Processo contro Avagnina Vincenzo, Griesi Salvatore (RG. N. 29/1947)
C00/00962/01/03/00034
Processo contro Avagnina Vincenzo, Griesi Salvatore (RG. N. 29/1947)
Processo contro Avagnina Vincenzo, Griesi Salvatore (RG. N. 29/1947)
Organo giudicante: Corte d’Assise di Torino – Sez. 1ª Speciale
- Presidente: Dott. Luigi Motta
- Consigliere: Dott. Salvatore Romano
- Giudici popolari: Achille Rimini, Alessandro Camuffo Cattani, Francesco Carasso, Agostino Morello, Silvio Scarpellini
Procura della Repubblica di Torino: PM: Avv. Alfredo Aubert
Imputati:
n. 1: Vincenzo Avagnina
n. 2: Salvatore Griesi
Parti lese:
3 (3 uomini); tipologia (status): 3 civili: Carlo Savarro, Giovanni Zoldan, Guido Berta.
Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: dall’8 settembre 1943 alla Liberazione, provincia di Torino (fatti specifici dicembre 1943-gennaio 1944 Bobbio Pellice (TO) e 11.02.1944 San Maurizio Canavese (TO))
- Tipologia: collaborazionismo militare (art. 51 cpmg) e concorso in omicidio aggravato (artt. 110-112 n. 1, 575, 577 n. 4 in relazione al n. 61 cp), rastrellamento, uccisione di partigiani
- Descrizione sintetica: accusati di collaborazionismo militare per aver favorito le operazioni del nemico partecipando come militi della Gnr a rastrellamenti a Bobbio Pellice e a San Maurizio Canavese con cattura e uccisione di partigiani e di cittadini presi come ostaggi; di concorso in omicidio aggravato con altri militi della Gnr per aver causato la morte, a colpi d’arma da fuoco, di tre uomini l’11.02.1944 a San Maurizio Canavese «per il motivo abietto di infrangere lo spirito di resistenza e di rivolta della popolazione contro il nemico invasore».
Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 28.05.1946
- Autorità ricevente: Procura del Re di Torino
- Nominativo/Autorità denunciante: Questura di Torino
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: Avagnina è denunciato a piede libero per i fatti di San Maurizio Canavese dell’11.02.1944 quando partecipò come milite della Gnr a un rastrellamento e alla fucilazione di tre uomini come membro del plotone di esecuzione (dichiara peraltro di non aver sparato e di essere stato punito per questo con alcuni giorni di reclusione in cella di rigore). Ha disertato in seguito ed è stato condannato per questo a 20 anni di reclusione; in seguito si è arruolato in un reparto di truppe alpine con funzione di reclutamento dove è rimasto fino all’aprile del 1945 e, presentatosi a Torino dopo la Liberazione, è stato internato in un campo di concentramento dal maggio 1945 all’ottobre 1945.
Arresto:
Quanto all’imputato n. 1: Vincenzo Avagnina
- Data e luogo: 05.05.1945, Torino
- Autorità procedente: Polizia partigiana
- Data e luogo: 27.01.1947, Torino
- Autorità procedente: Ufficio PS presso la Corte d’assise sez. speciale di Torino su ordine di cattura del PM 23.01.1947
Quanto all’imputato n. 2: Salvatore Griesi
- Data e luogo: 22.01.1947
- Autorità procedente: Ufficio politico Questura di Torino su ordine di cattura del PM 22.01.1947
Imputazioni:
Quanto agli imputati n. 1 e n. 2: Vincenzo Avagnina e Salvatore Griesi
- collaborazionismo militare (art. 51 cpmg) e concorso in omicidio aggravato (artt. 110-112 n. 1, 575, 577 n. 4 in relazione al n. 61 cp)
- Descrizione: accusati di collaborazionismo militare per aver favorito le operazioni del nemico partecipando come militi della Gnr a rastrellamenti a Bobbio Pellice e a San Maurizio Canavese con cattura e uccisione di partigiani e di cittadini presi come ostaggi; di concorso in omicidio aggravato con altri militi della Gnr per aver causato la morte, a colpi d’arma da fuoco, di tre uomini l’11.02.1944 a San Maurizio Canavese «per il motivo abietto di infrangere lo spirito di resistenza e di rivolta della popolazione contro il nemico invasore».
