Processo contro Toffanello Pietro (RG. N. 70/1947)
C00/00962/01/03/00031
Processo contro Toffanello Pietro (RG. N. 70/1947)
Processo contro Toffanello Pietro (RG. N. 70/1947)
Organo giudicante: Corte d’Assise di Torino – Sez. Speciale unica
- Presidente: Dott. Livio Enrico
- Consigliere: Dott. Giusto Ansaldi
- Giudici popolari: Agostino Morello, Arnolfo Scali, Francesco Della Valle, Giuseppe Fiammoi, Giuseppe Forno
Procura della Repubblica di Torino: PM: Avv. Ettore Moscone
Giudizio di rinvio:
1° grado Corte d’Assise sez. speciale di Aosta, sentenza 08.01.1946: ritenuto colpevole di collaborazionismo; condannato in contumacia a 18 anni di reclusione, confisca dei beni, interdizione dai pubblici uffici, pagamento spese legali.
Ricorso in Cassazione promosso da Toffanello nel gennaio 1946 per processo celebrato in contumacia quando non si è effettuata la citazione nelle modalità di legge, impedendo a Toffanello di difendersi, e per insufficiente motivazione per la partecipazione dell’imputato al fatto di Fenis (AO).
Sentenza Cassazione 27.02.1947: annullamento sentenza e rinvio alla Corte d’Assise sez. speciale di Torino per accertare la partecipazione di Toffanello al rastrellamento e all’uccisione di Betti e per gli accertamenti sull’applicabilità dell’amnistia.
Imputati:
n. 1: Pietro Toffanello
Parti lese:
2 (1 uomo, 1 collettività); tipologia (status): 2 partigiani: Valerio Betti
1 collettività: partigiani della zona di Fenis (AO) [Con Betti sono uccisi altri 4 o 6 partigiani di cui non sono indicati i nominativi]
Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: 21.02.1945, Fenis (AO)
- Tipologia: collaborazionismo [non indicato art. cpmg], rastrellamento, uccisione di partigiani
- Descrizione sintetica: accusato di collaborazionismo per aver partecipato come milite della Gnr a un rastrellamento a Fenis (AO) il 21.02.1945 nel quale furono uccisi dei partigiani.
Denuncia:
- Tipologia: individuale
- Data: 07.05.1945
- Autorità ricevente: dato non disponibile
- Nominativo/Autorità denunciante: Maria Betti
- Tipologia denunciante: civile, familiare parte lesa (madre di Valerio Betti)
- Sintesi denuncia: la madre di Valerio Betti denuncia per la morte del figlio i fascisti Zeppegno, Mestieri, Toffanello e Del Moro che parteciparono all’azione di Fenis del 21.02.1945.
- Tipologia: collettiva
- Data: 25.10.1945
- Autorità ricevente: Procura del Re di Aosta
- Nominativo/Autorità denunciante: Questura di Aosta
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: la Questura ha interrogato Toffanello rientrato dal campo di concentramento di Coltano (PI). Egli ha ammesso di essere stato a Fenis con il suo reparto nel rastrellamento del 21.02.1945, ma ha dichiarato che l’azione di fuoco è stata svolta solo dai tedeschi, cosa che risulta anche da altre testimonianze. Allegati interrogatorio di Toffanello e denuncia di Maria Betti.
Arresto:
- Data e luogo: 04.08.1946, Torino
- Autorità procedente: Questura di Torino
Precedentemente latitante e condannato in contumacia dalla Corte d’Assise sezione speciale di Aosta; ricercato dalla Questura di Aosta perché condannato; è tradotto al carcere di Aosta.
Descrizione: accusato di collaborazionismo per aver partecipato come milite della Gnr a un rastrellamento a Fenis (AO) il 21.02.1945 nel quale furono uccisi dei partigiani.
Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio
Difesa: Avv. Vittorino Bondaz (di fiducia)
Esito della sentenza:
- Assoluzione/non luogo a procedere: non doversi procedere perché il reato è estinto per amnistia.
- Provvedimenti di clemenza: amnistia 22.06.1946 (Togliatti).
- Motivazioni della sentenza: la Corte ritiene accertato che l’operazione di rastrellamento e di fuoco di Fenis fu svolta esclusivamente dai tedeschi e che i reparti fascisti giunsero nella località quando i combattimenti erano terminati e i partigiani si erano ritirati, come confermato dal teste Minuzzo, comandante della 183ª brigata Garibaldi. Inoltre il teste Mestieri, processato dalla Corte di Aosta per lo stesso fatto, fu assolto perché l’azione fu condotta ed eseguita dai tedeschi. Non è emerso inoltre che vi sia stato saccheggio nelle baite di montagna che, peraltro, in pieno inverno sono vuote di qualsiasi oggetto di qualche valore. La Corte esclude pertanto che Toffanello abbia partecipato all’azione di fuoco e che abbia responsabilità nella morte di Betti, così come esclude che abbia partecipato a saccheggi. Cadono pertanto le cause ostative all’applicazione dell’amnistia e di conseguenza il reato di collaborazionismo è da ritenersi estinto. La Corte non accoglie la linea difensiva dell’assoluzione perché non risulta evidente che Toffanello non abbia collaborato con i tedeschi.
Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
Nessuna impugnazione
Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: nessuna
- Pena: dal 04.08.1946 (sulla base della condanna in contumacia inflitta dalla Corte d’Assise sez. speciale di Aosta) al 28.08.1947 (sentenza Corte d’Assise sez. speciale di Torino)
Durata prevista della detenzione: 18 anni
Durata effettiva della detenzione: 1 anno e 24 giorni
28/08/1947
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 274. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".
Come citare questa fonte. Processo contro Toffanello Pietro (RG. N. 70/1947) in Archivio Istoreto, fondo Processi Corti d'Assise Straordinarie del Piemonte e della Valle d'Aosta [IT-C00-FA19549]