C00/00962/01/02/00149
Processo contro Gazzotti Piero (RG. N. 237/1946)
Processo contro Gazzotti Piero (RG. N. 237/1946)
Organo giudicante: Corte d’Assise di Torino – Sez. 2ª Speciale
- Presidente: Dott. Aurelio Cialente
- Giudice: Dott. Mario Carassi
- Giudici popolari: Francesco Della Valle, Pierino Crovella, Carlo Fumarola, Giorgio Ceresa, Alessandro Rigo
Procura della Repubblica di Torino: PM: Avv. Alfredo Aubert
Imputati:
n. 1 Piero Gazzotti
Parti lese:
Non sono individuate parti lese.
Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: Torino, 1935-1940
- Tipologia: imputazione di ruolo; altro (peculato)
- Descrizione sintetica: sottrazione di denaro alla federazione, sottrazione di valori donati alla federazione dalla comunità ebraica, arricchimento illecito ottenuto sfruttando la posizione di prestigio, utilizzo di fondi della federazione per spese personali.
Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 27.07.1945
- Autorità ricevente: Corte di Assise Straordinaria di Torino
- Autorità denunciante: Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, nucleo di polizia giudiziaria
- Tipologia denunciante: Cln/Commissioni di giustizia
- Sintesi denuncia: Gazzotti ricoprì numerose cariche pubbliche durante il regime fascista, conducendo una vita lussuosa e conseguendo illeciti e facili guadagni, divenendo proprietario di beni immobili a Torino. Guadagnò diversi milioni in collaborazione con la Ditta Gondrand.
Arresto:
- Data e luogo: 04.06.1945, dato non disponibile
- Autorità procedente: Questura di Torino
Imputazioni:
- Capo a) imputazione di ruolo (reato previsto e punito dagli art. 3 D.l.lt 159/44 e art. 118 CP);
- Capo b) peculato (reato previsto e punito dagli artt. 81 – 314 e 61 CP)
Descrizione:
- Capo a) nel corso del ventennio fascista e fino all’08.09.1943, quale console della milizia, vice commissario federale di Padova, segretario federale di Vercelli, segretario federale di Torino, consigliere regionale, presidente della federazione artigiani d'Italia, ed esplicando tali incarichi con sistemi di imposizione e violenze, e con intransigenza, avere contribuito a mantenere in vigore il regime fascista;
- Capo b) in Torino con più azioni esecutive del medesimo criminoso, in tempi diversi e successivi compresi tra il 1935 ed il 1940, abusando della carica di segretario federale di Torino e della connessa facoltà di disporre dei fondi spettanti alla Federazione, avere distratto a proprio profitto e degli impiegati da lui dipendenti somme e valori rilevanti, tra i quali l'importo di liquori, medicinali, ricostituenti sessuali per sé e per il personale di ufficio; L. 17.800 elargite senza giustificazione a certo De Giovanni, capo della gestione Popolo d'Italia, gravemente deficitario; L. 37.979 prelevate per spese personali e familiari; L. 28.625 prelevate per erogazione a militi di frontiera; un lingotto d'oro dal peso di 1 kg offerto alla Federazione dalla comunità israelitica di Torino; un'automobile Fiat tipo 1100 nuova che restituì con altra vecchia e sinistrata, commettendo i fatti avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo
Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio
Difesa: Avv. Michele Barosio, di Torino, Avv. Paolo Bozzola, di Alessandria e Vittorio Chauvelot di Torino; di fiducia
Esito della sentenza:
- Non luogo a procedere: reato di cui lett. a); applicazione di amnistia (DP 22 giugno 1946 n. 4)
- Condanna: reato di peculato continuato, lett. b); pena detentiva fino a 10 anni; applicazione condono (RD 24 febbraio 1940 n. 56 e RD 17 ottobre 1942 N. 1156), anni 5 reclusione e intera pena pecuniaria.
- Sanzioni accessorie: altro (multa di L. 60.000); interdizione pubblici uffici; pagamento spese legali
- Attenuanti: altre attenuanti ex artt. 62 – 114 CP
- Motivazioni della sentenza: la Corte ritiene accertato che l’imputato abbia contribuito solidamente al mantenimento del regime fascista fino all’08/09/1943. Dato che nel periodo successivo non rivestì cariche pubbliche e non collaborò con l’invasore tedesco, ritiene il reato di atti rilevanti estinto per amnistia, in linea con la più recente giurisprudenza della Suprema Corte e con l’art. 3, DP 22 giugno 1946, n. 4. In merito al secondo reato ascritto, la Corte osserva che le denunce pervenute non possono costituire una prova, in quanto non sostenute da prove certe. L’accusa si fonda, dunque, sull’inchiesta eseguita alla federazione fascista di Torino, per incarico del Ministero delle Finanze (relazione dell’ispettore Surace, 11.07.1940). La Corte ritiene comprovato il reato di peculato in conformità con la giurisprudenza coeva.
Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
- Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma
Data: 17.03.1947
Promosso da: Avv. Vittorio Chauvelot
- Sintesi dei motivi di impugnazione: il processo risulta dominato da un presupposto di partito preso e da una faziosità che è poi sfociata nella enormità iniqua della pena; si assume che la sentenza non abbia ritenuto necessario occuparsi della ricorrenza della volontarietà e coscienza nel suo presunto autore; violazione in rapporto all’obbligo della motivazione; violazione in rapporto al governo della pena.
- Sentenza Corte di Cassazione:
N.: dato non disponibile
Data: 01.07.1947
Esito: annullamento senza rinvio
Sintesi della sentenza: reato estinto per amnistia
Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: dal 04.06.1945 al 14.03.1947
- Pena: dal 14.03.1947 al 01.07.1947
Durata prevista della detenzione: 4 anni 4 mesi
Durata effettiva della detenzione: 3 mesi e 17 giorni
- Provvedimenti di clemenza: amnistia (RD 22 giugno 1946, n. 4)
14/03/1947
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 266. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)"
Come citare questa fonte. Processo contro Gazzotti Piero (RG. N. 237/1946) in Archivio Istoreto, fondo Processi Corti d'Assise Straordinarie del Piemonte e della Valle d'Aosta [IT-C00-FA19557]