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Fascicolo: Processo contro Bernardi Lino, Randazzo Giuseppe (RG. N. 22/1947)

C00/00962/01/03/00026
Processo contro Bernardi Lino, Randazzo Giuseppe (RG. N. 22/1947)
Processo contro Bernardi Lino, Randazzo Giuseppe (RG. N. 22/1947)

Organo giudicante: Corte d’Assise Straordinaria di Torino – Sez. 1a speciale
- Presidente: Dott. Luigi Motta
- Consigliere: Dott. Mario Carassi
- Giudici popolari: Agostino Morello, Lamberto Chignoli, Arnolfo Scali, Aldo Campese, Angelo Corrado

Procura della Repubblica di Torino: PM: Avv. Fortini

Procedimento riunito/connesso: Processo in sede di rinvio dopo l’annullamento della sentenza della Corte di assise di Vercelli sezione speciale del 25.06.1946 ad opera della Corte di cassazione con sentenza del 18.12.1946.

Imputati:
n. 1: Lino Bernardi
n. 2: Giuseppe Randazzo

Parti lese:
3 (3 uomini); tipologia (status): 3 renitenti/partigiani: Giuseppe Canepa, Giuseppe Valerio, G. Battista Fontana.

Principali fatti contestati nel processo:
Quanto all’mputato n. 1 Lino Bernardi e all’imputato n. 2 Giuseppe Randazzo
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, in particolare 07.07.1944, Vercelli, Larizzate e Desana
- Tipologia: collaborazionismo, partecipazione a plotone di esecuzione, omicidio
- Descrizione sintetica: in Vercelli e provincia invasa e occupata dal nemico tedesco nell’epoca compresa tra l’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico tedesco e a nuocere alle operazioni delle forze armate dello Stato italiano; in particolare avere, nella loro rispettiva qualità di capitano e tenente della compagnia mobile agenti di PS di Milano (metropolitani già di rinforzo a Vercelli) comandato un plotone di esecuzione che procedeva alla fucilazione nella zona tra Larizzate (VC) e Desana il giorno 07.07.1944 di Canepa Giuseppe, Valerio Giuseppe e G. Battista Fontana, perché ritenuti ribelli dalle autorità nazifasciste

Denuncia:
Quanto all’imputato n. 1 Lino Bernardi
- Tipologia: collettiva
- Data: 08.05.1945
- Autorità ricevente: dato non disponibile
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Vercelli
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: aver preso parte al plotone di esecuzione che il 07.07.1944 fucilò tre giovani disertori alla leva.

Quanto all’imputato n. 2 Giuseppe Randazzo
- Tipologia: collettiva
- Data: 08.05.1945
- Autorità ricevente: Commissione di giustizia presso il Palazzo di giustizia
- Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Vercelli
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: aver preso parte al plotone di esecuzione che il 07.07.1944 fucilò 3 giovani disertori alla leva

Arresto:
Quanto all’imputato n. 1 Lino Bernardi
- Fermato l’08.11.1945 dal commissariato di PS di Trevi Colonna; revoca del mandato di arresto per intervento del maggiore Mario Brod, del CMP-CI sezione AFH9-IAO che richiede la sospensione del provvedimento indicando Bernardi come suo collaboratore.
- Data e luogo: 25.01.1946, cinema “Moderno”, piazza Esedra, Roma
- Autorità procedente: Ufficio politico della Questura di Roma

Quanto all’imputato n. 2 Giuseppe Randazzo
- Data e luogo: 23.10.1946, Palermo
- Autorità procedente: Randazzo si costituisce alla Procura della Repubblica di Palermo

Imputazioni:
Quanto all’imputato n. 1 Lino Bernardi e all’imputato n. 2 Giuseppe Randazzo

Collaborazionismo militare

Descrizione: per aver commesso fatti, in Vercelli e provincia invasa e occupata dal nemico tedesco nell’epoca compresa tra l’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, diretti a favorire le operazioni militari del nemico tedesco e a nuocere alle operazioni delle forze armate dello Stato italiano; in particolare per aver, nella loro rispettiva qualità di capitano e tenente della compagnia mobile agenti di PS di Milano (metropolitani già di rinforzo a Vercelli), comandato un plotone di esecuzione che il giorno 07.07.1944 nella zona tra Larizzate e Desana procedeva alla fucilazione di Canepa Giuseppe, Valerio Giuseppe e Gio. Battista Fontana, perché ritenuti ribelli dalle autorità nazifasciste.

Posizione processuale: presente e costituito in giudizio

Difesa: avv. Carlo Caron e avv. Guglielmo Giglio (di fiducia)

Esito della sentenza:
Quanto alI’ imputato n. 1 Lino Bernardi
- Condanna: pena detentiva di 16 anni di cui un terzo condonato per l’art. 9 del DP 22.06.1946 n. 4

- Sanzioni accessorie: interdizione dai pubblici uffici, pagamento delle spese processuali; ordinare la confisca dei beni

- Attenuanti: artt. 62 bis e 59 cp

- Motivazioni della sentenza: la Corte ritiene dimostrato sia che le minacce subite dal Bernardi non avessero compromesso le sue facoltà mentali, cosa che esclude l’applicazione della diminuente all’art. 51 cp, sia la diretta partecipazione all’esecuzione. Allo stesso tempo, però, la Corte ritiene di poter applicare le attenuanti perché entrambi hanno agito per ordini provenienti dai loro superiori e per gli aiuti dati al movimento di resistenza.

