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Fascicolo: Processo contro De Maria Letizia (RG. N. 38/1947)

C00/00962/01/03/00039
Processo contro De Maria Letizia (RG. N. 38/1947)
Processo contro De Maria Letizia (RG. N. 38/1947)

Organo giudicante: Corte d’Assise di Torino – Sez. 1ª Speciale
- Presidente: Dott. Livio Enrico
- Consigliere: Dott. Salvatore Romano
- Giudici popolari: Agostino Morello, Aldo Campese, Giovanni Rigo, Angelo Carli, Giulio Boetto

Procura della Repubblica di Torino: PM: Avv. Pedroni

Giudizio di rinvio:
1° grado Corte d’Assise sez. speciale di Cuneo, sentenza 30.08.1945: ritenuta colpevole di collaborazionismo militare per aver indicato i nascondigli dei partigiani e aver causato la cattura di Guglielmo Strumia e Antonio Tramontano, poi uccisi, e di Iolanda Eandi; assolta per insufficienza di prove dalla accusa di duplice omicidio; condannata a 30 anni di reclusione, pagamento spese legali.
Ricorso in Cassazione promosso da De Maria l’01.09.1945 perché la Corte avrebbe dovuto giudicarla per il reato di collaborazionismo politico (art. 58 cpmg) e per mancanza dell’elemento soggettivo del collaborazionismo, poiché De Maria ha agito per vendicarsi della morte del marito ucciso dai partigiani, cioè per motivi personali e non per scopi militari o politici.
Sentenza Cassazione 07.01.1947: annullamento sentenza e rinvio alla Corte d’Assise sez. speciale di Torino per l’accertamento del fine di lucro ai fini dell’applicazione dell’amnistia 22.06.1946 (Togliatti).

Imputati:
n. 1: Letizia De Maria

Parti lese:
3 (2 uomini, 1 donna); tipologia (status): 2 partigiani, 1 collaboratore dei partigiani: Guglielmo Strumia, Antonio Tramontano, Iolanda Eandi.

Principali fatti contestati nel processo:
- Data e luogo del fatto: settembre 1944, provincia di Cuneo (fatti specifici settembre 1944, Busca (CN))
- Tipologia: collaborazionismo militare (art. 51 cpmg), delazione
- Descrizione sintetica: accusata di collaborazionismo militare per aver indicato ai fascisti delle BN i nascondigli dei partigiani e aver provocato la cattura dei partigiani Guglielmo Strumia e Antonio Tramontano e di Iolanda Eandi.

Denuncia:
- Tipologia: collettiva
- Data: 06.06.1945
- Autorità ricevente: Procura del Re di Cuneo
- Nominativo/Autorità denunciante: Questura di Cuneo
- Tipologia denunciante: autorità italiana
- Sintesi denuncia: De Maria è denunciata per delazione a danno di partigiani; allegate dichiarazioni a carico di Tommaso Brachetti e a discarico dei coniugi Campana.

Arresto:
- Data e luogo: maggio 1945
- Autorità procedente: partigiani (Giovanni Strumia, fratello parte lesa)

Imputazioni: collaborazionismo militare (art. 51 cpmg)

Descrizione: accusata di collaborazionismo militare per aver indicato ai fascisti delle BN i nascondigli dei partigiani e aver provocato la cattura dei partigiani Guglielmo Strumia e Antonio Tramontano e di Iolanda Eandi.

Posizione processuale: detenuta, costituita in giudizio

Difesa: Avv. Guglielmo Gillio (di fiducia)

Esito della sentenza:
- Assoluzione/non luogo a procedere: non doversi procedere per il reato di collaborazionismo poiché estinto per amnistia.

- Provvedimenti di clemenza: amnistia 22.06.1946 (amnistia Togliatti).

- Motivazioni della sentenza: la Corte deve unicamente stabilire se l’imputata abbia agito a scopo di lucro oppure no, ai fini dell’applicazione dell’amnistia, e lo esclude. È risultato infatti che i sussidi ricevuti da De Maria dagli uffici della Rsi non erano pagamenti per attività di delazione, ma appunto sussidi per la sua condizione di vedova di un milite della Gnr confinaria e madre di un bambino. Il teste Ferrari che trattava con i delatori per i compensi ha dichiarato che De Maria non era una delatrice e che si recò alla Federazione fascista per la prima volta dopo la cattura dei partigiani Strumia e Tramontano. La Corte pertanto, mancando prove che lo scopo di lucro sia stato la causa dell’azione criminosa e che vi sia una correlazione tra i sussidi percepiti da De Maria e l’opera anteriore di spionaggio, dichiara esclusa la causa ostativa per l’applicazione dell’amnistia e dichiara di non doversi procedere perché il reato è estinto per amnistia.

Impugnazioni/Giudizio di rinvio:
Nessuna impugnazione

Esecuzione della pena:
- Carcerazione preventiva: dato non chiaro [primo interrogatorio 22.05.1945]

- Pena: dal 30.08.1945 (sentenza Corte d’Assise sez. Speciale di Cuneo) al 28.04.1947 (sentenza Corte d’Assise sez. Speciale di Torino)
Durata prevista della detenzione: 30 anni
Durata effettiva della detenzione: 1 anno, 7 mesi e 29 giorni

- Provvedimenti di clemenza: amnistia 22.06.1946 (amnistia Togliatti)
28/04/1947
Collocazione archivistica del fascicolo processuale: ASTO, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 272. Collocazione archivistica in Istoreto: fondo "Sentenze della magistratura piemontese (1945-1960)".

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Mira Roberta 25/06/2024
Colombini Chiara 25/06/2024
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Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020