Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: 03.11.1944, Brandizzo (TO)
- Tipologia: art. 628 cp, rapina
- Descrizione sintetica: accusato di collaborazionismo per essersi avvalso della situazione politica creata dal fascismo per operare una perquisizione in casa di Domenico Riscaldino con altri appartenenti alla Legione Muti; di essersi appropriato di un portafoglio contenente denaro e di aver minacciato Riscaldino a mano armata affinché firmasse una dichiarazione in cui diceva che nulla gli era stato preso.
Denuncia:
- Tipologia: individuale
- Data: 18.08.1945
- Autorità ricevente: dato non disponibile
- Nominativo / Autorità denunciante: Domenico Riscaldino
- Tipologia denunciante: parte lesa
- Sintesi denuncia: il 03.11.1944 cinque appartenenti alla Legione Muti di Brandizzo hanno eseguito una perquisizione in casa di Riscaldino e dopo averlo percosso e schiaffeggiato gli hanno preso un portafoglio, facendogli firmare, dietro minaccia, una dichiarazione in cui diceva che nulla gli era stato rubato. Riscaldino denuncia il sergente Baietta o Baretta di Como, Gentilucci, messo comunale di Busto Arsizio, Capiletti e altri non identificati. I mandanti della perquisizione sono Giovanni Dagna e la moglie, entrambi di Brandizzo. Riscaldino dichiara che una settimana dopo la BN comandata da Remo Bonino di Brandizzo ha eseguito un’altra perquisizione in casa sua, asportando un taglio di stoffa.
Arresto:
Nessun arresto
Imputazioni: art. 628 cp. rapina [nelle citazioni del PM l’imputazione è collaborazionismo e furto aggravato]
Descrizione: accusato di collaborazionismo per essersi avvalso della situazione politica creata dal fascismo per operare una perquisizione in casa di Domenico Riscaldino con altri appartenenti alla Legione Muti; di essersi appropriato di un portafoglio contenente denaro e di aver minacciato Riscaldino a mano armata affinché firmasse una dichiarazione in cui diceva che nulla gli era stato preso.
Posizione processuale: latitante, contumace
Difesa: Avv. Savino Manfredi (d’ufficio) sostituito da Luigi Arrigoni (di fiducia)
Esito della sentenza:
- Assoluzione: Assolto per non aver commesso il fatto.
- Motivazioni della sentenza: Gentilucci è stato rinviato a giudizio in base alla denuncia della parte lesa Riscaldino che lo nomina come uno dei legionari della Muti che hanno perquisito casa sua rubandogli del denaro. Tuttavia Riscaldino in istruttoria dichiara di essere stato derubato, percosso e costretto a firmare una dichiarazione in cui diceva che nulla gli era stato rubato da cinque militi della Legione Muti senza indicare precisamente le responsabilità di Gentilucci. Al dibattimento Riscaldino dichiara che a percuoterlo è stato un sergente maggiore della Muti, capo del gruppo, che ad asportare il portafoglio sono stati altri due militi e non Gentilucci, il quale non doveva essere a conoscenza del furto; inoltre che la dichiarazione gli è stata fatta firmare in municipio alla presenza del commissario prefettizio. Pertanto la Corte ritiene di assolvere Gentilucci con formula ampia per non aver commesso il fatto.
Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
Nessuna impugnazione.
Esecuzione della pena:
Nessuna detenzione.
13/06/1947
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 274. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".
Come citare questa fonte. Processo contro Gentilucci Angelo (RG. N. 56/1947) in Archivio Istoreto, fondo Processi Corti d'Assise Straordinarie del Piemonte e della Valle d'Aosta [IT-C00-FA19583]