasore arruolandosi nella Gnr, prestandosi quale addetto all’Upi a fornire informazioni di persone non fasciste e a eseguire perquisizioni.
Denuncia:
Dati non disponibili.
Arresto:
Dati non disponibili.
Imputazioni:
Quanto all’imputato n. 1 Paolo Confalone
- Collaborazionismo; concorso in furto con scopo di lucro
- Descrizione:
a) perché in Aosta negli anni 1944-1945, esplicando la sua attività presso l’Upi, dove si distinse nel dare informazioni a carico di persone non fasciste e provocando perquisizioni, arresti e deportazioni, cooperò con il tedesco invasore istituendo e comandando il plotone antiguerriglia, e prendendo parte a numerosi rastrellamenti;
b) in particolare perché mediante violenza, e precisamente con pugni e calci e altre più raffinate sevizie, costrinse i detenuti Giacchino, Lazzarotti, Cortelli e Guaz e altri a fare delle confessioni.
c) perché nel novembre 1944 in Nus, in correità con altri, profittò di una fisarmonica del valore di almeno di 11.000 lire sottraendola ad Attilio Forethier dalla sua abitazione durante un rastrellamento e quindi in circostanze tali da ostacolare la privata difesa.
- Posizione processuale: detenuto e costituito in giudizio
- Difesa: dato non disponibile
Quanto all’imputato n. 2: Claudio Pippia:
- Collaborazionismo; concorso in furto con scopo di lucro
- Descrizione:
a) perché in Aosta negli anni 1944-45 collaborò con il tedesco invasore esplicando la sua attività presso l’Upi, dove si distinse nel dare informazioni a carico di persone non fasciste provocando perquisizioni, arresti e deportazioni e prendendo parte a rastrellamenti;
b) perché con pugni e calci e altre più raffinate sevizie costrinse a fare delle confessioni le persone al precedente capo, meno il Lazzarotti, e Pierina Durgeois; perché con minacce indusse Maurizio Frola a non denunciare un furto commesso in danno del sottotenente Renzo Camillo.
- Posizione processuale: detenuto e costituito in giudizio
- Difesa: dato non disponibile
Quanto all’imputato n. 3 Pietro Grasso
- Collaborazionismo
- Descrizione: perché in Aosta fino all’aprile 1945 collaborò con il tedesco invasore arruolandosi nella Gnr prestandosi, quale addetto all’Upi, a fornire informazioni di persone non fasciste e a eseguire perquisizioni.
- Posizione processuale: detenuto e costituito in giudizio
- Difesa: dato non disponibile.
Esito della sentenza:
Quanto all’imputato n. 1 Paolo Confalone:
- Condanna: pena detentiva di 20 anni per i capi di imputazione a) e b), ridotta a 13 anni e 4 mesi; pena detentiva di 3 anni per il capo di imputazione c) (interamente condonata).
- Sanzioni accessorie: multa di 3000 lire per il capo di imputazione c); interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale durante l’espiazione della pena e confisca dei beni.
Quanto all’imputato n. 2 Claudio Pippia:
- Condanna: pena detentiva di 20 anni per i capi di imputazione a) e b), ridotta a 14 e 4 mesi:
- Sanzioni accessorie: multa di 3000 lire per il capo di imputazione c); interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale durante l’espiazione della pena e confisca dei beni.
Quanto all’imputato n. 3 Pietro Grasso:
- Assoluzione / non luogo a provvedere: non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia.
- Motivazioni della sentenza: la Corte ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che Confalone e Pippia abbiano commesso sevizie particolarmente efferate. Per quanto riguarda il reato di furto la Corte ritiene provato lo scopo di lucro. Per questi motivi ritiene di non poter concedere l’amnistia. La Corte ritiene che non sia stata provata la responsabilità di Grasso nel furto e, quindi, non essendovi cause ostative applica il DP 220.
Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di cassazione
Data: dato non disponibile
Promosso da: Pippia e Confalone, Avv.: dato non disponibile
- Sintesi dei motivi di impugnazione: dato non disponibile
- Sentenza Corte di cassazione:
N.: dato non disponibile
Data: 24.05.1948
Esito: rigetto e condono di 6 anni e 8 mesi, pagamento di 4000 lire ciascuno
Sintesi della sentenza: dato non disponibile
Esecuzione della pena:
Quanto all’imputato n.1 Confalone:
- Carcerazione preventiva: dal dato non disponibile al 05.04.1946 (sentenza della Cas di Aosta)
- Pena: dal 05.04.1946 al dato non disponibile
Durata prevista della pena: 6 anni e 2 mesi
Durata effettiva della pena: dato non disponibile
- Provvedimenti di clemenza:
a) riduzione di un terzo della pena per applicazione del DP 09.02.1948 dalla Corte di appello di Torino.
b) ordinanza della Corte di appello di Torino del 22.02.1975 esito non doversi procedere per estinzione del reato di collaborazionismo per amnistia (DPR 04.06.1966 n. 332).
sentenza della Corte di cassazione riguardante il ricorso di Confalone contro l’ordinanza 22.05.1975 della Corte di appello di Torino con cui si nega l’applicazione dell’amnistia al reato di furto.
c) ordinanza della Corte di appello di Torino del 23.03.1975 esito non doversi procedere per estinzione del reato di furto per amnistia (DPR 1956).
Quanto all’imputato n. 1 Claudio Pippia:
- Carcerazione preventiva: dal dato non disponibile al 05.04.1946 (sentenza della CAS di Aosta)
- Pena: dal 05.04.1946 al dato non disponibile
Durata prevista della pena: 6 anni e 2 mesi
Durata effettiva della pena: dato non disponibile
20/03/1947
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 269. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".
Come citare questa fonte. Processo contro Confalone Paolo, Pippia Claudio, Grasso Pietro (RG. N. 2/1947) in Archivio Istoreto, fondo Processi Corti d'Assise Straordinarie del Piemonte e della Valle d'Aosta [IT-C00-FA19501]