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Fascicolo: Processo contro Giaccone Battista (RG. N. 103/1947)

C00/00962/01/03/00013
Processo contro Giaccone Battista (RG. N. 103/1947)
Processo contro Giaccone Battista (RG. N. 103/1947)

Organo giudicante: Corte d’Assise di Torino – Sez. 1a speciale
- Presidente: Dott. Livio Enrico
- Consigliere: Dott. Roberto Rovelli
- Giudici popolari: Francesco Della Valle, Giuseppe Fiammoi, Pietro Marenco, Girolamo Scambelloni, Renato Bettica.

Procura della Repubblica di Torino: PM: Avv. Arturo Gedda

Procedimento riunito/connesso: Processo in sede di rinvio dopo l’annullamento della sentenza della Corte di assise sezione speciale di Asti dell’08.03.1946 a opera della Corte di cassazione con sentenza del 14.05.1947.

Imputati:
n. 1 Battista Giaccone

Parti lese:
16 (14 uomini, 2 donne); tipologia (status): 6 partigiani, 8 civili, 2 dato non disponibile: Marco Bordignon, Marcellino Rivera (o Livera), Artemio Soligo, Giuseppe Stroppiana, Flavio Nani, Giovanni Varesio, Felice Costa, Maria Cornaglia, Teresio Carpignano, Primo Varesio, Bartolomeo Remondino, Paolo Novarese, Esterino Parigi, Giuseppe Francesco Gavello, Maria Marchese, Giuseppe Prevosto.

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre 1943 alla Liberazione, Camerano Casasco (AT)
- Tipologia: rapina a scopo di lucro, tortura, repressione antipartigiana, collaborazionismo
- Descrizione sintetica:
1) al fine di favorire le operazioni militari del tedesco invasore, aver prestato volontariamente servizio nelle formazioni “Muti” della Rsi e per aver in Camerano Casasco (AT) nel novembre 1944 procurato la cattura di un numero imprecisato di partigiani del Cvl e di sostenitori delle formazioni partigiane;
2) nella stessa occasione con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso e in concorso con sconosciuti, e al fine di procurarsi profitto, con minaccia a mana armata, essersi impadronito di indumenti, biciclette, orologi, grano, vettovaglie, animali da tiro e da cortile, in danno di Giovanni Varesio, Felice Costa, Maria Cornaglia, Teresio Carpignano, Bartolomeo Remondino, Esterino Parigi e Giuseppe Gavello.
3) nella sua qualità di milite della Muti, e in esecuzione di medesimo disegno criminoso, aver usato violenze e percosse, minacce e sevizie a un numero imprecisato di arrestati temporaneamente in sua custodia.

Denuncia:
- Tipologia: 1) collettiva; 2), 3), 4), 5) individuale
- Data: 1) 27.11.1945; 2), 3) 02.08.1945; 4) 06.08.1945; 5) 05.09.1945
- Autorità ricevente: 1) Procura del Regno di Asti; 2), 3), 4) Ufficio politico Questura di Asti; 5) Questura di Asti
- Nominativo / Autorità denunciante: 1) Questura di Asti; 2) Artemio Soligo; 3) Marco Bordignon; 4) Marcellino Rivera (o Livera); 5) Giuseppe Stroppiana
- Tipologia denunciante: 1) autorità italiana; 2), 3), 4), 5) parte lesa;
- Sintesi denuncia: 1) per aver provocato l’arresto di molti uomini sia partigiani che civili e il saccheggio di molte abitazioni; 2) per aver indirizzato nella sua abitazione i nazifascisti, per averlo indicato come partigiano e per aver provocato il rapimento di suo figlio di due anni; 3) per averlo fatto arrestare dai nazifascisti; 4) per averlo identificato come partigiano ai nazifascisti facendolo così arrestare e malmenare; 5) per averlo identificato come partigiano e per averlo picchiato.