Quanto all’imputato n. 1: Vincenzo Avagnina
- Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio
- Difesa: Avv. Mario Albasio-Leo (di fiducia)
Quanto all’imputato n. 2: Salvatore Griesi
- Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio
- Difesa: Avv. Francesco Mutti (di fiducia)
Esito della sentenza:
Quanto all’imputato n. 1: Vincenzo Avagnina
- Assoluzione/non luogo a procedere: assolto dall’accusa di concorso in omicidio aggravato per insufficienza di prove; non doversi procedere per il reato di collaborazionismo poiché estinto per amnistia.
- Provvedimenti di clemenza: amnistia 22.06.1946 (amnistia Togliatti).
Quanto all’imputato n. 2: Salvatore Griesi
- Condanna: riconosciuto colpevole del reato di collaborazionismo politico (art. 58 cpmg) e di concorso in omicidio esclusa l’aggravante in relazione all’art. 112 n. 1 cp, e condannato a 15 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione di cui un terzo condonato (v. sotto).
- Sanzioni accessorie: confisca dei beni, interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale durante l’espiazione della pena, pagamento delle spese processuali e quelle del mantenimento in carcere durante la detenzione preventiva; a pena espiata, libertà vigilata per 3 anni.
- Attenuanti: art. 62 e 114 cp per entrambi i capi di imputazione
- Derubricazione: sì, art. 58 cpmg
- Provvedimenti di clemenza: condono di un terzo della pena in base a art. 9 amnistia 22.06.1946 (amnistia Togliatti)
- Motivazioni della sentenza: la Corte ritiene che non siano emerse prove della partecipazione di Avagnina al rastrellamento di Bobbio Pellice; per quanto riguarda l’operazione di San Maurizio Canavese Avagnina ha sempre ammesso di avervi partecipato ma ha dichiarato sin dal primo interrogatorio di non aver sparato. Per quanto di ciò non vi siano prove, il fatto che Avagnina fu punito con la reclusione dopo l’episodio fa pensare che debba aver commesso qualche grave mancanza; inoltre la sua diserzione e la condanna alla reclusione per 20 anni con il successivo arruolamento in un reparto non combattente allo scopo di sottrarsi alla detenzione provano che Avagnina non è fazioso e ciò dà fondamento alla sua affermazione di non aver sparato. Pertanto la Corte assolve Avagnina per insufficienza di prove dall’accusa di omicidio e venendo a mancare la causa ostativa per l’applicazione dell’amnistia per il reato di collaborazionismo dichiara di non doversi procedere per tale reato.
La Corte ritiene che la posizione di Griesi sia diversa poiché egli non solo partecipò al plotone di esecuzione come Avagnina ma sparò effettivamente, a differenza dell’altro imputato. Griesi ha ammesso inizialmente di aver effettivamente sparato perché essendo il più vicino non poté sottrarsi mentre chi era più lontano riuscì ad allontanarsi. In un interrogatorio successivo Griesi ha ritrattato, ma la sua dichiarazione non convince. Per dimostrare di non aver sparato Griesi ha sostenuto che siano stati trovati 11 bossoli su 12 membri del plotone di esecuzione, ma quello mancante deve essere secondo la Corte quello di Avagnina il cui fucile fu trovato ancora carico dall’ufficiale che comandava il plotone e infatti Avagnina fu punito con la reclusione. Al dibattimento Avagnina ha dichiarato che anche Griesi fu punito, ma ciò non è stato confermato innanzitutto da Griesi che quindi deve aver sparato. La Corte ritiene quindi Griesi colpevole di omicidio ma non di omicidio aggravato perché commesso da più di cinque persone perché il numero dei componenti del plotone di esecuzione non ha facilitato o aggravato l’omicidio; inoltre il fatto di impiegare un plotone di esecuzione conferma la «speciale modalità di perpetrazione del fatto». Non sussiste l’aggravante per motivo abietto o futile perché Griesi non fu mosso da questo tipo di motivazioni, ma solo dal fatto di aver ricevuto un ordine superiore e anzi ciò determina la possibilità di applicare le attenuanti ex art. 114 in relazione all’art. 112 n. 3 cp. A Griesi vanno inoltre concesse le attenuanti generiche ex art. 62 cp per buoni precedenti, stato di disagio morale e materiale di un soldato dopo anni di guerra persa e in mancanza di una guida politica efficiente e bisogno materiale. Per quanto riguarda il reato di collaborazionismo, la Corte ritiene che Griesi sia responsabile di collaborazionismo politico e non militare perché non ha partecipato ad azioni militari e perché i fucilati erano civili e non partigiani.
Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:
Data: 07.06.1947
Promosso da: Salvatore Griesi, Avv. Francesco Mutti; difensori in cassazione avv. Giuliano Bracci e avv. Athos Santini
Sintesi dei motivi di impugnazione:
- violazione dell’art. 524 n. 1 cpp in relazione all’art. 58 cpmg e in relazione al decreto di amnistia 22.06.1946 n. 4 poiché la sentenza esclude la partecipazione di Griesi all’azione di Bobbio Pellice e relativamente a quella di San Maurizio Canavese ammette che Griesi sia andato a San Maurizio come autista per accompagnare gli altri militi e questa attività non può costituire collaborazionismo punibile; la Corte avrebbe dunque dovuto assolvere l’imputato con formula ampia. In ogni caso il reato di collaborazionismo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per amnistia perché non sussiste la causa ostativa dell’omicidio essendosi trattato di una fucilazione con plotone di esecuzione successivamente al rastrellamento.
- violazione dell’art. 524 n. 3 cpp in relazione all’art. 483 cpp e all’articolo 575 cp per insufficienza di motivazione della Corte che ha applicato una diversa valutazione al caso di Griesi e a quello di Avagnina i quali hanno dato la stessa versione; non è sufficiente la motivazione della partecipazione materiale di Griesi alla fucilazione e manca ogni motivazione relativa al dolo di fronte all’affermazione di Griesi che riteneva di eseguire un ordine legittimo dei suoi superiori.
- Sentenza Corte di Cassazione:
N.: dato non disponibile
Data: 13.04.1948
Esito: rigetto e condanna a pagare ammenda di 5.000 lire e spese processuali e di sentenza; condono ulteriore di 5 anni e 14 giorni di reclusione
Sintesi della sentenza: dato non disponibile
Esecuzione della pena:
Quanto all’imputato n.1: Vincenzo Avagnina
- Carcerazione preventiva: dal 27.01.1947 al 04.06.1947
Quanto all’imputato n. 2: Salvatore Griesi
- Carcerazione preventiva: dal 22.01.1947 al 04.06.1947
- Pena: dal 04.06.1947 al dato non disponibile
Durata prevista della detenzione: 10 anni e 26 giorni
Durata effettiva della detenzione: dato non disponibile, ma risulta libero al momento della dichiarazione di estinzione del reato nel dicembre del 1959 [3 anni, 4 mesi e 8 giorni]
- Provvedimenti di clemenza:
condono di un terzo della pena per amnistia 22.06.1946 (amnistia Togliatti) in fase di sentenza di I grado;
condono di 5 anni e 14 giorni con sentenza della Corte di Cassazione 13.04.1948
condono di un terzo della pena con ordinanza Corte d’Assise d’Appello di Torino 21.04.1948 in base a decreto di amnistia 09.02.1948 n. 32;
dichiarazione di estinzione del reato di collaborazionismo e di cessazione per amnistia (DP 11.07.1959 n. 460) dell’esecuzione della condanna con ordinanza della Corte d’Assise d’Appello di Torino 18.12.1959;
sentenza di riabilitazione della Corte d’Assise d’Appello di Torino 11.01.1960.
04/06/1947
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 272. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".
Come citare questa fonte. Processo contro Avagnina Vincenzo, Griesi Salvatore (RG. N. 29/1947) in Archivio Istoreto, fondo Processi Corti d'Assise Straordinarie del Piemonte e della Valle d'Aosta [IT-C00-FA19552]