C00/00995/00/00/00006
Assaiante Salvatore Corte di Cassazione di Milano
Sezione Speciale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giulio Toesca
Consiglieri: Badia, Azzolina, Guidi, Palazzo
Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria di Torino
Sent. N. (s/n) del 30 giugno 1945
Emanata nei confronti di: Assaiante Salvatore
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 329 del 12 ottobre 1945
Esito: annullamento senza rinvio
- Dispositivo:
Visti gli art. 537 e seg. c.p.p., la Corte annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perché il fatto non costituisce reato e ordina la scarcerazione dell’imputato se non detenuto per altra causa.
- Sintesi della motivazione:
Il Collegio dichiara l’innocenza dell’Assaiante, condannato in primo grado alla pena di dieci anni di reclusione per collaborazionismo ai sensi dell’art. 58 c.p.m.g., essendosi egli volontariamente arruolato come ausiliario della polizia fascista ed avendo prestato servizio presso la squadra politica della questura.
La Cassazione annulla tale condanna rilevando come l’Assaiante si fosse arruolato nel battaglione metropolitano «costretto dal bisogno» e d lì assegnato alla questura in qualità di mero piantone. Le sue funzioni si limitavano ad accompagnare i detenuti dalle celle all’ufficio dove sarebbero stati interrogati.
Per i giudici non si ravvisano le condotte richieste dall’art. 58 c.p.m.g. – né il cosciente favoreggiamento dei disegni politici del nemico né la menomazione della fedeltà dei cittadini verso lo Stato – date le limitate mansioni attribuite all’Assaiante, il quale aveva a che fare soltanto con cittadini già privati della libertà e li doveva solo accompagnare «all’ufficio ove essi avrebbero dovuto dire circostanze a proprio favore non a proprio danno […] e quanto poi accadeva nell’ufficio non può certo essere posto a carico dell’imputato».
- Massima:
Non integra il reato di collaborazionismo col nemico ex art. 58 c.p.m.g. la condotta di chi, arruolatosi nella polizia fascista spinto dal bisogno, viene assegnato a mere mansioni ausiliarie (nel caso specifico: alle mansioni di piantone in questura), difettando coscienza e volontà del favoreggiamento dei disegni politici del nemico e della menomazione della fedeltà dei cittadini nei confronti dello Stato.
12/10/1945
Come citare questa fonte. Assaiante Salvatore in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19588]