Arresto:
- Data e luogo: 07.08.1945 - Asti
- Autorità procedente: Questura di Asti

Imputazioni:
- Capo 1°: collaborazionismo militare
- Capo 2°: concorso nel reato di rapina a scopo di lucro
- Capo 3°: violenza su persona

Descrizione
- Capo 1°: per aver prestato volontariamente servizio nelle formazioni “Mutti” della Rsi, al fine di favorire le operazioni militari del tedesco invasore, e per aver procurato la cattura di un numero imprecisato di partigiani del Cvl e di sostenitori delle formazioni partigiane in Camerano Casasco nel novembre 1944;
- Capo 2°: per essersi impadronito con minaccia a mano armata, nella stessa occasione con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso, in concorso con sconosciuti e al fine di procurarsi profitto, di indumenti, biciclette, orologi, grano, vettovaglie, animali da tiro e da cortile in danno di Giovanni Varesio, Felice Costa, Maria Cornaglia, Teresio Carpignano, Bartolomeo Remondino, Esterino Parigi e Giuseppe Gavello.
- Capo 3°: per aver nella sua qualità di milite della Muti e in esecuzione di medesimo disegno criminoso usato violenze e percosse, minacce e sevizie a un numero imprecisato di arrestati temporaneamente in sua custodia.

Posizione processuale: detenuto e costituito in giudizio.

Difesa: Avv. Francesco Ninti (d’ufficio).

Esito della sentenza:
- Condanna: pena detentiva di 7 anni (18 anni ridotto di un terzo + condono di 5 anni)

- Sanzioni accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici, legale durante la pena, pagamento delle spese processuali e confisca della metà dei beni

- Attenuanti: generiche

- Motivazioni della sentenza: la Corte ritiene dimostrata la colpevolezza di Giaccone nel reato di collaborazionismo politico nel quale vengono inglobati gli altri due reati di saccheggio e rapina. La Corte non accoglie la richiesta della difesa di applicazione dell’amnistia per la presenza della causa ostativa del reato di saccheggio. La Corte concede all’imputato le attenuanti generiche in virtù della giovane età e dei precedenti.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:
Data: 27.11.1947
Promosso da: imputato Battista Giaccone, Avv. Mutti
- Sintesi dei motivi di impugnazione:
1. violazione art. 524 cpp in relazione all’art. 58 cpmg e decreto 22.06.1947 n.4: contraddizione circa la partecipazione di Giaccone ai saccheggi in quanto dall’esposizione dei fatti risultano assenti gli estremi materiali e morali del delitto di saccheggio;
2. violazione art. 524 cpp in relazione art. 133 cp: mancanza di motivazione per quanto attiene alla determinazione degli elementi addotti alla determinazione in concreto della pena;
3. violazione art. 524 cpp in relazione art. 114 cp: nella provincia di Asti fu condotto un rastrellamento poderoso dalle forze tedesche che non fu promosso e compiuto solo grazie a Giaccone. La partecipazione di Giaccone era irrilevante;
4. violazione art. 524 cpp in relazione art. 62 n.2 cp: Giaccone indicò le case dei partigiani come reazione vendicativa per le violenze compiute sulla moglie. Questo giustificava la richiesta delle attenuanti all’art. 62 n.2

- Sentenza Corte di Cassazione:
N.: 294/1948
Data: 07.09.1948
Esito: rigetto + condono di 4 anni
Sintesi della sentenza: Solo estratto

Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: dal 07.08.1945 al 08.03.1946 (sentenza Corte di assise di Asti)

Pena: dal 08.03.1946 al 07.09.1948 (sentenza Cassazione)
durata prevista della detenzione: 7 anni
durata effettiva della detenzione: 2 anni 5 mesi e 29 giorni

Provvedimenti di clemenza: nessuno
24/11/1947
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 280. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".

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Carinci Ada 30/05/2024
Colombini Chiara 30/05/2024
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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020