Quanto alI’ imputato n.2 Giuseppe Randazzo
- Condanna: pena detentiva di 16 anni di cui un terzo condonato per l’art. 9 del DP 22.06.1946 n. 4

- Sanzioni accessorie: interdizione dai pubblici uffici, pagamento delle spese processuali; ordinare la confisca dei beni

- Attenuanti: artt. 62 bis e 59 cp

- Motivazioni della sentenza: la Corte ritiene dimostrato che Randazzo non ha agito in stato di necessità in quanto le minacce furono dirette contro Bernardi. La Corte ritiene provata senza alcun dubbio la sua diretta partecipazione all’esecuzione. Allo stesso tempo, però, la Corte ritiene di poter applicare le attenuanti perché entrambi hanno agito per ordini provenienti dai loro superiori e per gli aiuti dati al movimento di resistenza.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:
Data: 26.03.1947
Promosso da: Lino Bernardi e Giuseppe Randazzo, Avv. Guglielmo Gillio e Carlo Caron
- Sintesi dei motivi di impugnazione:
Ricorso di Lino Bernardi:
1. violazione e errata applicazione dell’art. 51 cpmg in relazione all’art. 1 dll 22.041945 n. 142; erronea interpretazione e mancata applicazione degli art. 42 e 54 cp comune, in relazione agli art. 474 n. 4 e 4775 n. 3 cpp, in relazione agli art. 544 e 546 cpp: mancato esame delle questioni e delle risultanze di fatto e delle difese principali dell’imputazione; erronea valutazione dello stato subbiettivo dell’agente; mancato esame e valutazione di fatti sostanziali della causa; mancata indagine sui punti di fatto e di diritto ai sensi della sentenza di rinvio della Suprema Corte di cassazione.
2. violazione, erronea interpretazione degli articoli 51 cpmg in relazione all’art. 1 capov dll 22.04.1945 n. 142 in relazione agli art. 42 e 54 cp in relazione agli articoli 474 n.3 e 475 n. 4 cpp: mancanza di motivazione e contraddittorietà di motivazione sul dolo; difetto di indagine sull’elemento subbiettivo del delitto; mancanza di motivazione sul rapporto tra lo stato di necessità e l’intenzione dell’agente.

Ricorso di Giuseppe Randazzo:
1. violazione erronea interpretazione e applicazione degli 51 cpmg in relazione all’art.1 capoverso 1 e 3 del 22.04.1945 n. 142 in relazione agli art. 42 e 54 cpc in relazione agli art. 474 n. 4 e 475 n. 3 cpp: la Corte non ha tenuto conto delle preliminari circostanze nelle quali l’azione del giudicabile si svolsero e del modo nel quale l’azione fu diretta all’evento.
2. violazione erronea interpretazione e applicazione sotto altro aspetto degli articoli 51 cpmg, in relazione all’art. 1 capoverso 1 e 3 dll 22.04.1945 n. 142, in relazione agli artt. 474 n. 4, 475 n.3, 544 cpp: nella valutazione del comportamento e delle volontà del Randazzo nel momento del fatto addebitatogli, la Corte avrebbe dovuto tener conto delle condizioni di ambiente e di animo in cui versarono sia Randazzo che Bernardi.

- Sentenza Corte di Cassazione:
N.:
Data: 14.07.1947
Esito: annullamento senza rinvio
Sintesi della sentenza: la Corte di cassazione annulla la sentenza della Corte di assise di Torino sezione speciale perché erronea nella valutazione dello stato di necessità in cui si trovarono entrambi gli imputati, i quali agirono in uno stato di necessità tale da portarli ad agire non volontariamente.

Esecuzione della pena:
Quanto all’imputato n. 1 Bernardi:

- Carcerazione preventiva: dal 25.01.1946 al 25.06.1946 (sentenza della Corte di assise di Vercelli, sezione speciale)

- Pena: dal 25.06.1946 al 14.07.1947
Durata prevista della detenzione: 12 anni
Durata effettiva della detenzione: 1 anno e 19 giorni

- Provvedimenti di clemenza: condono (art. 9 DP 22.06.1946 n.4) sentenza della Corte di assise di Torino sezione speciale del 25.03.1947

Quanto all’imputato n.2: Randazzo:

- Carcerazione preventiva: nessuna

- Pena: dal 23.10.1946 al 14.07.1947
Durata prevista della detenzione: 12 anni
Durata effettiva della detenzione: 8 mesi e 21 giorni

- Provvedimenti di clemenza: condono (art. 9 DP 22.06.1946 n.4) sentenza della Corte di assise di Torino sezione speciale del 25.03.1947

25/03/1947
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 271. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".

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Carinci Ada 10/06/2024
Colombini Chiara 10/06/2024
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Come citare questa fonte. Processo contro Bernardi Lino, Randazzo Giuseppe (RG. N. 22/1947)  in Archivio Istoreto, fondo Processi Corti d'Assise Straordinarie del Piemonte e della Valle d'Aosta [IT-C00-FA19532]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020