C00/00995/00/00/00002
Aliberti Gioacchino Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giuliano
Consiglieri: Maiorana, Bicci, Misasi, Ricciardelli, Valenti, Trasimeni
Sentenza impugnata:
Sezione Speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 22 ottobre 1946
Emanata nei confronti di: Aliberti Gioacchino
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 92 del 5 febbraio 1948
Esito: annullamento con rinvio
- Dispositivo:
Annulla con rinvio alla Corte di Assise di Novara per diretto di motivazione in ordine alla responsabilità per gli omicidi nelle persone di De Maria Giuseppe e Bertello Alessandro e per omessa applicazione del condono.
- Sintesi della motivazione:
La Suprema Corte giudica tale Aliberti Gioacchino, condannano in primo grado a trent’anni di reclusione perché ritenuto colpevole di collaborazione militare col nemico, consistita in perquisizioni, arresti, maltrattamenti, nonché di concorso negli omicidi di alcuni partigiani.
Il Collegio ritiene sufficientemente motivata la sentenza impugnata in ordine all’uccisione dei partigiani Bonino Stefano, Dante Arcadio e Bedda Anselmo, avendo la Corte di primo grado fatto riferimento alle deposizioni di vari testimoni che provavano la responsabilità del ricorrente. Ravvisa però deficit motivazionale in merito alle uccisioni di De Maria Giuseppe e Bertello Alessandro: nel primo caso la ritenuta responsabilità dell’Aliberti si fonderebbe su una deposizione che non avrebbe fatto alcun cenno all’uccisione del De Maria; quanto al secondo omicidio, invece, si afferma come il giudice di prime cura avesse apoditticamente rilevato la responsabilità del ricorrente senza motivare debitamente sul punto.
Infine, relativamente alla mancata applicazione dell’amnistia, l’esame è interamente rimandato al giudice del rinvio, non dicendo nulla sul punto la sentenza impugnata.
- Massima:
Difetta di motivazione la sentenza che, nel riconoscere la responsabilità penale dell’imputato, si basi apoditticamente su non meglio precisate certezze, senza motivare in modo appropriato e senza motivare la valutazione delle prove a carico emerse in giudizio.
05/02/1948
Come citare questa fonte. Aliberti Gioacchino in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19570]