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Fascicolo: Accomazzo Domenico

C00/00995/00/00/00001
Accomazzo Domenico
Corte di Cassazione di Milano
Sezione Speciale
Composizione del Collegio:
Presidente: Michele Giuliano
Consiglieri: Vitale, Brichetto, Badia, Violante

Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria di Torino
Sent. N. (s/n) del 12 giugno 1945
Emanata nei confronti di Accomazzo Domenico

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 132 del 17 agosto 1945
Esito: annullamento senza rinvio

- Dispositivo:
La Corte, visto l’art. 539 c.p.p., in accoglimento del ricorso proposto come sopra da Accomazzo Domenico, dichiara che il fatto ritenuto nei di lui confronti dalla Corte straordinaria di assise di Torino, con sentenza 12 giugno 1945, non costituisce reato ed annulla senza rinvio la sentenza stessa. Ordina che l’Accomazzo sia scarcerato, se non detenuto per altra causa.

- Sintesi della motivazione:
La Corte ritiene che non possa essere addossata alcuna responsabilità penale in capo all’Accomazzo, condannato in primo grado alla pena di un anno e sei mesi di reclusione quale collaborazionista ex art. 271 c.p., «Associazioni antinazionali», in ragione della sua iscrizione al partito fascista repubblicano.
Innanzitutto, il Collegio sottolinea come parlare di associazione antinazionale nel caso del p.f.r. sia errato, non ponendosi esso la finalità di distruggere o deprimere il sentimento nazionale ma, anzi, volendolo alimentare e accrescere. Inoltre, alcuna responsabilità penale può essere ricondotta ai meri iscritti al partito, dal momento che le azioni violente ed illecite compiute, fra cui l’usurpazione di potere politico e le sistematiche condotte realizzate in favore dell’invasore, non possono attribuirsi alla «grande massa amorfa degli iscritti al partito», avendo i gerarchi agito di propria iniziativa e in modo del tutto arbitrario, ponendosi oltre alle finalità e al programma ufficiale statutario del partito.
I Giudici rilevano poi che, come frequentemente accadeva, l’iscrizione dell’Accomazzo fosse dovuta alla sola volontà di «evitare di essere mandato a lavorare in Germania»: mancherebbe, perciò, l’elemento soggettivo tale da fondare un ragionevole rimprovero nei suoi confronti e non si potrebbe parlare dell’iscrizione quale vera e propria partecipazione all’attività associativa. Il semplice fatto dell’iscrizione potrebbe essere considerato al più un atto preparatorio, non idoneo né univoco al raggiungimento del fine illecito e, in quanto tale, privo di rilevanza penale.
Per gli stessi motivi si esclude una responsabilità anche ai sensi dell’art. 305 c.p., «Cospirazione politica mediante associazione».
Il Collegio, infine, considera inapplicabili le norme citate anche in ragione del d.lgs.lgt. 195/1944 (“Sanzioni contro il fascismo”): la sua emanazione, infatti, dimostrerebbe secondo la Corte una chiara volontà, da parte del legislatore, di non servirsi delle norme previgenti per punire la ricostituzione del partito fascista, la promozione o la semplice adesione allo stesso.

- Massima:
Non può riconoscersi alcuna responsabilità penale in capo a colui che, in quanto mero iscritto e privo di qualsiasi ruolo di comando, sia iscritto al partito fascista repubblicano, pur nei territori occupati dal tedesco, in quanto tale condotta con costituisce reato.
17/08/1945


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19/06/2024
Di Massa Maria 19/06/2024
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Come citare questa fonte. Accomazzo Domenico  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19564]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020